Se il Tar si sostituisce da Tuttoscuola, 26.7.2012 Il Tar del Lazio, con sentenza n. 6887/2012 della terza sezione bis, depositata il 5 luglio scorso, ha disposto la promozione d’ufficio di un alunno con disabilità di un istituto d’istruzione secondaria superiore che il consiglio di classe aveva bocciato perché non aveva raggiunto gli obiettivi minimi del suo piano educativo individualizzato (Pei). L’alunno non era stato ammesso alla classe successiva per gravi e diffuse insufficienze in quasi tutte le discipline. La motivazione addotta dal Tar per emettere la sentenza si è basata sulla quantità insufficiente di ore di sostegno (quattro ore settimanali) al ragazzo. In sintesi,secondo i giudici amministrativi, se l'alunno portatore di handicap non va bene a scuola, perché non ha ore di sostegno a sufficienza, non può essere bocciato. All'alunno non era stato assegnato un docente di sostegno a orario pieno, ma solo per 4 ore la settimana. Il tutto nonostante fosse stato riconosciuto portatore di handicap grave (art. 3, comma 3 della legge 104/92). Il Tar ha ritenuto che gli scarsi risultati conseguiti dal disabile alla fine dell'anno siano dipesi proprio dalla inadeguata quantità di ore di sostegno assegnate: proprio l'inadeguatezza del numero di ore di sostegno (solo 4) attribuite all'alunno, sarebbero state la causa dell'inadeguatezza dei risultati di fine anno. Di qui l'annullamento della bocciatura e la condanna dell'amministrazione a pagare 1500 euro di spese legali alla famiglia dell'alunno. A nostro parere non spettava comunque al Tar decidere che l’insufficiente quantità di ore di sostegno fosse la causa unica ed esclusiva della bocciatura. In questo modo i giudici si sono sostituiti al consiglio di classe. La sentenza rischia di scatenare un contenzioso seriale perché le situazioni analoghe sono centinaia, in tutto il territorio nazionale. |