Ritenuta del 2,50%…
...il “motivo” della scelta del Governo

 Scuola Informazione, 6.11.2012

La Corte Costituzionale, con la sentenza 11 ottobre 2012 n. 223, ha pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 10, del D.L. n. 78/2010, nella parte in cui l’Amministrazione effettuava la ritenuta del 2,50% a carico del lavoratore.

Il Governo, con il D.L. n. 185/2012, si è adeguato alla sentenza della Corte Costituzionale ma, dovendo a tutti i costi far cassa, invece di restituire ai lavoratori quanto trattenuto ha abrogato l’art. 12, comma 10 citato, ritornando così al precedente sistema di liquidazione del T.f.s.

Per i dipendenti il T.f.s. è più favorevole rispetto al T.F.R., ma il Governo non restituirà loro la ritenuta del 2,50% sull’80%, quale contributo per il suo finanziamento.