Il piano educativo vincola i prof

Il Tar Toscana: gli interventi indicati diventano obbligatori,
lo studente vanta un diritto soggettivo

di Giuseppe Mantica ItaliaOggi, 3.7.2012

Il pei scolastico per gli alunni disabili ha rilievo giuridico
Acquista la veste di diritto soggettivo la situazione giuridica dell'alunno diversamente abile dopo la formazione del Pei scolastico. Il piano educativo individualizzato viene assunto alla fine di una procedura che ha la sua genesi all'esterno dell'istituto di istruzione, ma che si conclude ed assume rilievo giuridico nella scuola.La questione è stata esaminata e trattata dal Tar della Toscana con una sentenza n. 763/2012.

La diagnosi
L'esercizio del potere pubblico inizia con l'individuazione dell'alunno come persona diversamente abile, compito che compete allo specialista o allo psicologo esperto dell'età evolutiva. Segue poi la diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno redatta da una commissione composta dal medico specialista nella patologia, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria locale. La diagnosi funzionale, finalizzata al recupero del soggetto, deriva dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali in ordine a vari aspetti: cognitivo, affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, e di autonomia personale e sociale.

Il profilo dinamico
Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere. Viene redatto dalla commissione della diagnosi e dai docenti curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari dell'alunno.

Il pei
Il piano è finalizzato alla formulazione del piano educativo individualizzato per il diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica, cui devo no provvedere, insieme ai genitori dell'alunno interessato, gli operatori individuati delle unità sanitarie locali ed i docenti della scuola. Il piano definisce il sostegno scolastico ritenuto opportuno. La determinazione delle ore di sostegno avviene quindi al termine di un complesso procedimento, nel quale indubbiamente vi è esercizio di potere amministrativo e al cui interno si ritrovano diverse situazioni giuridiche soggettive, sia di interesse che di diritto.

L'interesse soggettivo.
Quando si valutano gli interventi necessari a garantire l'integrazione, l'alunno vanta una situazione di interesse legittimo consistente nella pretesa a che l'istanza per il sostegno venga presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea in base alle effettive esigenze proprie e non in riferimento ad altri elementi come situazioni di bilancio o comunque estranei alle stesse esigenze.
Spetta alla scuola, nel rispetto dei criteri di logica e ragionevolezza individuare le misure idonee a garantire l'integrazione avendo quale obiettivo, in ipotesi, anche la progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile. Può quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno se ragionevolmente motivata e finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo.

Il diritto soggettivo
Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la pretesa all'integrazione in capo all'alunno diversamente abile assume la concretezza di un diritto soggettivo e si specifica nella fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente nasce un'obbligazione a renderli in capo all'amministrazione scolastica.