Alunni troppo assenti da scuola, di A.G. La Tecnica della Scuola, 15.3.2012 Con una sentenza del 14 marzo la Suprema Corte ha condannato una mamma alla pena di 20 euro di ammenda per non avere, in qualità di genitore esercente la patria podestà, eseguito all`obbligo scolastico nei confronti del figlio minore: oltre il 70% del tempo-scuola non era stato svolto. Senza una giustificazione valida. D’ora in poi a “pagare” per un alto numero di assenze ingiustificate da scuola non sarà solo l’alunno con la bocciatura, ma anche la famiglia con un’ammenda. L’indicazione arriva dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 9892 del 14 marzo 2012, riportata sul sito internet Cassazione.net, ha accolto il ricorso del Procuratore contro il Giudice di pace che ha condannato una mamma alla pena di 20 euro di ammenda per non avere, in qualità di genitore esercente la patria podestà, eseguito all`obbligo scolastico nei confronti del figlio minore: il ragazzo era risultato assente, senza una giustificazione valida, per 84 giorni su 113 dell`anno scolastico. Quasi tre quarti del tempo-scuola programmato, oltre il 70 per cento, non era stato svolto. Ribadendo che l`ammontare minimo dell`ammenda va individuato in base al principio generale di cui all`articolo 26 Cp, lo stesso Procuratore ha ricordato che la pena minima su cui applicare l`eventuale riduzione per le attenuanti generiche è di 20 euro (e non 15) come fatto dal giudice nella specie. "La palese violazione di legge - si legge in sentenza - insita in tale decisione implica un annullamento della decisione impugnata limitatamente alla pena. Tuttavia, trattandosi di errore emendabile direttamente dalla Corte di legittimità (articolo 619 co. 2 Cpp), la pena può essere rideterminata nel minimo che è pari a 20 euro di ammenda". Ora, però, al di là dell’ammontare dell’ammenda, il messaggio che arriva dalla Suprema Corte è chiaro: i genitori rispondono pienamente delle mancate presenze dei loro figli in classe. E se non bastasse la pena morale, ora si aggiunge anche quella (anche se per il momento poco più che simbolica) di carattere pecuniario. |