Benefici per chi insegna
in montagna e nelle piccole isole

di R.P. La Tecnica della Scuola, 4.11.2012

Regole più stringenti rispetto al passato, ma ci sarà il punteggio doppio per chi insegna nelle pluriclassi delle isole minori e nelle scuole oltre i 1.00.0 metri di altitudine. Ma il provvedimento potrebbe essere modificato

Sul disegno di legge Siragusa-Pes a sostegno delle scuole collocate in aree disagiate si sta sviluppando un piccolo giallo anche perché l’onorevole Siragusa avrebbe dichiarato che eventuali maggiorazioni di punteggio non avranno seguito.

Tuttavia è bene precisare che il 4° comma dell’articolo 5 del pdl recita testualmente: “Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado di cui all'articolo 2, comma 1, è valutato in misura doppia”.

A sua volta, il 1° comma dell’articolo 2 precisa che “per scuole di montagna si intendono i plessi scolastici situati oltre 1.000 metri sul livello del mare e che distano più di 20 chilometri da un centro abitato ove è presente il medesimo ordine e grado di scuola, e per scuole delle piccole isole si intendono i plessi scolastici situati nelle isole minori”.
Se si va poi a leggere la documentazione tecnico-legislativa predisposta dagli uffici della Camera si può comprendere ancora meglio la questione che, nel corso degli anni, ha conosciuto alterne vicende.

Nella tabella di valutazione dei titoli allegata alle legge143/2004 era previsto che per il servizio di insegnamento prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna (e cioè in località situate sopra i 600 metri dal livello del mare), nelle isole minori e negli istituti penitenziari, veniva valutato in misura doppia.

La legge finanziaria 296/2006 introdusse una norma di interpretazione disponendo, con effetto dal 1° settembre 2007, l’abrogazione della disposizione sulla doppia valutazione dei titoli, facendo però salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente a tale data.

Nel frattempo, la Corte costituzionale, nel gennaio 2007, dichiarava l’illegittimità della doppia valutazione dei titoli, nella parte in cui non limitava l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse.

Si arriva così al DM 15 marzo 2007, n. 27 che dispone che “il servizio prestato dall’a.s. 2003/2004 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei comuni di montagna, di cui alla legge 1 marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia”.

Tale previsione è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato, intervenuto nel merito con una ordinanza del 3 luglio 2007.

E c’è ancora da ricordare una risoluzione approvata il 23 aprile 2009 dalla Commissione Cultura della Camera che impegnava tra l’altro il Governo ad “intraprendere ogni utile iniziativa tendente a garantire la continuità didattica agli studenti, che frequentano le scuole nelle sedi realmente disagiate dei comuni di montagna e delle piccole isole”. Ed è proprio a questa risoluzione che si ispira il progetto di legge delle onorevoli Alessandra Siragusa e Caterina Pes.

E’ probabile che nel corso dell’esame parlamentare il provvedimento subisca qualche modifica, ma per il momento questo è il testo con cui confrontarsi.