Mobilità interprovinciale personale scolastico

In risposta a numerosi quesiti pervenuti, il Miur ha emanato una nota contenente chiarimenti relativi alla mobilità interprovinciale del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2012/2013, in particolare per quanto concerne i soggetti beneficiari della legge 104/92.

 da Notizie della scuola - Tecnodid, 28.3.2012

Il Miur, con nota 27.3.2012 prot. n. 2218, ha dispiegato un importante chiarimento in materia di mobilità del personale scolastico per l’a.s. 2012/2013. In particolare erano stati posti al Miur numerosi interpelli in merito ai limiti imposti dalla contrattazione per i trasferimenti interprovinciali del personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica 2010/2011 e 2011/2012 che fruisce dei benefici stabiliti dalla legge 104/92.

Su tale problematica l’art. 2 comma 2 del CCNI sulla mobilità 2012/13, prevede che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed educativo assunto con decorrenza giuridica successiva all’entrata in vigore della legge e fino all’1.9.2010 compreso non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Pertanto può produrre domanda di trasferimento per l’a.s. 2012/13 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2010 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2009 o precedente. È escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del contratto. In attuazione di quanto previsto dall’art. 9 comma 21 della legge n. 106/11, il personale docente, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della legge, nell’anno scolastico 2011/12 o successivi, non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un quinquennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Tale disposizione non si applica ai docenti nominati con retrodatazione giuridica al 2010/11, sia dalle graduatorie dei concorsi che da quelle ad esaurimento. È escluso dall’applicazione della suddetta norma il personale docente ed educativo di cui all’art. 7, comma 1, punti I), III) e V) del contratto.

I riferimenti all’esclusione dal blocco dei soggetti destinatari della legge 104/92, sembravano contrastare con quanto stabilito dall’art. 7 comma 1 lett. V dello stesso contratto il quale prevede che nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. I figli che assistono un genitore in situazione di gravità hanno diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità annuale.

Nella succitata nota il Miur fornisce un’interpretazione di quanto stabilito nel contratto precisando che i soggetti che, in qualità di figli referenti unici, assistono i genitori con handicap grave. A prescindere dalla data di assunzione, possono presentare domanda di trasferimento per provincia diversa, ma senza fruire di alcuna precedenza rispetto agli altri soggetti. Tale precedenza compete solo nella fase della mobilità annuale.