Domande di pensione entro il 30 marzo

C'è chi può andare in pensione con le vecchie regole.
Il problema della proroga in servizio

 Tuttoscuola, 13.3.2012

L’8 marzo scorso la Funzione pubblica ha diramato a tutte le Amministrazioni l’attesa circolare con le indicazioni generali per l’applicazione della riforma delle pensioni.

E ieri il Miur ha potuto emanare a sua volta (www.istruzione.it) il decreto di attuazione e la circolare (n. 23 del 12 marzo) con cui si illustra il provvedimento e se ne forniscono utili indicazioni applicative alle scuole e al personale scolastico interessato.

Prima di tutto la scadenza per la presentazione delle domande: 30 marzo prossimo.

La legge 214/2011 di riforma ha previsto due categorie di possibili pensionati, divise dallo spartiacque del 31 dicembre 2011: a) i dipendenti che al 31 dicembre 2011 avevano maturato i diritti utili a pensione secondo il vecchio regime pensionistico potranno andarsene quest’anno o in altro momento tenendo conto delle vecchie regole; b) i dipendenti che matureranno i nuovi requisiti per la pensione previsti dalla riforma potranno andarsene in pensione a cominciare da questo anno 2012 se raggiungeranno i nuovi più elevati limiti di età o di anzianità contributiva.

  1. A. Vecchi requisiti posseduti al 31 dicembre: 40 anni di contribuzione oppure 35 anni di anzianità contributiva + 61 anni di età (vale anche con 36 anni di contributi + 60 di età purché si sia raggiunta quota 96). Il personale scolastico con questi requisiti può andare in pensione in qualsiasi momento (pensione di anzianità); dovrà farlo comunque al compimento del 61mo anno se donne o del 65mo se uomo (pensione di vecchiaia), salvo trattenimento in servizio.

  2. B. Nuovi requisiti maturati dal 1° gennaio 2012: per coloro che non possedevano i vecchi requisiti al 31 dicembre 2011 si applicano nuovi limiti di età e di anzianità e le regole della riforma, a cominciare dal nuovo limite massimo di età (vecchiaia) che d’ora in poi è fissato per uomini e donne a 66 anni ( e almeno 20 anni di contribuzione). Si potrà lasciare il servizio prima dei 66 anni di età se si possiede una anzianità contributiva di 42 anni e un mese per gli uomini, 41 anni e un mese per le donne.

La circolare parla di anzianità contributiva e non di anzianità lavorativa, lasciando intendere che per tale anzianità valgono anche i riscatti, come, ad esempio, per la laurea, sempre che tali riscatti siano stati già richiesti da tempo.

C’è infine l’interrogativo della proroga per la permanenza in servizio al raggiungimento del limite di vecchiaia dal 2012 fissato per tutti a 66 anni. La questione interessa soprattutto i dirigenti scolastici.

La circolare n. 2/2012 della Funzione pubblica, così come la circolare n. 23 del Miur ricordano che la proroga non costituisce più un diritto del dipendente, ma una facoltà rimessa alla decisione di accoglimento da parte dell’Amministrazione, a condizione che vi sia disponibilità di posti e vi sia una valutazione positiva dell’esperienza professionale dell’interessato.