Ferie non godute per i precari:
ecco come (non) saranno pagate

 da Orizzonte scuola, 12.11.2012

red – Nella bozza della Legge di Stabilità 2013 un trafiletto riprende il discorso del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, art. 5 comma 8 della spending review. Tale divieto, dice la legge di stabilità, "non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie"

L'art 5 comma 8 del DL n. 95/2012

comma 8. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile"

La bozza della legge di stabilità

“Il presente comma non si applica al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto sino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione fruire delle ferie.”

Pertanto, dovrà essere retribuita la differenza spettante tra i giorni maturati e goduti (date le disposizioni per i docenti, è possibile intuire si intenda durante la sospensione delle lezioni) e quelli di cui non ha potuto godere.

Ricordiamo che in settimana la Funzione Pubblica aveva espresso un nuovo parere sui casi in cui le ferie non godute possono essere monetizzate

Ferie non godute, nuovo parere della Funzione Pubblica sui casi in cui possono essere pagate

Attendiamo ulteriori chiarimenti in merito.