Dopo
la
circolare congiunta Mef-Miur n.
32 del 31 ottobre scorso, la
Ragioneria Generale dello Stato
ha emanato la
circolare n. 34 del 16 novembre
2012, indirizzata ai
revisori dei conti presso le
istituzioni scolastiche, con la
quale vengono fornite
indicazioni metodologiche utili
per le verifiche di cassa
effettuate successivamente al 12
novembre 2012, data di entrata
delle scuole nel sistema di
Tesoreria unica ai sensi
dell’articolo 7, commi 33 e 34,
del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
Con particolare riferimento
all’aspetto operativo, la
circolare in commento evidenzia
le fasi più significative della
verifica di cassa:
• individuazione dei
responsabili della gestione di
cassa (dirigente scolastico,
dsga);
• acquisizione di
un’attestazione relativa ai
conti correnti aperti presso il
sistema bancario e postale,
nonché riguardo al codice di
contabilità speciale attribuito
all’istituzione scolastica;
• esame della convenzione
disciplinante il servizio di
cassa e della regolare
sussistenza. Sul punto, si
richiama il disposto recato dal
comma 35 dell’articolo 7 del
suddetto decreto legge n.
95/2012, che prevede che i
contratti di cassa “in essere
alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono
essere rinegoziati in via
diretta tra le parti originarie,
ferma restando la durata
inizialmente prevista dai
contratti stessi”;
• verifica delle modalità di
acquisizione delle entrate e
dell’erogazione delle uscite e
controllo, secondo il principio
del campionamento (articolo 20,
comma 4, del decreto legislativo
30 giugno 2011, n. 123), dei
titoli di incasso e pagamento
(reversali e mandati) dei quali
si dovrà accertare la regolarità
mediante il riscontro degli
elementi essenziali (esercizio
di riferimento, numero d’ordine
progressivo, data di emissione,
se riferiti alla “competenza” o
ai “residui”, dati del debitore
o creditore, causale, importo,
atti di autorizzazione alla
spesa, documenti giustificativi,
ulteriori documenti a corredo),
verificando altresì che la loro
emissione sia fatta in ordine
strettamente cronologico e non
vi siano cancellature e
correzioni;
• riscontro delle risultanze
contabili emergenti dalle
scritture del giornale di cassa
(situazione di diritto) con
quelle fornite dal sistema
bancario, postale e di tesoreria
(situazione di fatto);
• acclaramento della concordanza
tra la situazione di diritto e
quella di fatto attraverso la
c.d. “riconciliazione” delle
partite sospese (titoli di
pagamento inestinti, riscossioni
e pagamenti non contabilizzati
dalla scuola, ecc.);
• formalizzazione della verifica
di cassa mediante il verbale
predisposto sull’applicativo
informatico “Athena 2”.
La circolare evidenzia poi che
il regime di Tesoreria unica
prevede il divieto di investire
le somme eccedenti le esigenze
della gestione ordinaria in
prodotti finanziari, con
l’obbligo di smobilizzare gli
investimenti in titoli, fatta
eccezione per i titoli di Stato
italiano. Ciò comporta la
dismissione, entro la fine del
corrente anno, dei titoli
posseduti, con esclusione dei
titoli dello Stato italiano, dei
buoni postali fruttiferi, dei
libretti di risparmio postale
nonché di eventuali valori
mobiliari provenienti da atti di
liberalità di privati connotati
da uno specifico vincolo di
destinazione. Sarà, pertanto,
oggetto di verifica da parte dei
revisori che gli istituiti
scolastici abbiano ottemperato
alla suddetta previsione
normativa.