Classi di concorso. Il nuovo documento dal blog di Max Bruschi, 15.5.2012. Il sito “Scuolathena.it” ha stavolta battuto tutti e pubblicato in anteprima una bozza di regolamento sulle classi di concorso “nuova versione”, presentato oggi alle organizzazioni sindacali, sbavando però decisamente nel titolo, che addirittura prevede una “decorrenza” ben lungi dall’essere prevista e prevedibile. Occorrerebbe precisare, forse, che si tratta di una bozza che attende ancora la “prima lettura” in Consiglio dei Ministri e un iter abbastanza intenso (per non dire altro) di pareri. Tralascio ogni considerazione su chi passa sottobanco i documenti dell’amministrazione, e vengo ad alcune considerazioni generali che forse possono rappresentare una utile guida di lettura. Indicazione necessaria, anche se destinata per lo più a rimanere disattesa, è che occorrebbe, prima di gettarsi sugli allegati, leggere con attenzione il testo del regolamento, che chiarisce alcuni punti estremamente delicati, e senza il quale le tabelle risultano poco comprensibili. La bozza di DpR, rispetto alle precedenti versioni, appare nettamente essenzializzata. Solo quattro gli articoli, eliminate tutti i commi che, nella precedente versione, erano dedicati alle utilizzazioni, tabelle di immediata lettura. Soprattutto, ed è novità rilevante, una netta separazione tra “vecchio” e “nuovo”. Ogni nuova classe di concorso di tabella A presuppone, alle spalle, una laurea magistrale/diploma accademico di II livello con un curriculum specifico per l’insegnamento e il successivo periodo di tirocinio. La predisposizione di detti percorsi è essenziale perché un curriculum specifico è l’unico in grado di offrire una preparazione didattica e disciplinare adatta all’ampiezza delle nuove classi di concorso e all’acquisizione delle competenze proprie della funzione docente (didattica, preparazione sulla disabilità, nuove tecnologie applicate all’insegnamento). Ciò non toglie la possibilità che i percorsi di LM possano risultare anche considerevolmente abbreviati per i laureati che desiderino prima conseguire una LM non specifica oppure, al contrario, che i crediti disciplinari acquisiti nella LM specifica siano riconosciuti ai fini del conseguimento di una seconda laurea. Ciò vale, a maggior ragione, per i percorsi destinati all’abilitazione degli ITP, dove anzi sarà essenziale una analisi, caso per caso, della relativa configurazione, evitando soluzioni apparentemente congrue (tra le ipotesi fatte in questi anni, il possesso di una laurea triennale) che però non tengono conto delle specificità. Le norme transitorie e le relative tabelle B e D sono indirizzate a favorire, in base al possesso dei relativi titoli di studio, CFU universitari o Accademici, la “canalizzazione” del personale già abilitato secondo il pregresso ordinamento; a garantirne la titolarità su specifici insegnamenti; a tutelare la permanenza degli attuali titolari nel momento in cui il loro insegnamento sia attribuito ad altra classe di concorso. La transizione prevede dunque la “canalizzazione” dei docenti abilitati, presenti nelle Graduatorie ad esaurimento, o direttamente nelle nuove classi di concorso, nei casi in cui il titolo di studio o di abilitazione comprenda la preparazione necessaria ad affrontare TUTTE le discipline; oppure attraverso sottocodici che consentono di coprire una parte degli insegnamenti assegnati alla nuova classe di concorso. Dal punto di vista delle graduatorie, ciò appare funzionale all’utilizzo delle attuali classi di concorso sia per il reclutamento “a scorrimento”, sia per le supplenze. Dal punto di vista dei concorsi, gli insegnanti già abilitati, inseriti in una sottoclasse, potrebbero partecipare senza dover acquisire ulteriori titoli: il superamento delle prove concorsuali è considerato garanzia necessaria e sufficiente alla loro preparazione. Quanto al personale privo di abilitazione, all’atto di emanazione delle nuove classi di concorso, parteciperebbe al TFA sulla base del medesimo criterio, acquisendo durante il percorso i CFU mancanti.
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