Sostegno, il Miur apre alle
deroghe. di A.G. La Tecnica della Scuola, 22.7.2012 La decisione “figlia” della sentenza della Consulta n. 80/2010 e del dl 98/2011: cade il limite massimo di insegnanti. Serve però un’attenta distribuzione delle risorse, al fine di istituire ulteriori posti solo "entro lo stretto necessario".
La
Circolare n. 61 sull’organico di fatto, pubblicata lo scorso 18
luglio, detta chiare indicazioni anche per quanto riguarda la
rinnovata gestione e organizzazione delle cattedre di sostegno.
Rifacendosi ai “nuovi criteri e previsioni per la determinazione e
l’assegnazione dei posti di sostegno” introdotti dall’art. 19, comma
11, del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, il Miur rammenta che
Per quanto riguarda l’assegnazione di posti ulteriori, laddove fosse
necessario determinarli, anche ad anno scolastico iniziato, la
circolare non poteva non riferirsi alla sentenza numero 80 del 26
febbraio 2010, attraverso cui la Corte Costituzionale ha dichiarata
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2008), nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei
posti degli insegnanti di sostegno”. Pertanto, il ministero
dell’Istruzione ha sottolineato che “gli eventuali ulteriori posti
in deroga, in applicazione della citata sentenza della Corte
costituzionale, vanno autorizzati da parte del Direttore Generale
dell’Ufficio scolastico regionale ai sensi dell’articolo 35, comma 7
della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze
rilevate ai sensi dell’art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27
dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la
specifica tipologia di handicap da cui è affetto l’alunno”. La circolare sembra tenere infine conto delle tante sentenze che negli ultimi tempi hanno dato ragione alle famiglie con studenti disabili a cui gli Usp o i dirigenti negavano le ore assegnate dalla commissione medico-istituzionale: in particolare, quando il Miur “rammenta che la proposta relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, è affidata al Gruppo di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994”, sembra voler dare corso ad una recente sentenza dei giudici del Tar della Toscana, la 763/12, i quali nell’esaminare il ricorso dei genitori di un alunno a cui erano state dimezzate le ore di sostegno hanno ribadito che il piano educativo individualizzato è finalizzato ad accertare “il diritto a fruire del sostegno scolastico” sulla base delle risultanze del Gruppo di lavoro handicap e che quindi il Pei “rappresenta le reali necessità di sostegno per i singoli alunni” e quindi non può risultare “oggetto di impugnativa”. Il Miur chiude con un’ultima raccomandazione, rivolta sempre ai responsabili degli Usr, sulla costituzione “delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, in via generale, in presenza di grave disabilità o di due alunni disabili, la formazione delle stesse con più di 20 alunni”. Il messaggio è chiaro: nessun limite, ma le deroghe al piano iniziale devono essere proprio indispensabili. |