Docenti inidonei,
ecco l’integrazione all’articolo 5

dal blog di Liborio Butera, 30.7.2012

Comunichiamo che ci è appena giunta notizia dell’avvenuta certificazione da parte della funzione pubblica e del MEF dell’ipotesi di accordo integrativo siglato il 12 aprile u.s. e relativo alle modalità di attribuzione della sede di titolarità per l’anno scolastico 2011/2012 al personale docente inidoneo già transitato nei profili professionali di assistente amministrativo e assistente tecnico (ex lege n.111/2011).

Pubblichiamo il testo dell’accordo, che integra l’art. 5 del CCNI sulla mobilità, non appena completate le formalità di sottoscrizione.

5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.

7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del ccni sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.

8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.