Alcune prioritā per la mobilitā territoriale

di Lucio Ficara La Tecnica della Scuola, 23.7.2012

Nell’art.31 del CCNI mobilitā del 29 febbraio 2012 si sottolinea che nelle attivitā di taluni e particolari insegnamenti, si ottiene, avendo maturato almeno un triennio di esperienza su questi insegnamenti, il diritto di usufruire di una prioritā in fase di trasferimento.

Infatti nell’art.31 c’č scritto: “ in considerazione della peculiaritā delle attivitā di insegnamento nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di esperienza nei predetti corsi, č prevista una prioritā per la mobilitā territoriale nella prima, e seconda e terza fase.

A tal fine, nell’articolo 14, comma 1, del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti attivati presso i corsi di cui sopra”. Quindi chi ha maturato l’esperienza almeno triennale su corsi per adulti, art.32 contratto mobilitā, oppure su corsi ospedalieri o carcerari, art.31, gode di precedenza su tali tipologie di corso.

Nei modelli di domanda di trasferimento nella sezione dedicata alle precedenze ai punti 33 e 34 č previsto indicare, per coloro che vantano almeno un triennio di insegnamento in predetti corsi, la prioritā al trasferimento.

Per quanto riguarda i corsi carcerari, quanto detto vale per l’istruzione secondaria, mentre non vale per quella primaria dove per poter insegnare necessita avere un titolo particolare.