Il piano educativo vincola i prof
Il Tar Toscana: gli interventi indicati
diventano obbligatori,
lo studente vanta un diritto soggettivo
di Giuseppe Mantica
ItaliaOggi, 3.7.2012
Il pei scolastico per gli alunni disabili
ha rilievo giuridico
Acquista la veste di diritto soggettivo la situazione giuridica
dell'alunno diversamente abile dopo la formazione del Pei
scolastico. Il piano educativo individualizzato viene assunto alla
fine di una procedura che ha la sua genesi all'esterno dell'istituto
di istruzione, ma che si conclude ed assume rilievo giuridico nella
scuola.La questione è stata esaminata e trattata dal Tar della
Toscana con una sentenza n. 763/2012.
La diagnosi
L'esercizio del potere pubblico inizia con l'individuazione
dell'alunno come persona diversamente abile, compito che compete
allo specialista o allo psicologo esperto dell'età evolutiva. Segue
poi la diagnosi funzionale, ossia la descrizione analitica della
compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno
redatta da una commissione composta dal medico specialista nella
patologia, dallo specialista in neuropsichiatria infantile, dal
terapista della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio
presso l'unità sanitaria locale. La diagnosi funzionale, finalizzata
al recupero del soggetto, deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali in ordine a vari aspetti: cognitivo,
affettivo-relazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico,
neuropsicologico, e di autonomia personale e sociale.
Il profilo dinamico
Il profilo dinamico funzionale è atto successivo alla diagnosi
funzionale e indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di
inserimento scolastico, il prevedibile livello di sviluppo che
l'alunno in situazione di handicap dimostra di possedere. Viene
redatto dalla commissione della diagnosi e dai docenti curriculari e
dagli insegnanti specializzati della scuola, che riferiscono sulla
base della diretta osservazione ovvero in base all'esperienza
maturata in situazioni analoghe, con la collaborazione dei familiari
dell'alunno.
Il pei
Il piano è finalizzato alla formulazione del piano educativo
individualizzato per il diritto all'istruzione ed all'integrazione
scolastica, cui devo no provvedere, insieme ai genitori dell'alunno
interessato, gli operatori individuati delle unità sanitarie locali
ed i docenti della scuola. Il piano definisce il sostegno scolastico
ritenuto opportuno. La determinazione delle ore di sostegno avviene
quindi al termine di un complesso procedimento, nel quale
indubbiamente vi è esercizio di potere amministrativo e al cui
interno si ritrovano diverse situazioni giuridiche soggettive, sia
di interesse che di diritto.
L'interesse soggettivo.
Quando si valutano gli interventi necessari a garantire
l'integrazione, l'alunno vanta una situazione di interesse legittimo
consistente nella pretesa a che l'istanza per il sostegno venga
presa in esame e sia individuata la soluzione più idonea in base
alle effettive esigenze proprie e non in riferimento ad altri
elementi come situazioni di bilancio o comunque estranei alle stesse
esigenze.
Spetta alla scuola, nel rispetto dei criteri di logica e
ragionevolezza individuare le misure idonee a garantire
l'integrazione avendo quale obiettivo, in ipotesi, anche la
progressiva autonomizzazione della persona diversamente abile. Può
quindi anche essere giustificata una riduzione delle ore di sostegno
se ragionevolmente motivata e finalizzata al raggiungimento di tale
obiettivo.
Il diritto soggettivo
Una volta formato il piano educativo individualizzato, allora la
pretesa all'integrazione in capo all'alunno diversamente abile
assume la concretezza di un diritto soggettivo e si specifica nella
fruizione degli interventi ivi rappresentati, e correlativamente
nasce un'obbligazione a renderli in capo all'amministrazione
scolastica.