Articolo 18 nella PA:
una domanda a due ministri

Non solo ai dipendenti pubblici si applica l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, ma è già stato introdotto il licenziamento per ragioni economiche, così come il licenziamento individuale. La modifica dell'articolo 18 proposta dal governo non farebbe altro che coordinare meglio le norme e dettare una convergenza tra disciplina del lavoro privato verso quella del lavoro pubblico, che per una volta è stata più rigorosa. A meno che nel testo definitivo non sia prevista una specifica deroga per il pubblico impiego. Ed è appunto questa la domanda che rivolgiamo al ministro.

di Luigi Oliveri La Voce.info 22.3.2012

L’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si applica senza nessun dubbio al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, sicché, di conseguenza, è inevitabile che si estenda a tali dipendenti la riforma avviata dal ministro Fornero, a meno che non si introduca una specifica deroga.

COSÌ DICE LA LEGGE

Sia il ministro del Lavoro, sia i sindacati, e con loro il ministro della Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, sembrano essere incorsi in uno svarione imperdonabile, in queste ore, arrampicandosi sugli specchi per affermare che, come ha dichiarato Luigi Angeletti “L'articolo 18 non è mai stato applicato per il pubblico impiego e non è facilmente applicabile perché la natura giuridica dei contratti è diversa”.

Le cose stanno esattamente all’opposto. L’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (il testo unico che disciplina il lavoro pubblico) è chiarissimo: “La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. E, se vi fossero ancora dubbi, basta controllare la giurisprudenza del lavoro. Per tutti, si può citare la sentenza della Cassazione, Sezione Lavoro 1 febbraio 2007, n. 2233, che ha considerato espressamente applicabile l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori non solo ai dipendenti, ma anche ai dirigenti pubblici (mentre nel privato la dirigenza è esclusa dalla tutela della reintegrazione).

Ma, lo svarione di ministri e segretari delle organizzazioni sindacali è, come dire, doppio. Infatti, non solo al lavoro pubblico l’articolo 18 si applica direttamente, ma la disciplina del licenziamento per ragioni economiche è stata già introdotta da diversi mesi, cioè dall’entrata in vigore della legge 183/2011, che ha modificato l’articolo 33 del citato testo unico sul lavoro pubblico, il quale testualmente prevede: “le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al dipartimento della Funzione pubblica”.

Dunque, nell’ambito del lavoro pubblico già da prima della riforma dell’articolo 18 la legge mette in relazione diretta e chiarissima l’eccedenza di personale alla rilevazione di una “situazione finanziaria” evidentemente negativa, tanto da indurre a rimediarvi con la riduzione della forza lavoro e, dunque, col possibile licenziamento. Appare evidente l’assoluta simmetria tra la situazione finanziaria e le ragioni economiche per il licenziamento. Un’amministrazione pubblica potrà licenziare propri dipendenti, ad esempio, se in stato di dissesto o se non in grado di rispettare le norme contabili che impongono determinati tetti alla spesa di personale. Occorre, per altro, aggiungere che la recente modifica all’articolo 33 del Dlgs 165/2001 consente anche licenziamenti individuali.

L’articolo 33 disegna un percorso peculiare per giungere ai licenziamenti nella Pa da concludere comunque entro novanta giorni e finalizzato a verificare la possibilità di scongiurare la risoluzione del rapporto di lavoro, principalmente mediante la “mobilità”, che nel lavoro pubblico è il trasferimento del dipendente presso altre strutture organizzative interne all’ente di appartenenza, oppure mediante il trasferimento ad altre amministrazioni. Concluso negativamente questo percorso, il dipendente pubblico viene collocato in “disponibilità”: cioè il rapporto di lavoro resta sospeso per ventiquattro mesi al massimo, con un trattamento economico pari all'80 per cento dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per il nucleo familiare, al netto di qualsiasi altra remunerazione. Scaduto il periodo di disponibilità, il contratto di lavoro è risolto di diritto.

In sostanza, per il lavoro pubblico il licenziamento per ragioni economiche è da considerare già sussistente. La modifica dell’articolo 18 non farebbe altro che coordinare meglio le norme e dettare una convergenza tra disciplina del lavoro privato verso quella del lavoro pubblico, che per una volta è stata più rigorosa.

Rivolgiamo dunque al ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e al ministro della Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, la seguente domanda:
posto che l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori si applica senza alcun dubbio al rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e dunque si applicano anche le modifiche a quell'articolo apportate, nel testo del provvedimento di riforma del mercato del lavoro che il governo presenterà in Parlamento, sarà introdotta una specifica deroga per i dipendenti pubblici?