“Quota 96”: Quella pensione
ingiustamente cancellata

 La Tecnica della Scuola, 23.11.2012

Dal Comitato civico “Quota 96” riceviamo un ulteriore messaggio di protesta contro il governo attuale che ha dimenticato che l’anno scolastico non coincide con l’anno solare: il problema della continuità didattica, infatti, impedisce di considerare, a chi lavora nella scuola, la conclusione di ogni periodo (tanto più l’uscita dal servizio) con l’anno solare.

Come potrebbe mai un insegnante abbandonare la sua classe il 31 dicembre? Eppure, quella che dovrebbe essere una verità elementare, è stata negata dal governo attuale, con buona pace di ogni diritto acquisito, ratificato da norme tuttora vigenti. Noi del Comitato Civico «Quota 96» abbiamo denunciato da quasi un anno quanto poco rispetto abbia nutrito lo Stato nei confronti dei lavoratori della scuola che avrebbero dovuto accedere alla pensione nell’anno scolastico 2011-2012. Raccontiamo qui la storia di un errore tecnico e cosa chiediamo al governo per sanare ciò che alcuni giudici italiani hanno chiamato «eccesso di potere».

Cosa chiediamo? Un diritto, non un privilegio!

Il popolo partorito da questo ‘errore’ vive da quasi un anno le ambasce di chi si sente in balìa dell’arbitrio e della prevaricazione: l’arbitrio delle cifre ‘ballerine’ snocciolate con una noncuranza offensiva; l’arbitrio di riconoscere quel diritto solo a insegnanti in esubero; il sopruso che impone l’obbedienza e il silenzio in nome dei supremi interessi della nazione.

I giuristi insegnano che una norma generale non può prevalere su una norma speciale, in base al principio Lex specialis derogat generali, e che una legge generale, destinata a una generalità indifferenziata di casi, viene sempre derogata da una legge speciale che tiene conto di situazioni particolari, meritevoli di una disciplina ad hoc.

Se così non facesse, la legge generale sarebbe viziata da irragionevolezza e illogicità e quindi incostituzionale. È singolare che il comparto scuola, che è sempre stato oggetto di una disciplina speciale, venga fatto rientrare, dalla riforma Fornero, nella disciplina generale senza che nulla sia stato modificato rispetto al passato. Inoltre una legge non può incidere su un diritto quesito, cioè già maturato anche se non ancora esercitato. Se una legge, come quella che regola il pensionamento del settore scolastico, ha attribuito a un soggetto un diritto soggettivo, un diritto che è quindi entrato a far parte del suo patrimonio giuridico, una legge successiva non può toglierglielo, perché si tratterebbe di una situazione sostanzialmente equiparabile ad un esproprio.

Siamo un popolo di educatori. Per anni e anni, malgrado stipendi sempre più umilianti, con sacrificio, pazienza e molta buona volontà, abbiamo sorretto il peso della formazione e curato la crescita delle nuove generazioni. Non vogliamo perdere la fiducia nella convivenza civile, nelle istituzioni democratiche, nella legalità: nei valori che trasmettiamo ai nostri ragazzi.

Chiediamo quindi giustizia, chiediamo l’applicazione delle leggi. Le normative speciali sulla scuola, concepite per garantire il buon funzionamento del processo educativo e didattico, non possono essere applicate a giorni alterni, secondo l’interesse del momento. Ai parlamentari, agli illustri tecnici che siedono al governo, diciamo di riparare il torto causato da una formulazione difettosa della riforma Fornero, da un suo errore tecnico: a tutti loro chiediamo un gesto di onestà intellettuale, chiediamo, insomma, di correggere quell’errore e quella discriminazione. Non sarebbe bello né utile che la brutta figura dello Stato nei confronti dei suoi più leali collaboratori, che non sono suoi sudditi, proseguisse oltre.

Comitato Civico «Quota 96»

LE TAPPE DI UN ERRORE

1a puntata (dicembre 2011): l’errore

La ‘riforma Fornero’ contempla una ‘norma di salvaguardia’ a tutela dei diritti pensionistici maturati prima della sua emanazione. Quella norma, che stabilisce inequivocabilmente la non retroattività della riforma, non tiene però conto delle disposizioni speciali vigenti per il comparto scuola: il comma 1 dell’Art. 1 del D.P.R. 351/1998 – che vincola la cessazione dal servizio nel comparto Scuola «all’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata» – e l’articolo 59 della legge 449/1997 – secondo la quale per «il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno».
La ‘svista’ produce dunque un effetto retroattivo: in virtù di una disposizione emanata nel mezzo dell’anno scolastico, cui è per legge vincolato, il personale del comparto scuola non potrà far valere, ai fini del pensionamento secondo la normativa previgente, i requisiti maturati nell’anno scolastico 2011/2012.

2a puntata (gennaio 2012): la scoperta dell’errore

11 gennaio 2012. Dopo aver ascoltato l'Audizione del Ministro Profumo in VII Commissione, alcuni lavoratori del comparto scuola evidenziano il refuso e lo segnalano a vari parlamentari.
26 gennaio 2012. La Camera dei Deputati accoglie l’ordine del giorno n. 9/4865-AR/79 (primo firmatario: Ghizzoni) che «impegna il Governo, in sede di discussione del primo provvedimento utile, a prevedere un intervento normativo volto a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale del comparto scuola che ha maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore della norma citata».

3a puntata (febbraio 2012): l’errore ci sarà, forse, ma trovate voi i soldi per rimediarlo

14 febbraio 2012. Le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio, riunite congiuntamente, respingono a maggioranza, dopo il dirimente parere contrario del Governo (che quantifica una platea di 10.000 lavoratori e quindi la mancanza di copertura finanziaria), l’emendamento 6.51 (primo firmatario: Mercatali) al DDL n. 3124 (‘Milleproroghe’), che recepisce l’ordine del giorno Ghizzoni. Il 6 febbraio 2012 l’On. Fioroni – già Ministro dell’Istruzione – aveva dichiarato all’ANSA che si sarebbero delineati «profili di anticostituzionalità» ove non fosse stata approvata la proroga prevista dall’emendamento.

4a puntata (marzo-giugno 2012): dall’errore nasce un popolo

7 marzo 2012. Si costituisce il Comitato Civico «Quota 96» che raggiunge, in pochi giorni, circa settecento adesioni.
8 marzo 2012. La Circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in applicazione della ‘Riforma Fornero’, ribadisce espressamente, al punto 6, la specificità del Comparto Scuola.
12 marzo 2012. La circolare n. 23 del MIUR applica la ‘Riforma Fornero’, senza tuttavia considerare la specificità del comparto scuola, basata sull’anno scolastico.
29 aprile 2012. A Roma, in Piazza SS. Apostoli, si tiene la prima manifestazione nazionale del Comitato Civico «Quota 96». Intervengono la deputata Manuela Ghizzoni e la senatrice Mariangela Bastico. Esponenti dell’UDC, di SEL e di FLI inviano messaggi di adesione.
Maggio 2012. Il Comitato Civico «Quota 96» promuove il primo ricorso al TAR del Lazio. Seguiranno quelli ai Giudici del Lavoro e alla Corte dei Conti.
25 maggio 2012. Il vice-ministro Martone risponde all’interrogazione parlamentare sulla disciplina previdenziale del Comparto Scuola negandone la specificità. La platea degli interessati viene ricondotta, secondo dati della Ragioneria Generale dello Stato, a 6.000 unità.
10 giugno 2012. A Roma, al Teatro dell’Angelo, si tiene la seconda manifestazione Nazionale del Comitato Civico «Quota 96», con l’intervento di Manuela Ghizzoni e di esponenti del movimento precari.

5a puntata (luglio 2012): l’errore c’è, lo ammettiamo, ma costa troppo rimediarlo

Notte tra il 28 e il 29 luglio 2012. La V Commissione del Senato respinge, accogliendo il parere negativo del Governo, l’emendamento 22.45 (Bastico e Altri) al DdL 3396 (‘Spending Review’), identico a quello bocciato a febbraio. Il diniego è motivato, per bocca del Sottosegretario Polillo, con il fatto che l’emendamento, «pur affrontando una giusta questione, risulta comportare un onere finanziario di notevole entità». Viene, viceversa, approvato un altro emendamento, il 14.1000, presentato dai relatori, che, per la prima volta dal varo della ‘riforma Fornero, introduce la data del 31 agosto 2012 quale termine utile per accedere al trattamento pensionistico secondo le norme previgenti, limitandone però l’applicazione ai soli docenti in esubero ed escludendo i docenti non in esubero e tutti i non docenti.

6a puntata (agosto 2012): i Giudici del Lavoro accertano l’errore

1° agosto 2012. Il Tribunale del Lavoro di Oristano riconosce il diritto dei ricorrenti «al collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2012».
11 agosto 2012. Il Tribunale del Lavoro di Torino considera «sorretta da fumus boni juris la tesi del differimento all’inizio dell’anno successivo a quello in corso alla data del 31.12.2011, vale a dire al 31.8.2012, la data di discrimine per l’applicazione, con riferimento al personale della scuola, delle “vecchie” o delle “nuove” regole pensionistiche».
17 agosto 2012. Il Tribunale del Lavoro di Siena stabilisce che la ‘Riforma Fornero’ «non tiene conto della specificità del settore scolastico», e ritiene «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale».
20 agosto 2012. Il Tribunale del Lavoro di Venezia rileva la «sfasatura tra data di maturazione del diritto […] e data in cui la persona “può stare a casa”» («se gli viene imposto per legge di continuare a lavorare fino alla fine dell’anno scolastico per evitare un disservizio, appare irragionevole che proprio in forza di tale esigenza di continuità scolastica egli subisca gli effetti […] di leggi successive che modificano il diritto acquisito e non ancora esercitato»), e «accerta il diritto dei ricorrenti a essere collocati in quiescenza dal 31.8.2012, con trattamento pensionistico dal 1.9.2012».

7a puntata (novembre 2012): questo errore non s’ha da correggere, né adesso né mai.

Notte tra il 14 e il 15 novembre 2012. La V Commissione (Bilancio) della Camera dei Deputati discute l’emendamento 8326 (Ghizzoni) alla ‘Legge di stabilità’, che prevede che le norme antecedenti alla ‘Riforma Fornero «continuano ad applicarsi al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni». L’emendamento è sottoscritto dalla maggioranza dei gruppi rappresentati. Il governo, attraverso il sottosegretario Polillo, esprime parere contrario, ipotizzando che i soggetti interessati siano, secondo dati dell’INPDAP e della Ragioneria Generale dello Stato, circa 7.000 e che l’onere finanziario risulterebbe pertanto eccessivo. L’onorevole Ghizzoni replica che l’entità della platea è stata identificata in 7000 unità in modo del tutto superficiale e contraddittorio rispetto ai dati del competente dicastero che ne ha contate soltanto 3500. L’emendamento è dapprima accantonato e quindi «respinto per l’aula». L’aula, però, non potrà votarlo, perché per la ‘Legge di stabilità’ è prevista la fiducia che esclude dal voto gli emendamenti non approvati dalla commissione.

Comitato Civico «Quota 96»