Spending review: di L.L. La Tecnica della Scuola, 18.7.2012 In una nota il Ministero fornisce alcune indicazioni in merito alle modalità di applicazione delle norme di interesse per il comparto Scuola Con la nota prot. n. 4442 del 16 luglio 2012 a firma del direttore generale Marco Ugo Filisetti il Miur spiega in sintesi quali sono le ripercussioni per il comparto scuola del cd. Decreto Spending review e fornisce alcune indicazioni (non esaustive) su come dovranno essere applicate le nuove norme. In merito all’impossibilità di corrispondere indennità sostitutive per ferie, riposi e permessi non fruiti, così come stabilito dall’art. 5 comma 8, la nota chiarisce che tale disposizione si applica anche al personale scolastico, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato. L'art. 7 comma 38 dispone poi che il pagamento delle spettanze fisse per il personale supplente breve sia effettuato dal Service Personale Tesoro del MEF, come peraltro già avviene per gli altri dipendenti. Per dare compiuta attuazione alla disposizione è necessario che il Mef e il Miur adeguino i rispettivi sistemi informativi, per cui, fino a che questo passaggio non sarà pienamente compiuto, le scuole dovranno continuare a gestire direttamente liquidazione e pagamento per gli stipendi dei supplenti brevi, senza modifiche rispetto alla prassi in essere. Ne consegue che ogni scuola, sino a nuove istruzioni, dovrà continuare ad iscrivere in bilancio gli impegni di spesa corrispondenti ai contratti sottoscritti coi supplenti brevi e a pagare quanto dovuto. Un’altra novità riguarda l’istituzione di conti correnti di contabilità speciale presso la tesoreria unica sulla quale verrà depositata la liquidità delle istituzioni scolastiche ed educative. “Tale innovazione – chiarisce il Miur - non comporta adempimenti in capo alle scuole, né modifica l’operatività, che continua ad avvenire mediante emissione di mandati e reversali nei confronti della propria banca cassiera. L’ammontare della disponibilità di cassa non è modificata dal passaggio in Tesoreria Unica. Il fondo di cassa continua ad essere disponibile alle istituzioni come prima, permettendo quindi di assolvere a tutte le operazioni di pagamento ed incasso. Sull’argomento saranno diffuse in seguito istruzioni operative. In particolare entro agosto si provvederà alla trasmissione dello schema tipo della convenzione di cassa aggiornato secondo la nuova normativa”. A seguire, l'art. 14, comma 2,2 ribadisce, a mezzo di una interpretazione autentica dell'art 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001, che la delega di compiti da parte del dirigente scolastico ad uno o più docenti suoi collaboratori non costituisce affidamento di mansioni superiori o vicarie, nemmeno nel caso in cui tali docenti siano beneficiari dell'esonero o semi-esonero dall'insegnamento. Ne consegue che ai collaboratori in questione non è dovuto e quindi non può essere liquidato e pagato alcun compenso/indennità per lo svolgimento di funzioni superiori o vicarie, fermo restando il compenso previsto dall’art. 88 comma 2 lettera f) del CCNL 29/11/2007 nell’ambito del Fondo d’Istituto. E sempre l’art. 14, questa volta al comma 27, dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge, cioè dal 7 luglio scorso., le istituzioni scolastiche ed educative non sono tenute a corrispondere alcuna somma per gli accertamenti medico-legali sul personale scolastico. Sarà invece cura del Ministero provvedere ad assegnare ed erogare alle Regioni le somme previste a titolo di rimborso forfetario per gli accertamenti in questione. Quindi le istituzioni scolastiche ed educative non dovranno più iscrivere impegni di spesa, nei propri bilanci, per gli accertamenti medico-legali richiesti a decorrere dal 7 luglio, né ovviamente dovranno pagare le corrispondenti prestazioni. Non cambia invece nulla per gli accertamenti antecedenti il 7 luglio. |