Licei musicali:
note stonate sulle utilizzazioni

di Giovanni Sicali La Tecnica della Scuola, 23.7.2012

Se qualcuno pensava si fosse raggiunto il massimo della creatività normativa in ambito scolastico con le epiche battaglie tra precari storici a abilitati con le Siss e a colpi di punteggi di scuole di montagna, ora si dovrà ricredere con la nuova puntata del serial “Utilizzazioni e assegnazioni: il contratto che non c’è”.

Si, perché sono uscite le date (Nota del 12 Luglio), ma non c’è la normativa a cui riferirsi per la compilazione!

Più o meno il messaggio è questo: “compilate pure in attesa delle istruzioni e utilizzate i moduli dell’anno scorso”. Geniale!

Si va prefigurando quindi uno scenario degno di John Wayne nel quale l’incertezza porterà a considerare come riferimento a seconda dei casi e degli interlocutori o l’ordinanza sulle utilizzazioni dello scorso anno o la preintesa siglata l’8 Giugno che deve ancora terminare il suo iter ma che porta vistosi segnali di illegittimità in quanto compilata non molto in ossequio al Decreto Brunetta; argomento che portò lo scorso anno il Ministero ad emanare la sopracitata Ordinanza senza il consenso sindacale.

Percorrendo questo rischioso terreno del “facciamo finta che vada bene”, cominciano ad arrivare le prime stonature per il Licei Musicali , anticipate da un articolo apparso qualche giorno fa su questo sito.

A proposito dello specifico articolo 6 bis sulle Utilizzazioni nei Licei Musicali nella preintesa per il 2012- 2013 viene introdotta una novità rilevante rispetto alle analoghe disposizioni degli ultimi due anni, ovvero la possibilità da parte dei docenti di strumento musicale nelle scuole medie (classe di concorso A077) di essere utilizzati per le discipline di Esecuzione e Interpretazione e Laboratorio di Musica d’Insieme anche senza il requisito del servizio nella scuola superiore in subordine rispetto a coloro che lo possiedono.

Qualcuno ha confuso gli spartiti? Parrebbe proprio di si in quanto il requisito imprescindibile per l’utilizzazione nelle due sopracitate discipline è stato fissato dal DPR 89 del 2010 che regola l’impianto nei Licei e quindi trattasi di requisito non negoziabile e il testo integrale che richiama la norma in questione è riportato in calce all’articolo nella stessa preintesa: strabismo, disattenzione o altro?

Ma proseguiamo nell’esecuzione: nel testo (comma 11) si parla di precedenza nelle operazioni di utilizzazione da accordare ai docenti già utilizzati nei due anni scolastici precedenti, vale a dire dalla istituzione ordinamentale dei licei musicali aggiungendo che le operazioni vanno effettuate prima a livello provinciale e poi interprovinciale.
Un docente utilizzato da altra provincia su liceo musicale negli anni precedenti potrebbe essere quindi superato, senza la possibilità di potere esercitare il suo diritto alla precedenza, da un collega titolare della provincia in strumento musicale non in possesso del requisito di servizio nelle scuole superiori utilizzato in subordine?

Se vogliamo aggiungere un virtuosismo ulteriore possiamo anche ricordare che l’applicazione della recentissimo Decreto Legge 95 del 6 luglio 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.art. 14 comma 17) potrebbe persino consentire ad un docente soprannumerario di insegnare una disciplina non affine anche se non in possesso dell’abilitazione, con buona pace dei titoli previsti per insegnare nei licei musicali.

Consci di avere tra le mani una musica assolutamente dissonante, si attendono lumi dal Direttore dell’esecuzione in merito ai problemi tecnici e musicali che questo complesso spartito comporta.