I disturbi DSA e Lingua straniera... Carmelo Di Salvo dal blog Bianco sul nero, 19.11.2012
Esplicitamente il DM del 12-7-11 non fa nessuna distinzione tra primo e secondo ciclo, anche se l'art. 6 comma 6, parlando di percorso differenziato, fa riferimento al D.P.R. n.323/1998 che riguarda solo il secondo ciclo (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore). È stato riferito che la prossima Ordinanza Ministeriale sugli esami specificherà che gli alunni DSA del primo ciclo esonerati dalla lingua straniera potranno iscriversi alla secondaria di secondo grado ma solo per il conseguimento di un attestato di credito formativo, analogamente a quello che si fa per gli alunni disabili che non hanno superato l'esame.
Il DM 12-7-11 non fa nessuna distinzione neppure tra prima e seconda lingua straniera e si applicano pertanto le stesse identiche procedure per cui anche l'esonero della sola seconda lingua straniera comporta la perdita della validità del titolo di studio.
Secondo il DM 12-7-11, art. 6 comma 5 e 6, solo gli specialisti e la famiglia hanno discrezionalità in questo campo, sia per l'esonero che per la dispensa. La scuola può opporsi solo in base a considerazioni generali, legate alla funzione delle lingue straniere rispetto allo specifico percorso di studi, non per valutazioni didattico-educative riferite al singolo alunno. Certamente, in caso di dispensa, spetta alla scuola decidere come sostituire con prove orali le prove scritte.
Il latino non può essere considerato una lingua straniera e pertanto non si applica la dispensa prevista dal DM 12-7-11. Una nota ministeriale del 2007 (4674 del 10-5-07) equiparava latino e greco alle lingue straniere (o, meglio,"non italiane") ma è stata espressamente abrogata dal DM del 2011. |