Farmaci salvavita a scuola, Il Redattore Sociale, 23.3.2012 ROMA. Le modalità di somministrazione di farmaci salvavita a scuola sono regolate dalle raccomandazioni redatte congiuntamente da ministero della Salute e ministero dell’Università e della ricerca nel 2005 e tuttora vigenti. Le “linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute e il benessere all’interno della struttura scolastica”, definiscono in 5 articoli gli interventi. La somministrazione avviene in base a autorizzazioni specifiche rilasciate dalle Ausl e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. La scuola può stipulare accordi con enti locali, aziende sanitarie e associazioni per garantire al minore la somministrazione del farmaco anche da persone da reperire fuori dall a scuola. Il documento indica anche le modalità di intervento: dal luogo fisico idoneo per la corretta conservazione del farmaco alla verifica della disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione, alla possibilità di mettere in campo delle attività di formazione per chi si rende disponibile. Vi sono poi alcune sentenze importanti. La numero 2779 del febbraio 2002 del Tribunale del lavoro di Roma, che ha stabilito che un alunno riconosciuto in situazione di handicap grave a causa di un’allergia che si manifesta in modo improvviso e imprevedibile ha diritto ad avere, per tutta la durata delle lezioni, l’assistenza di un infermiere dell’Asl che possa riconoscere i sintomi dell’allergia e prevenire, con la immediata somministrazione di farmaci, gravi rischi alla salute. Un’altra importante è la numero 1028 del 22 giugno 2011: il Tar della Sardegna ha condannato il ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e il dirigente scolastico di una scuola dell'infanzia frequentata da un bambino autistico con crisi epilettiche che durante l’anno scolastico era rimasto a casa con la motivazione che nessuno nella scuola poteva somministrargli i farmaci di cui ha bisogno in caso di una crisi. Sottolineando che il pieno diritto all'istruzione e alla in tegrazione scolastica dei disabili, oltre che sul piano dei diritti costituzionali, si ritrova scolpito nella legislazione ordinaria, in particolare all'articolo 12, commi 2, 3 e 4, della legge n. 104/1992, la sentenza cita proprio le “Linee guida per la somministrazione di farmaci in orario scolastico”.
Tuttavia accade che le linee guida non siano conosciute dalle
associazioni e dagli stessi insegnanti, e i genitori si assentano di
continuo dal posto di lavoro per garantire la somministrazione di
farmaci salvavita ai propri figli. (ep) |