TFA 2012 e TFA Speciale
Le ultime precisazioni

dal blog di Liborio Butera, 31.5.2012

Riportiamo qui su A Ruota Libera le ultime FAQ pubblicate e relative al TFA. Si tratta di tre precisazioni che vanno ad integrare le precedenti FAQ consultabili cliccando questo [LINK].

 

Gli studenti in sovrannumero devono sostenere le prove selettive?

No, gli studenti in sovrannumero non devono sostenere le prove selettive e pertanto non devono procedere all’iscrizione on-line. Potranno iscriversi seguendo le procedure amministrative dell’ateneo prescelto.

Chi č ammesso in sovrannumero?

Sono ammessi in sovrannumero tutti coloro che rientrano nelle categorie previste dall’articolo 19 dal DM 11 novembre 2011, e che hanno sospeso la frequenza, senza alcuna limitazione temporale.

L’assegno di ricerca č incompatibile con la frequenza di un corso TFA?

L’assegno di ricerca non crea incompatibilitā con la frequenza di un corso TFA.
Mentre per il TFA Speciale rivolto ai precari che hanno giā maturato un certo numero di anni di servizio presso la scuola, ricordiamo che il MIUR aveva giā precisato:

2.La procedura per i docenti con 36 mesi di servizio sarā costituita da un percorso formativo e da un esame da sostenere e superare per conseguire l’abilitazione. Tale procedura fa eccezione alla logica programmatoria cui č improntato il TFA disciplinato dal D.M. n.249 ma cerca di dare risposta all’esigenza di regolarizzare la situazione di migliaia di persone che hanno permesso negli ultimi anni alle scuole statali e paritarie di funzionare nonostante l’assenza di abilitati.

Ove si trascurasse questa emergenza, potremmo incorrere, oltre che in un aggravamento della presenza di non abilitati nella scuola, in probabili sentenze di condanna dell’Amministrazione a dare attuazione al D. Leg.vo 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell’abilitazione anche all’effettivo svolgimento dell’attivitā professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui č stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione.