DSA e Progetto didattico personalizzato DSA: La scuola deve rispettare il progetto didattico personalizzato elaborato dal Consiglio di Classe di Salvatore Nocera Educazione & Scuola 11.11.2012 Il TAR Liguria, con la sentenza n. 1178 del 20 Settembre 2012 ha annullato la delibera del Consiglio di classe di una scuola che aveva bocciato un alunno con certificazione di DSA. La scuola aveva provveduto, appena ricevuta la certificazione, a predisporre, come impone l’art 10 del dpr n. 122/09 sulla valutazione e la l.n. 170/10 sui DSA, a un apposito progetto didattico personalizzato con l’indicazione delle misure compensative e dispensative da adottare nei confronti dell’alunno. A fine anno però il profitto dell’alunno era stato valutato negativamente ed egli non era quindi stato ammesso alla frequenza della classe successiva. La famiglia impugnava la valutazione per violazione delle norme sopra citate. Nel corso della causa, acquisita la documentazione relativa allo svolgimento dell’anno scolastico e delle valutazioni, il TAR rilevava che i singoli docenti non avevano per nulla rispettato il progetto didattico personalizzato che era stato predisposto all’inizio dell’anno. Conseguentemente il TAR annullava la bocciatura e ordinava al Consiglio di classe di ripetere la valutazione applicando le misure compensative e dispensative previste dal progetto didattico personalizzato.
OSSERVAZIONI Correttamente il TAR non si è limitato ad annullare l’atto illegittimo, come purtroppo è avvenuto in altre sentenze, ma ha anche indicato il percorso giuridicpo che la scuola deve seguire, cioè la ripetizione della valutazione col rispetto delle misure previste dalla legge. Ciò pone in evidenza lì’importanza della formulazione e del rispetto del progetto didattico personalizzato per gli alunni con DSA, così come altre decisioni hanno evidenziato l’obbligo della scuola di rispettare il piano educativo personalizzato degli alunni certificati con disabilità. E questo è un aspetto assai rilevante; infatti troppo spesso i PDP ed i PEI vengono formulati con molta leggerezza e superficialità, talora ricopiando quelli dell’anno precedente addirittura anche di alunni diversi, come se si trattasse di un mero adempimento burocratico privo di qualunque valore didattico e giuridico. I TAR , specie in questi ultimi anni, ci stanno dicendo che così non deve essere, perché la formulazione del PDP o del PEI, effettuata, per legge, insieme alla famiglia, costituisce un vero e proprio contratto formativo in cui l’alunno e la sua famiglia assumono doveri ed acquistano diritti nei confronti della scuola che si obbliga a rispettare quel determinato contratto. Ciò non significa che basti la certificazione o la formulazione del PDP o del PEI perché l’alunno venga automaticamente promosso.Ciascun alunno dovrà comunque dimostrare il profitto che riesce a realizzare impegnandosi nell’attuazione del progetto; se il progetto viene rispettato dalla scuola ma non dall’alunno che non si impegna secondo le sue capacità, egli viene bocciato , come è stato deciso da una recente decisione del TAR che ha rigettato il ricorso contro la bocciatura di un alunno con DSA, proprio a causa dello scarso impegno nello studio mostrato dall’alunno e documentatodal Consiglio di classe. Però significa pure che , quando sia inadempiente ai propri obblighi la scuola, l’alunno ha diritto a far ripetere la valutazione con le misure di tutela previste dalla normativa; al termine di questo riesame l’alunno, dimostrazione che però deve essere data dall’alunno con DSA con le misure compensative e dispensative previste nel suo PDP e dagli alunni con disabilità con le prove equipollenti ed i tempi più lunghi e l’assistenza previste dall’art 16 comma 3 L.n. 104/92 e dall’art 17 comma 1 delll’O M n. 41/12 sugli esami di maturità , applicabile a tutte levalutazioni delle scuole di ogni ordine e grado. Le conseguenze del mancato rispetto, da parte della scuola,del PDP e del PEI hanno pure conseguenze sul piano economico; infatti la scuola è stata condannata al pagamento alla famiglia delle spese di causa e l’Amministrazione potrebbe rivalersi sui docenti per danno erariale, poiché non sarebbe stata condannata a pagare, se i docenti avessero rispettato la normativa sui diritti degli alunni con DSA e potremmo aggiungere che lo sytesso deve dirsi anche nel caso di alunni con disabilità. |