Fatta la legge gabbato lo “Santo”

di L.F. La Tecnica della Scuola, 14.5.2012

La festività del santo Patrono è subordinata alla Legge n.148 che dà al Consiglio dei ministri la possibilità, entro il 30 novembre dell'anno precedente, di spostarla.

Nell’estate 2011 in piena emergenza economica – finanziaria, una politica in stato confusionale e commissariata dalla Unione Europea , che ha preteso dal nostro governo una chiara lettera d’intenti, ha emanato il decreto Legge n.138/2011 convertito dal Parlamento, il 14.11.2011, nella legge n.148. All’art.1 comma 24 di questa legge c’è scritto: A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni , ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdì precedente ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica. Dalla emanazione del calendario scolastico della Calabria 2012-2013, sembra chiaro che tale norma, per quanto riguarda la festività del Santo Patrono, non sia stata applicata correttamente dalla Giunta Regionale della Calabria. Mi viene da esclamare: “fatta la legge gabbato lo Santo”. Invece la Giunta Regionale delle Marche nella delibera che emana il calendario scolastico 2012-2013, correttamente conteggia come festività il giorno del Santo Patrono ma segnala che tale festività è concessa salvo diverse disposizioni previste dalla legge n.148/2011.