In Puglia, e nelle altre regioni,
il contagocce dell’Usr per l’accesso agli atti
del concorso a d.s. è andato in frantumi

Riconosciuto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il diritto di essere ammessi a visionare tutti i documenti e di estrarne copia. Quattro gli articoli pubblicati da Polibio.

scritto da Polibio, 28.11.2012

Riconosciuto dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, “il diritto di essere ammessi a visionare tutti i documenti del concorso a dirigente scolastico e di estrarne copia, perché l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, deve intendersi comprensivo di entrambe le modalità. Tuttavia, l’accesso potrà legittimamente essere limitato dall’amministrazione ai soli elaborati con voti utili per l’ammissione all’esame orale”. Ma nessuna limitazione per quanto concerne gli “elaborati con voti utili per l’ammissione all’esame orale”, trattandosi di un diritto del richiedente e di un dovere dell’amministrazione. Nel caso di specie, e quindi di concorsi, il diritto del/della richiedente è quello di essere ammesso/a a visionare “tutti” i documenti e di estrarne copia, anche di “tutti”, trattando di un diritto che “deve intendersi comprensivo di entrambe le modalità”.

Quattro gli articoli già pubblicati da Polibio (che è uno storiografo, ma non è un giurista) sulla trasparenza e sul diritto di accedere (cioè a prendere visione) a tutti gli elaborati degli ammessi alla prova orale del concorso e di estrarne copia. Copia di tutti gli elaborati, e comunque non meno del 50 per cento più uno, fatto salvo il diritto del/della richiedente di decidere se averne un numero inferiore alla metà più uno, ovviamente dopo averli visionati “tutti” e aver deciso quali, a propria insindacabile decisione, scegliere, essendo titolare di una situazione giuridica soggettiva che legittima l’accesso e l’estrazione di copia dei documenti riguardanti il procedimento concorsuale al quale il/la richiedente ha partecipato e “vertendosi in una delle fattispecie paradigmatiche di accesso partecipativo per il quale, ai sensi dell’art. 10 l. n. 241/1990, l’interesse a prendere visione ed estrarre copie dei documenti relativi al procedimento cui si è preso parte è insito nel fatto stesso della partecipazione procedimentale”.

Come ha sempre fatto, avvalendosi di documenti, di fonti primarie e secondarie di particolare rilievo, contenuti nel suo archivio, che gli vengono inviati dai suoi lettori e dai suoi amici, Polibio sottolinea che il suo intento, attraverso l’espressione delle sue personali opinioni, è unicamente quello di portare alla conoscenza della pubblica opinione e delle autorità interessate episodi e comportamenti che ritiene lesivi della corretta gestione dell’attività pubblica relativa soprattutto alla gestione delle istituzioni scolastiche interessate. Esercita così, legittimamente e nelle forme appropriate, il diritto, di rango costituzionale, di libera espressione riguardo a fatti e a condotte di pubblico interesse; il diritto di esprimere la propria opinione e di critica nei suoi connotati fondamentali, e talvolta di esprimersi con un pizzico di ironia e di satira.

Quattro, come è stato già detto, gli articoli di Polibio dopo essere venuto a conoscenza – anche sulla base di documenti, fonti primarie, a tal riguardo – di dinieghi e di limitazioni del tutto paradossali, con limitazioni addirittura agli elaborati di appena 2 candidati (0,87%) su 228 ammessi alla prova orale, in Puglia, da parte del vicedirettore generale dell’Ufficio scolastico regionale, la cui motivazione a opinione di Polibio appariva in contrasto con le norme di legge e con le ripetute decisioni della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (7 ottobre 2008, 4 e 5 novembre 2008, con riferimento al Consiglio di Stato, sez. IV, 13 gennaio 1995, n. 5 e 31 ottobre 1997, n. 1249) e altresì in contrasto con la delibera del 20 dicembre 2006 del Consiglio superiore della magistratura, con la quale era stato affermato “che la copia degli elaborati dei candidati diversi dal richiedente sia rilasciata senza indicazione del nome dell’autore” e “che possa essere rilasciata copia, anziché di tutti gli elaborati dei candidati ammessi alle prove orali, di una quota significativa di essi, comunque non inferiore alla metà più uno”.

Dopo aver “limitato” l’accesso agli elaborati di soltanto e appena due candidati (0,87%) dei 228 ammessi alla prova orale – “accesso” non per visione degli elaborati e libere scelta da parte di chi aveva legittimamente chiesto l’accesso, dato che nessun atto originale è stato mostrato alla persona richiedente, ma per “determinazione” del vicedirettore generale dell’Usr per la Puglia per mezzo di un “procedimento” che portava a “individuarli” sulla base di un criterio e di una sequenza dei quali non veniva dato alcun riferimento normativo (un curioso “carosello” sulla base del quale gli elaborati venivano individuati nell’ambito di una sequenza, di ammessi e non ammessi, dal n. 63 a scendere e dal n. 164 a salire, restando quindi “esclusi” gli elaborati dal 64 al 163, per ripartire dal 164 e concludersi, sempre a saltare, con l’895 (228 gli ammessi alla prova orale) –, il vicepresidente dell’Urs per la Puglia Ruggiero Francavilla “aggiungeva” agli elaborati dei due candidati gli elaborati di altri 8 candidati al concorso per d.s. ammessi a sostenere la prova orale (3,48% del totale di 228, che sommato al precedente 0,87% dà complessivamente il 4,35%). Una “elargizione” che portava agli elaborati di 10 candidati, forse in seguito all’accoglimento di un ricorso da parte della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presentato da qualcuno che aveva chiesto, per sua libera scelta, gli elaborati di dieci candidati ammessi alla prova orale della procedura concorsuale per dirigente scolastico. Infatti, soltanto da parte del richiedente l’accesso ai documenti e la richiesta di copia degli stessi può essere parziale, cioè inferiore alla quantità superiore al minimo della metà degli elaborati, quantità anche totale che resta un diritto del richiedente, e pertanto ineludibile (vd. nel volume il “Massimario”, supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi” n. 13, 2010, Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento per il coordinamento amministrativo, nel quale è pubblicata la decisione della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi del 24 febbraio 2009).

Si potrebbe supporre che a chiedere l’accesso agli elaborati, e conseguentemente a chiedere copia degli elaborati, ovviamente dei candidati che erano stati ammessi a sostenere la prova orale, siano stati in parecchi, se l’Ufficio scolastico regionale, nella persona del vicedirettore generale Ruggiero Francavilla, limitava (ma poteva giammai limitarlo, come vedremo tra poco) l’accesso agli elaborati di soltanto due candidati; accesso portato qualche tempo dopo, e comunque a seguito di insistenze da parte delle persone interessate e magari di ricorsi accolti dalla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, agli elaborati di altri otto candidati. Ma all’elargizione, da 2 a 10 su 228, sono certamente seguite ulteriori circostanziate richieste, nonché sono stati avanzati ricorsi e segnalazioni alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento amministrativo (via della Mercede, 9, 00187 Roma), la quale ha “riconosciuto il diritto di essere ammessi a visionare tutti i documenti e di estrarne copia, perché l’esercizio del diritto di accesso, ai sensi della disposizioni vigenti, deve intendersi comprensivo di entrambe le modalità”, ovviamente “limitato dall’amministrazione ai soli elaborati con voti utili per l’ammissione all’esame orale”. Alla quale il vicedirettore generale dell’Usr per la Puglia Ruggiero Francavilla certamente non mancherà di conformarsi.

Né poteva e potrebbe giammai supporre, per giustificare il limitatissimo accesso agli elaborati degli ammessi alla prova orale del concorso a d.s. (prima di 2 e poi di altri 8 sul totale di 228), che era stato “necessario” avvertire, da parte dell’Usr, la circostanza che l’elevato numero di richieste avrebbe determinato, data la quantità di documenti scaturente dall’integrale accoglimento delle istanze di accesso, un nocumento al corretto svolgersi dell’attività amministrativa”. Ma l’accesso ai documenti e l’estrazione di copie di quei documenti sono o non sono un diritto dei richiedenti? Sono o non sono attività amministrativa? Rientrano o non rientrano nel corretto svolgersi dell’attività amministrativa? Polibio è dell’opinione che, rispettivamente, sono un diritto, che sono attività amministrativa, che rientrano nel corretto svolgersi dell’attività amministrativa. A parte le responsabilità amministrative e l’eventuali danno patrimoniale e non patrimoniale che potrebbe venire arrecato alle persone legittimamente interesse all’accesso e alla copia degli elaborati, alle quali il legittimo diritto viene negato, rinviato, centellinato, così nell’arco di un certo numero di mesi. Il termine prescrizionale per citare l’Amministrazione in giudizio è quinquennale e decorre da quando si è verificato il comportamento illecito.

Al “percorso” che ha caratterizzato il concorso per d.s. svoltosi in Puglia, che peraltro ha visto una folta schiera di “preparatori” – tra i quali molti dirigenti degli uffici scolastici territoriali e dirigenti scolastici, un concorso che ha registrato il “21” (voto minimo per entrambi gli elaborati per superare la prova scritta consistente in due elaborati da parte di ciascuno dei concorrenti) assegnato dalle due sottocommissioni a 359 dei 456 elaborati dei 228 candidati ammessi alla prova (poi,10 degli ammessi non hanno superato la prova orale) – Polibio (Sebastiano Maggio) ha dedicato quattro dei suoi interventi, apparsi sui siti internet retescuole, aetnascuola, scuolaoggi e su altri siti: “Alla fine del concorso si trovarono nella selva dei ‘21’ per andare a dirigere i feudi scolastici della Puglia” (20 agosto 2012); “La logica perversa della selva dei 359 ‘21’ in Puglia legittima la nullità dei voti assegnati agli scritti del concorso per d.s.” (25 agosto 2012); “Lettera di Polibio ai ministri Profumo e Patroni Griffi sulla ‘trasparenza da lumino’ nella selva pugliese di 359 ‘21’” (5 settembre 2012); “Un dirigente dello Stato può negare e violare il diritto di accesso agli atti? In Puglia, sembrerebbe di sì!” (19 settembre 2012). L’1 agosto 2012, Polibio aveva pubblicato, anticipata da una sua premessa, la lettera del 31 luglio 2012 inviata da Anna Maria Fiore al ministro Profumo, la quale aveva concluso la sua lettera con un interrogativo: “invece di un concorso a DS ho partecipato ad una lotteria?”. E Polibio così scriveva nella sua premessa di presentazione di quella lettera di Anna Maria Fiore: “Una lotteria che comunque è un’ulteriore testimonianza del disordine che ha caratterizzato il concorso-lotteria per l’assunzione di dirigenti scolastici, ‘ricco’ di anomalie e di assurdità, che appare svolto col preciso intento di ridurre al ‘minimo’ il numero (chiamiamolo così) degli ‘idonei’ poiché i posti sono diventati (e al Miur lo sapevano già il 13 luglio 2011) ‘fantasmi’”.

Gli articolo di Polibio possono essere letti accedendo ai siti internet già indicati. Altri articoli sono postati anche sui siti internet gildavenezia e gildacuneo.

Il “fenomeno” del “divieto di accesso” agli elaborati degli ammessi alla prova orale (e già in quei pochi che sono stati centellinati in due tornate, prima 2 e poi altri 8, sono presenti aspetti particolarmente discutibili, la cui trattazione Polibio rinvia ad altri suoi interventi) è stato, evidentemente combattuto con esposti e ricorsi avanzati da parte di chi aveva legittimo interesse a farlo (peraltro danneggiato/a da rifiuti assurdi e paradossali, dalla negazione di un diritto, sul piano patrimoniale e su quello non patrimoniale). D’altra parte, quando si è consapevoli che viene negato un legittimo diritto e che a negare quel legittimo diritto c’è chi persiste magari con “giustificazioni” paradossali e irriducibili – chissà perché, dato che le norme di legge, le sentenze della magistratura, le delibere del Consiglio superiore della magistratura, le decisioni e i pareri della Commissione per l’accesso ai documenti amministrative presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono alquanto numerosi, peraltro contenuti in raccolte giurisprudenziali, nel “Massimario” quale supplemento al volume “L’accesso ai documenti amministrativi”e in altri ambiti ufficiali – è doveroso, corretto e legittimo rivolgersi a chi di competenza (ispettorato per la funzione pubblica, commissione per l’accesso alla ai documenti amministrativi, ministero per gli aspetti disciplinari, magistratura contabile, civile, penale) per avere riconosciuto il proprio legittimo diritto e, se c’è stato, per essere risarcito/a dell’eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale che gli/le è stato causato.

Un eccellente lavoro dal titolo “Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche” è stato recentemente pubblicato, edito da G. Giappichelli Editore – Torino, da Gabriella Nicosia , docente di Diritto del lavoro presso il Dipartimento Seminario giuridico dell’Università degli studi di Catania, Ateneo nel quale ha insegnato Diritto del lavoro privato e pubblico nel corso di laurea di Scienze delle Amministrazioni. Tra le attività di ricerca, si è particolarmente occupata di lavoro dei dirigenti pubblici, valutazione delle “performance” nelle amministrazioni, responsabilità disciplinare e manageriale.

Particolarmente interessanti, ma lo sono anche gli altri capitoli, i capitoli quarto, quinto e sesto che costituiscono la seconda parte (“L’eterogeneità endogena ‘nelle’ dirigenze”) del volume “Dirigenze responsabili e responsabilità dirigenziali pubbliche” di Gabriella Nicosia: “Il dirigente pubblico come titolare del potere di (micro) organizzazione e gestione”; “Potere manageriale/datoriale e responsabilità: le sette fasi del ciclo di gestione della performance”; “Il dirigente pubblico come lavoratore subordinato”. Capitoli nei quali, tra gli altri argomenti, sono trattati l’esercizio del potere manageriale di micro organizzazione, l’esercizio del potere datoriale, la revoca del potere datoriale e la perdita del potere manageriale e datoriale senza responsabilità delle dirigenze, l’addebito per responsabilità manageriale/datoriale, la responsabilità per incapacità manageriale/datoriale e le causali, la responsabilità per inosservanza delle direttive, le sanzioni, il recesso per grave incapacità manageriale/datoriale, la procedimentalizzazione dell’addebito, gli obblighi del dirigente pubblico nella esecuzione della prestazione di lavoro subordinato e la responsabilità disciplinare come tipica responsabilità nascente “ex contractu” di lavoro di base, le tipologie di responsabilità disciplinare previste per legge e le relative sanzioni, nonché cenni sulla procedura di addebito, le zone grigie (la peculiare fattispecie di cui all’art. 21 comma 1 bis del d.lgs. n. 165/2001, nuovo testo), il licenziamento disciplinare e la tutela reintegratoria.

A proposito del d.lgs. n. 150/2009, Polibio evidenzia che il comma 6 dell’art. 60 del d.lgs. n. 165/2001, così come sostituito dall’articolo 71 (“ampliamento dei poteri ispettivi”) del d.lgs. n. 150/2009, è entrato in vigore. Differentemente dai procedimenti e dalle sanzioni disciplinari, nonché di chi viene indicato come competente a promuoverli e a infliggerle, contenuti nella “legge Brunetta”, cosicché quanto novellato dal d.lgs. n. 150/2009 non può entrare in vigore poiché sono tuttora vigenti sia il Ccnl del comparto scuola, sia il Ccnl del comparto dirigenti scolastici, dato che, per esempio, nel Ccnl del comparto scuola il comma 4 dell’art. 1 recita che il contratto “alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata” e che, “in caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo”. Quindi, sono state numerose le violazioni, e addirittura con conseguenze molto gravi nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, del Ccnl del comparto scuola tuttora vigente; violazioni che hanno riguardato il particolare gli articoli del Capo IX (norme disciplinari: sezione I-personale docente e sezione II-personale amministrativo, tecnico e ausiliario), con riferimento agli articoli 91, 94, 96, 97, 98 (quest’ultimo articolo per quanto concerne il mobbing: per il quale “si intende una forma di violenza morale o psichica nell’ambito del contesto lavorativo attuato dal datore di lavoro da dipendenti nei confronti di altro personale”).

Non è dato sapere alcunché – anche se “li mura hannu aricchi, e sentunu” (i muri, le pareti, hanno orecchi, e sentono) e quindi le voci si diffondono (soprattutto se il ”silenzio” avrebbe fatto seguito a circostanziati e documentati esposti) – in ordine alla versione novellata, dall’art. 71 del d.lgs n. 150/2009, del comma 6 dell’art. 60 del d.leg. n. 165/2001. Il testo ci mette a conoscenza che “presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica è istituito l’Ispettorato per la funzione pubblica, che opera alle direte dipendenze del Ministro delegato.

L’Ispettorato vigila e svolge verifiche sulla conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa, sull’efficacia della sua attività con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, sul corretto conferimento degli incarichi, sull’esercizio dei poteri disciplinari, sull’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati, di verifica dei carichi di lavoro. Collabora alle verifiche di cui al comma 5” (si tratta del “Ministero del tesoro” che, “anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, sulla valutazione delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate”).

Inoltre, l’Ispettorato, “al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l’amministrazione interessata ha l’obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni: A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall’ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell’individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all’articolo 55, per l’amministrazione medesima. Gli ispettori, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l’obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla Procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate”.



In conclusione, chi, da cittadino o da pubblico dipendente, ha segnalato, soprattutto se ha corredato di documenti di riferimento la segnalazione, “presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2”, può da parte sua, e in via del tutto riservata, avanzare richiesta in ordine alla segnalazione. Soprattutto se i fatti a suo tempo “segnalati” persistono. Per quanto concerne l’accesso agli atti e le copie degli stessi, soprattutto se riguardano un pubblico concorso, negati da qualsiasi dirigente dello Stato, il ricorso, con richiesta di decisione e/o di parere, va prontamente rivolto alla Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale è sempre tempestivamente intervenuta con decisioni appropriate e corrispondenti all’applicazione delle norme di legge vigenti.
 


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