40 ore RLS necessarie
per la sicurezza dei nostri figli

di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 14.5.2012

In questi giorni si leggono nel web inviti, esortazioni e consigli al ministro Profumo sul fatto che il Miur paga ogni anno 9000 Rappresentanti della sicurezza che godono di 40 ore di permesso annuali. Un carico annuale di 360.000 ore, che divise per 18 e per 33 settimane danno 606 cattedre, non utilizzate per insegnare.

Questi ragionamenti di contabilità fine a se stessa non tengono conto del ruolo della figura professionale del Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori e della sua utilità ai fini del miglioramento della qualità di vita dei nostri figli e di tutti i lavoratori all’interno delle nostre scuole. Il Testo Unico n. 81/08 ha definitivamente introdotto in Italia, un modello di prevenzione in materia di salute dei lavoratori profondamente innovativo sul piano dell’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Infatti, il 81/08 alimenta un sistema di relazioni tra diversi soggetti, tra i quali il datore di lavoro, il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione, ed altri.

Per quanto riguarda i lavoratori, lo stesso Testo Unico prevede consultazioni dei RLS, informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, accesso al documento di valutazione dei rischi e ai luoghi di lavoro da parte dei RLS, riunione periodica di prevenzione, rapporti con il medico competente, controlli sulla conformazione degli ambienti di lavoro e verifica dell’osservanza delle norme da parte dei soggetti obbligati.

Quindi il sol pensare alla eliminazione delle ore previste alla funzione RLS, vuol dire non dare il giusto peso alle possibili conseguenze di un’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro votata al risparmio. Se proprio si vuole eliminare la figura RLS, la si dovrebbe sostituire, attraverso sistemi di eleggibilità e condivisione dei lavoratori, con organi di controllo esterno, ad esempio gli ordini professionali degli ingegneri, che garantiscano sul corretto operato del datore di lavoro e del RSPP, ovvero il responsabile della sicurezza sul lavoro, predisposto alla valutazione dei rischi connessi all’attività lavorativa.