Tirocinio Formativo Attivo:
parere CNPI

Il Miur ha predisposto delle modifiche da apportare al DM n. 249/2010 che disciplina, tra l’altro, le modalità di accesso ai Tirocinio Formativo Attivo, modifiche poi proposte al parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione. Tale organismo, in data 4 luglio 2012, ha formulato le variazioni che si riportano.

 di Raffaele Manzoni Notizie della scuola - Tecnodid, 6.7.2012

Il CNPI ha emanato il parere 4 luglio 2012, sullo schema di decreto inviato dal Miur. Le modifiche apportate dal Miur al DM 249/2010 avevano avuto ad oggetto gli articoli 5 e 15 che proponiamo ai nostri lettori nella versione integrata. Le modifiche appaiono in carattere corsivo:

 

Art. 5 - Programmazione degli accessi

1. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.

2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, previo parere del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.”;

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

2-bis. Ai fini del fabbisogno di cui al comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

a) della programmazione regionale degli organici deliberata ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) del tasso medio di impiego di personale supplente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti, nel triennio precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è maggiorato nel limite del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni;

2-quater. Per l’attivazione dei percorsi di cui al comma 2 si tiene conto altresì dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.”.

3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

 

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Conseguono l’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, mediante il compimento del solo tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10:

a) coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso dei requisiti previsti dal DM n. 22 del 9.2.2005, per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario e i possessori di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al decreto del Ministro dell’università e della ricerca del 26 luglio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, è corrispondente ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22;

b) coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero per l’anno accademico 2010/2011, sono iscritti a uno dei percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla lettera a);

c) per le classi di concorso A029 e A030, i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (Isef) già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica.

1-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei percorsi formativi di cui all’articolo 3, e comunque non oltre l’anno accademico 2014-2015, gli atenei e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica istituiscono e attivano percorsi formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis allegata al presente decreto, finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di cui al comma 1-ter.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare coloro che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, hanno maturato, a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato, in scuole statali o paritarie nella classe di concorso richiesta per la partecipazione al percorso abilitante ovvero nell’ambito disciplinare corrispondente, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 agosto 1998, n. 354 e dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio nel sostegno prestato nello stesso grado di istruzione. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie.

1-quater. L’iscrizione ai percorsi formativi abilitanti speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari che si concludano con il rilascio di titoli accademici, ivi inclusi i percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l’offerta formativa di cui al presente articolo, gli atenei, ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare tra loro accordi di rete per fornire supporti tecnico-didattici idonei a facilitare, da parte degli interessati, l’acquisizione dei crediti formativi universitari previsti dalla tabella 11-bis, allegata al presente decreto.”.

2. I decreti di cui (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti) e all’articolo 9, comma 3, possono prevedere, in caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado ovvero in ordine alle attività di insegnamento previste dalle Indicazioni nazionali di cui all’articolo 10, comma 3 del regolamento emanato con DPR 15.3.2010 n. 89 ed alle linee guida emanate con direttiva ministeriale, registrata alla Corte dei Conti il 20 agosto 2010 e alle linee guida emanate con direttiva ministeriale n. 57, registrata alla Corte dei Conti il 4 agosto 2010, ulteriori crediti formativi universitari o accademici, per un massimo di 24, da acquisire, ove non già posseduti, nel corso del tirocinio formativo attivo in aggiunta ai crediti previsti dalla tabella 11 ai fini dell’integrazione e del rafforzamento delle relative competenze disciplinari.

3. I titoli posseduti dai soli soggetti di cui al comma 1 mantengono la loro validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 allegate al presente regolamento, unitamente al compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, sostituiscono integralmente per tutti gli altri soggetti e per le relative classi di concorso i titoli previsti dal DM 39/98 e successive integrazioni e modificazioni.

4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 5

5. Le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo curano lo svolgimento della relativa prova d’accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il test preliminare comporta l’attribuzione di un massimo di 30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13.

6. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 7. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

7. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la risposta non data o errata vale 0 punti.

8. Per essere ammesso alla prova scritta il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.

9. La prova scritta, predisposta a cura delle università o delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale, coreutica, consta di domande a risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento delle relative classi di concorso. Nel caso di classi di concorso per l’insegnamento delle lingue classiche sono previste prove di traduzione; nel caso di classi di concorso per l’insegnamento dell’italiano è prevista una prova di analisi dei testi.

10. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve conseguire una votazione maggiore o uguale a 21/30.

11. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è previsto che la prova si svolga in lingua straniera; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.

12. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l’accesso al tirocinio formativo attivo.

13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi:

a) servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell’istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione:

I) 360 giorni: 4 punti;

II) da 361 a 540 giorni: 6 punti;

III) da 541 a 720 giorni: 8 punti;

IV) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni.

Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all’articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività di insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, le convenzioni di cui all’articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l’effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività;

b) titolo di dottore di ricerca in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 6 punti;

c) attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 449/1997 ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230 svolta per almeno due anni, anche non consecutivi, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione: 4 punti. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l’istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa;

d) valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

e) votazione della tesi di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento, ovvero del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;

f) pubblicazioni o altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, questi ultimi di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti.

14. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare, la prova scritta e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 21/30 per il test, maggiore o uguale a 21/30 per la prova scritta e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all’esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che abbia una maggiore anzianità di servizio nelle istituzioni scolastiche ovvero, nel caso si tratti di candidati che non abbiano svolto servizio, prevale il candidato più giovane.

15. Ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’articolo 10, comma 10, si considera la media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell’anno di tirocinio, ovvero degli esami integrativi di cui ai commi 3 e 4, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all’insegnamento.

16. Le facoltà di cui all’articolo 6, comma 1, possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell’abilitazione per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all’insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997. L’ammissione al percorso è subordinata al superamento di una prova di accesso svolta secondo le modalità di cui al comma 5 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 8, 10 e 11. Il percorso prevede il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all’articolo 2.

Sono ammessi al percorso, senza necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma in possesso dei requisiti previsti dal comma 1-ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e primaria.”;

Il percorso si conclude con un esame avente valore abilitante e che consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l’esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall’ufficio scolastico regionale. Il punteggio è espresso in centesimi.

17. Coloro che hanno superato l’esame di ammissione alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, che si sono iscritti e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse conseguono l’abilitazione per le classi di concorso per le quali era stata effettuata l’iscrizione attraverso il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10 senza dover sostenere l’esame di ammissione e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.

18. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l’anno accademico 2009/2010, a domanda, possono essere confermati nell’incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all’atto dell’immatricolazione.

20. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi del DM n. 82 del 7.10.2004 e del D.M. n. 137 del 28.9.2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.

21. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al D.M. 82/2004 e del D.M. 137/2007, presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi.

22. In attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui agli (seguivano alcune parole non ammesse al “Visto” della Corte dei conti) e 9, comma 3, ai fini dell’abilitazione per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico-disciplinari di scienze dell’educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.

23. Sino alla predisposizione degli elenchi di cui all’articolo 12, le università o le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell’istruzione, d’intesa con gli uffici scolastici regionali competenti, che esercitano, altresì, attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.

24. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti).

25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della regione Val d’Aosta, delle scuole funzionanti nelle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e delle scuole delle località ladine si provvede con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa rispettivamente con la regione Val d’Aosta, con la regione Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e Bolzano al fine dell’adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati.

26. Con specifiche disposizioni si provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente decreto e le eventuali successive modifiche riguardanti la disciplina vigente relativa al reclutamento del personale docente, agli ordinamenti scolastici ed al sistema universitario e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

27. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo alle disposizioni del presente decreto in modo da assicurare che i relativi corsi siano attivati a partire dall’anno accademico 2011/2012.

27-bis. I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l’inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 269. Essi danno diritto esclusivamente all’iscrizione in II fascia delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 402 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I medesimi titoli di abilitazione costituiscono requisito per l’insegnamento nelle scuole paritarie, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, e dell’articolo 1, comma 6, lettera g), del decreto del Ministro della pubblica istruzione 29 novembre 2007, n. 267”.

 

 

Nel suddetto parere, il CNPI ha proposto le seguenti modifiche:

 

Art. 15, comma 1-ter.

Ai percorsi di cui al comma 1bis possono partecipare i docenti non di ruolo che, in possesso dei requisiti previsti al comma 1, nonché gli ITP in possesso dei titoli di accesso all’insegnamento, hanno maturato, a decorrere dall’anno 1999/2000 e fino all’anno 2011/12 incluso, almeno tre anni di servizio, con contratto a tempo determinato in scuole statali e/o nei Centri di Formazione Professionale, nonché i docenti delle scuole paritarie privi di abilitazione. Il servizio di cui sopra, prestato nei Centri di Formazione Professionale è valutato, rapportato a classe di concorso, se prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009). Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti in possesso di periodi di servizio utili per più di una classe di concorso optano per una solo di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma è valutabile:

a) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

b) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nelle scuole paritarie;

c) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni nei Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009);

d) il servizio prestato per un periodo di almeno 180 giorni raggiunti tra scuole statali, paritarie e Centri di Formazione Professionale; in quest’ultimo caso limitatamente al servizio prestato per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (dall’ a.s. 2008/2009).

 

Art. 15, comma 1-quinquies.

Aggiungere alla fine del testo proposto: “in caso di impossibilità o, comunque, di difficoltà derivanti da qualsiasi causa, al fine di consentire il conseguimento dell’abilitazione per tutte le classi di concorso, ITP compresi, gli atenei , ovvero le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, possono stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scolastiche autonome, ITS, IFTS e, se necessario, con enti di formazione accreditati dal MIUR.

 

Art. 15, comma 16.

Sostituire l’integrazione proposta con:

Sono ammessi al percorso, senza la necessità di sostenere la prova di accesso, i diplomati di cui al presente comma, in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 ter, riferiti alla scuola dell’infanzia e/o primaria. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di servizio richiesti si possono cumulare quelli prestati nella scuola dell’infanzia con quelli prestati nella scuola primaria. Il percorso prevede il conseguimento di 41 crediti formativi ……. (continua il testo secondo la proposta).

Solo subordinatamente all’integrale accoglimento delle modifiche proposte negli emendamenti formulati, il CNPI esprime parere favorevole, auspicando un riesame riguardo al requisito di servizio necessario per accedere al TFA semplificato che era opportuno prevedere nei “tradizionali 360 gg” e che nella proposta è, invece, previsto in tre anni, anche se l’ampio arco temporale entro cui acquisirli attenua il passaggio dai “360 gg. auspicati” ai tre anni richiesti