Esami di Stato, novità per i
DSA nell’ordinanza annuale

da Tuttoscuola, 14.5.2012

Con ordinanza ministeriale n. 41 dell’11 maggio 2012, il Miur ha emanato le consuete istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali per l’anno scolastico 2011/2012.

Novità sostanziale per quest’anno sono le disposizioni per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) perché affetti da dislessia, disgrafia o altro disturbo opportunamente certificato dall’autorità sanitaria.

In proposito l’OM dispone che “I candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), che, ai sensi dell’art.6, comma 6, del DM n.5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, sono valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano. Sono pertanto, ammessi – sulla base di motivata e puntuale deliberazione del consiglio di classe - a sostenere gli esami di Stato su prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate esclusivamente al rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 13 del DPR n.323/1998. Anche per tali alunni si procede alla pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame, dei voti e dei crediti, seguiti dalla dicitura «Ammesso»; in caso di esito negativo, non si procede alla pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non ammesso».