Abilitazioni a cascata, i primi
(non) chiarimenti dal Ministero

 da Orizzonte scuola, 15.5.2012

Lalla – Sembra incredibile, ma gli aspiranti docenti si troveranno a scegliere la classe di concorso per la quale seguire il TFA senza garanzie sulla normativa. Parliamo delle cosiddette abilitazioni a cascata, cioè la possibilità finora prevista dalla normativa di conseguire un’abilitazione dell’ambito disciplinare e risultare nel contempo abilitati per le altre classi di concorso dello stesso ambito disciplinare.

Il dm 354/98 , utilizzato a partire dal concorso ordinario del 1999 e poi nei nove cicli Ssis e nelle procedure di abilitazione con corso riservato, ha aggregato alcune classi di concorso in ambiti, al fine di assicurare maggiore snellezza ed economicità alle procedure di abilitazione e di assicurare nel contempo, una più ampia mobilità professionale al personale docente.

Gli ambiti disciplinari costituiti per le classi della tabella A sono:

A – AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso verticale)

A.D. 1 – per aggregazione delle classi 25/A e 28/A

A.D. 2 – per aggregazione delle classi 29/A e 30/A

A.D. 3 – per aggregazione delle classi 31/A e 32/A

A.D. 4 – per aggregazione delle classi 43/A e 50/A

A.D. 5 – per aggregazione delle classi 45/A e 46/A

A.D. 6 – per aggregazione delle classi 75/A e 76/A

B – AMBITI DISCIPLINARI (per aggregazione di classi di concorso prevalentemente in senso orizzontale)

A.D. 7 – per aggregazione delle classi 36/A – 37/A

A.D. 8 – per aggregazione delle classi 38/A – 47/A – 49/A

A.D. 9 – per aggregazione delle classi 43/A -50/A – 51/A – 52/A

Ciò ha significato che il docente che ha acqusito l’abilitazione nella classe 52/A, in base a questo decreto, ha ottenuto l’abilitazione anche per le classi di concorso 51/A, 50/A, 43/A e l’iscrizione nelle rispettive graduatorie. Una volta acquisita, l’abilitazione è valida a tutti gli effetti, per cui i docenti hanno potuto lavorare anche nelle classi di concorso acquisite a cascata, senza alcuna limitazione.

Nell’incontro di ieri le Organizzazioni sindacali hanno chiesto quale valore assumerà l’abilitazione conseguita con il TFA, se il principio della cascata possa ancora essere ritenuto valido. Forniamo il resoconto della FGU (Gilda)

“Appare ancora incerta l´interpretazione data dall´amministrazione circa l´attuale e vigente esistenza della classi di concorso all´interno degli ambiti di insegnamento.

Resta inalterata la norma circa la validità delle abilitazione a cascata (ad es. la A050 abilita automaticamente per la A043) mentre sembra più complicato far valere l´equipollenza delle abilitazione negli ambiti (ad es. sembra più difficile far passare il principio che un abilitato nella A043 possa essere di fatto abilitato nella A050).

Per il momento l´amministrazione universitaria si è detta disponibile a rivedere il meccanismo onde consentire la possibilità di iscriversi a due test contemporanei per poi definire con opzione la prosecuzione delle altre prove di preselezione (prova scritta e prova orale).”

Restiamo in attesa di ulteriori, necessari chiarimenti (si spera entro il 4 giugno), mentre ribadiamo ancora una volta che l’iscrizione alle prove selettive per il TFA è possibile solo per una classe di concorso per la quale non si è in possesso di abilitazione, e non per una classe di concorso conseguita “per cascata”.