Il numero degli alunni per classe Parlano molto chiaramente - su tali questioni - la recente Circolare Ministeriale dedicata agli organici di diritto per il prossimo anno scolastico e l'allegato schema di Decreto Interministeriale. Quest'ultimo, ad esempio, dichiara testualmente che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni». Una norma, questa, da tener presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni. Oltre a un'approfondita analisi della Circolare citata, proponiamo anche alcuni suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno a cura di Salvatore Nocera*, Superando 30.5.2012 Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull'organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell'apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).
Riteniamo poi
particolarmente importante che sin dall'inizio
venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR)
81/09, che contiene i tetti massimi per la
formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e
grado. Va qui sottolineato che all'articolo 5, comma 2, quello
stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi
frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di
20 alunni». Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di "gravità" (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due "non gravi" (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92). Si passi ora a esaminare il primo paragrafo della Circolare, quello concernente le Procedure (pagine 5-6), ove è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, così come segue: «Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana [grassetti del curatore nella citazione, N.d.R.]».
Il documento si
articola poi per gradi di scuola. Ad esempio
nel paragrafo riguardante la Scuola dell'Infanzia
(pagine 6-7), sono previste priorità per alcuni alunni,
in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano esattamente
coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012, rispetto
a quanti - compiendoli entro il 30 aprile 2013 - vorrebbero
anticipare la frequenza. E anche gli alunni che hanno
frequentato nell'anno precedente le cosiddette "Sezioni
primavera".
Se poi rispetto ai
paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine
7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine
9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della
Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori,
pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive
alla prima - qualora il numero medio di alunni sia inferiore a
22 - si debba procedere a una redistribuzione,
in modo tale da avere classi sino a un massimo
di 30 alunni.
Un successivo
paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli
organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione
degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto
Ministeriale del
25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'articolo 1,
comma 632 della Legge
296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque
riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia - siccome
all'inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 - è
da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto
previsto dall'articolo 5 di quello stesso DPR.
Va anche
opportunamente sottolineato che lo schema di
Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla
Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12,
stabilisce in modo tassativo (articolo 12,
comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità
per classe, questa deve essere costituita con non più di 20
alunni».
In conclusione si
invitano da una parte i Dirigenti Scolastici
a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il
rispetto di tutte le norme sopra citate, con la
riduzione del numero degli alunni o l'eventuale sdoppiamento di
classe in caso di eccesso.
* La presente nota è curata da Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). |