Il numero degli alunni per classe
e le norme da rispettare

Parlano molto chiaramente - su tali questioni - la recente Circolare Ministeriale dedicata agli organici di diritto per il prossimo anno scolastico e l'allegato schema di Decreto Interministeriale. Quest'ultimo, ad esempio, dichiara testualmente che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni». Una norma, questa, da tener presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni. Oltre a un'approfondita analisi della Circolare citata, proponiamo anche alcuni suggerimenti alle famiglie, per eventuali, immediate azioni davanti al proprio TAR di riferimento, per far rispettare le varie norme, sia rispetto al numero degli alunni che per le ore di sostegno

 a cura di Salvatore Nocera*, Superando 30.5.2012

Il Ministero dell'Istruzione ha emanato il 29 marzo scorso la Circolare 25/12, concernente la formulazione degli organici di diritto per il prossimo anno scolastico 2012-2013. In essa viene immediatamente affermato il principio che l'organico di diritto non debba superare la somma dei posti in organico di diritto e di fatto dell'anno scolastico precedente, rinviando eventuali incrementi alla Circolare sull'organico di fatto, come ad esempio quelli relativi alle deroghe per i posti di sostegno, ciò che viene precisato nell'apposito paragrafo (pagina 19 della Circolare 25/12).

Riteniamo poi particolarmente importante che sin dall'inizio venga richiamato l'obbligo di attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 81/09, che contiene i tetti massimi per la formazione delle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Va qui sottolineato che all'articolo 5, comma 2, quello stesso DPR stabilisce che «di norma» tutte le prime classi frequentate da alunni con disabilità «non debbono avere più di 20 alunni».
Il termine «di norma» consente per altro delle «eccezioni», previste dall'articolo 4 del medesimo DPR, per tutte le prime classi - comprese quelle con alunni con disabilità - sino al 10%. Ciò significa che al massimo le prime classi con alunni con disabilità non devono superare i 22 alunni.
Tornando inoltre al già citato paragrafo della Circolare, dedicato ai Posti di sostegno, anche lì vi si raccomanda «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Tale disposizione, per altro, rinvia implicitamente alla Circolare Ministeriale 63/11, secondo la quale una prima classe non può avere più di 20 alunni in presenza di uno con certificazione di "gravità" (articolo 3, comma 3 della Legge 104/92) o di due "non gravi" (articolo 3, comma 1 della medesima Legge 104/92).

Si passi ora a esaminare il primo paragrafo della Circolare, quello concernente le Procedure (pagine 5-6), ove è importante una disposizione che consente la riduzione del numero di alunni per classe in casi particolari, così come segue: «Particolare attenzione dovrà essere riservata alle condizioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, riguardanti i comuni montani e le piccole isole, la limitata capienza delle aule, il rispetto delle norme sulla sicurezza, le aree con elevati tassi di dispersione e di abbandono e quelle con un rilevante numero di alunni di cittadinanza non italiana [grassetti del curatore nella citazione, N.d.R.]».

Il documento si articola poi per gradi di scuola. Ad esempio nel paragrafo riguardante la Scuola dell'Infanzia (pagine 6-7), sono previste priorità per alcuni alunni, in caso di eccesso di iscrizioni. Esse riguardano esattamente coloro che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2012, rispetto a quanti - compiendoli entro il 30 aprile 2013 - vorrebbero anticipare la frequenza. E anche gli alunni che hanno frequentato nell'anno precedente le cosiddette "Sezioni primavera".
Manca tuttavia un riferimento esplicito agli alunni certificati con grave disabilità che - ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della Legge 104/92 - hanno diritto di precedenza nell'accesso ai servizi previsti da quella stessa Legge, tra cui quello scolastico. Tale precedenza è da ritenersi valida certamente rispetto ai compagni che compiono i 3 anni non solo entro il 30 aprile 2013, ma anche entro il 31 dicembre 2012, mentre si deve supporre che essa non possa operare nei confronti dei compagni che già provengono da una "Sezione primavera".

Se poi rispetto ai paragrafi concernenti la Scuola primaria (pagine 7-9) e quella Secondaria di I grado (pagine 9-11), nulla vi è da eccepire, nel caso invece di classi della Scuola secondaria di II grado (le ex Superiori, pagine 11-18), la Circolare stabilisce che per quelle successive alla prima - qualora il numero medio di alunni sia inferiore a 22 - si debba procedere a una redistribuzione, in modo tale da avere classi sino a un massimo di 30 alunni.
A tal proposito è da ritenere però che se le classi provengono da prime formate con il tetto massimo di 20 alunni, perché frequentate da alunni con disabilità, il numero di tali alunni non possa superare - nemmeno in tale circostanza - il numero di 22, per la logica secondo cui non avrebbe senso stabilire la formazione di prime classi con un tetto massimo che poi però possa essere sforato sino a 30.

Un successivo paragrafo della Circolare, infine, riguarda la dotazione degli organici preso i Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti (pagina 18), di cui al Decreto Ministeriale del 25 ottobre 2007, emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 632 della Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007). In esso manca qualunque riferimento agli alunni con disabilità e tuttavia - siccome all'inizio della Circolare era stato richiamato il DPR 81/09 - è da ritenere che anche a queste classi si applichi il tetto previsto dall'articolo 5 di quello stesso DPR.
Inoltre è da ricordare che già l'Ordinanza Ministeriale 455/97 - richiamata espressamente dalla Sentenza della Corte Costituzionale 226/01 - aveva stabilito che anche nelle classi dei corsi per gli adulti spettassero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. E queste - secondo la già citata Legge 296/06 (articolo 1, comma 605, lettera b) - devono corrispondere alle loro «effettive esigenze».

L'allegato schema di Decreto Interministeriale

Va anche opportunamente sottolineato che lo schema di Decreto Interministeriale di prossima registrazione alla Corte dei Conti e trasmesso con la stessa Circolare 25/12, stabilisce in modo tassativo (articolo 12, comma 7) che «in presenza di più di due alunni con disabilità per classe, questa deve essere costituita con non più di 20 alunni».
Tale norma dev'essere tenuta presente specie nelle scuole superiori, dove troppo spesso si notano classi con più di 2 alunni con disabilità, che superano anche abbondantemente il tetto massimo di 20 alunni.

Suggerimenti

In conclusione si invitano da una parte i Dirigenti Scolastici a pretendere dagli Uffici Scolastici Regionali il rispetto di tutte le norme sopra citate, con la riduzione del numero degli alunni o l'eventuale sdoppiamento di classe in caso di eccesso.
Si invitano dall'altra parte le famiglie a chiedere ai Dirigenti Scolastici di conoscere - possibilmente per iscritto e prima dell'inizio dell'anno scolastico - se le classi sono state formate nel rispetto di quanto stabilito dalla Circolare 25/12 e dall'allegato Decreto Interministeriale. Ciò al fine di eventuali, immediate azioni davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), per il rispetto di quelle stesse norme.

 

 

* La presente nota è curata da Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) e responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down).