Il potenziamento dell'Invalsi ScuolaOggi 6.3.2012 Emendamento sostitutivo (1) dell’art. 51 c.2 del Decreto legge n. 5 del 9/0212 “Le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 4-ter e comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, comprensive della prova scritta, a carattere nazionale, prevista per l'esame di Stato, dovranno essere effettuate su campione, previamente individuato con metodo statistico. La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata mediante rilevatori esterni adeguatamente formati. I risultati della valutazione saranno messi a disposizione delle relative istituzioni scolastiche, rispettando il grado di scuola e i criteri di rappresentatività del campione, anche per favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto.” Proposto da: Ass. ne naz.le Scuola della Repubblica, CISP-Centro Insegnanti Scuola Pubblica- Roma, Coordinamento Scuole Secondarie- Roma, Comitato bolognese Scuola e Costituzione, CIP Ass. Nazionale, Gdl dell'assemblea genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia, Comitato Genitori ed Insegnanti per la Scuola Pubblica di Padova, ScuolaFutura Carpi, Coordinamento Buona Scuola Carpi, La scuola siamo noi Parma, Ass. di Firenze Per la scuola della Repubblica, CGD Pordenone, RSU Iqbal Masih Roma. (1) Art. 51 (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione) 2. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. Relazione illustrativa dell’emendamento sostitutivo dell’art. 51, c.2 del decreto legge n, 5 del 9/02/12 (Potenziamento dell’Invalsi) L’emendamento si propone di ritornare alla lettera e allo spirito della Legge 59/97, art. 21 c.9. relativo all’obbligo per le scuole di avviare percorsi di autovalutazione, del D.L. 176/2007 comma 5 concernente le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti e alla relativa direttiva n. 52 del 19/06/2007. L’emendamento infatti propone di considerare le rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti effettuate su campione, come uno strumento utile a “favorire i processi di autoanalisi e autovalutazione di istituto”. La previsione contenuta nel comma 2 dell’art. 51 di considerare “attività ordinaria d’istituto” la partecipazione alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, esplicitata nella relazione tecnica in questi termini: “La norma si propone di far sì che le rilevazioni nazionali degli apprendimenti siano effettuate dal 100% delle istituzioni scolastiche, mentre oggi, in assenza di uno specifico obbligo, circa il 5% delle scuole rifiuta con vari motivi di svolgerle; il rimanente 95% le svolge già oggi come attività ordinaria, senza necessità di remunerazione aggiuntiva per il personale coinvolto”, tende a definire come obbligo un’attività che, dovendo avere la finalità del miglioramento del sistema scolastico, dovrebbe esser posta al servizio delle istituzioni scolastiche. In specifico: 1) La norma di cui al comma 2, art. 51 confligge con l’art. 5, c. 7, del D.LGS. 297/94 che afferma: “Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.” 2) La norma confligge con il dettato della Legge 59/97, art. 21, c. 9, che assegna all’autonomia didattica degli istituti i processi di autovalutazione. 3) La norma che tende ad obbligare le istituzioni scolastiche a sottoporre tutti gli studenti a test standardizzati preparati dall’INVALSI, confligge con l’art. 33, c.1 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” e con l’art. 117, comma 3 della Costituzione che afferma “l’autonomia delle istituzioni scolastiche”. 4) La rilevazione campionaria è lo strumento utilizzato dalle indagini internazionali IEA TIMSS, IEA PIRLS e OCSE PISA e dalla maggior parte dei paesi europei (vedi rapporto Eurydice 2009) per la valutazione dei sistemi scolastici. La rilevazione campionaria elimina la confusione oggi esistente nelle rilevazioni italiane che pretendono di valutare con le medesime prove gli studenti, gli insegnanti, le scuole, i dirigenti e il sistema. Il rapporto Eurydice e la Commissione europea affermano che “Gli esperti della valutazione hanno ricordato che l’utilizzo di un singolo test per più finalità potrebbe essere inappropriato, in quanto ciascun obiettivo richiede tendenzialmente informazioni diverse. In tali casi, è stato consigliato alle autorità educative di elencare le diverse finalità in ordine di importanza edi adattare la struttura del test conseguentemente.” 5) La rilevazione campionaria comporta una spesa significativamente inferiore di quella censuaria attualmente in corso, che il comma 2 dell’ art. 51 intende rafforzare. 6) La rilevazione campionaria non costringe ogni singolo studente italiano a sottoporsi nel corso della sua carriera scolastica a ben sei prove standardizzate (seconda e quinta elementare, prima e terza media, seconda e quinta superiore), contro una media europea di solo due. 7) In un’ottica futura si potrebbe affidare alle rilevazioni internazionali che già vengono svolte da almeno 10 anni da parte di IEA TIMSS, IEA PIRLS e OCSE PISA il compito di predisporre test con una competenza di gran lunga maggiore di quella dell’Invalsi, e affidare all’Invalsi la funzione di strumento di supporto all’autovalutazione d’istituto. |