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Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012:
prime anticipazioni sulla circolare

da www.ceripnews.it 8.3.2012

Prime anticipazioni sulla tanto attesa C.M. relativa alle cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2012 che detta indicazioni operative sul trattamento di quiescenza.

Stante alle bozze in circolazione, la situazione sarebbe la seguente:

- In virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità continuano ad essere di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, purché maturati entro il 31 dicembre2011. Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione. L’ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la “quota 96” può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

- I requisiti utili per la pensione di vecchiaia continuano ad essere di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione. (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett, C del D.lgs n. 503 del 30/12/92) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011. Il limite di anzianità contributiva rimane quello di 40 anni sempre che sia posseduto entro la predetta data del 31 dicembre 2011.

- Per le donne che optano per la pensione liquidata con il sistema contributivo rimane in vigore l’art. 1 c. 9 della L. 243/04 che prevede il requisito di almeno 57 anni di età e una contribuzione pari o superiore a 35 anni. In tal caso, tuttavia, se i requisiti anagrafici e contributivi sono conseguiti a decorrere dal 1.1.2012, tali lavoratrici sono destinatarie della finestra di cui all’articolo 1, comma 21, della L. 148/2011 e, conseguentemente, potranno accedere al pensionamento solo a decorrere dal 01/09/2013.

- Secondo le indicazioni contenute nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica per tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra entro il 31 dicembre 2011, ivi compreso il raggiungimento della quota 96, continua ad applicarsi il limite di 65 anni di età per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età stabilito dall’art. 4 c. 1 del DPR 1092/73.

Scontato che per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, per l’anno 2012 le regole sono modificate come appresso:

- Per la pensione di vecchiaia l’età è di 66 anni sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva, da compiersi entro il 31 dicembre 2012.

- La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia , potrà aversi solo al compimento di 41 anni e un mese di anzianità contributiva , per le donne, e 42 anni e un mese per gli uomini, requisiti da possedersi entro il 31 dicembre 2012.


Deroga scadenza cessazione e recesso per i Dirigenti Scolastici

La domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici deve essere presentata entro il 28 febbraio come previsto dal CCNL 15 luglio 2010 dell’area V della dirigenza e, in particolare, dall’art. 12. Tale termine è per il 2012 eccezionalmente prorogato al …….

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola. In particolare il medesimo sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori e, quindi, qualora abbia maturato i requisiti minimi per il diritto a pensione nel corso del 2011 sarà soggetto alla finestra mobile di cui all’articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122.