No agli scatti di anzianità dei supplenti?
Dubbi di costituzionalità

La Corte d'Appello di Firenze ha rimesso la questione alla Consulta

da Tuttoscuola, 11.7.2012

La questione della progressione di anzianità per il personale scolastico non di ruolo è ritornata di attualità negli ultimi anni a seguito di ricorsi e di sentenze dei giudici del lavoro per l’applicazione della direttiva europea che equipara i trattamenti economici dei dipendenti di ruolo e non; questione che la recente sentenza della Cassazione ha risolto con un perentorio “per la scuola statale non si applica”.

Ma la controversia sugli scatti di anzianità per i supplenti è vecchia di almeno trent’anni, da quando, cioè, la legge 312/1980 all’art. 53 dispose molto chiaramente che per i supplenti non fossero previsti scatti di anzianità come per il personale di ruolo. La legge, però, prevedeva un’eccezione a favore dei docenti di religione (in quel tempo tutti non di ruolo), riconoscendo loro la progressione di carriera con scatti di anzianità.

Più volte i sindacati della scuola (Uil-scuola, in particolare) rilevarono la sperequazione di trattamento, ma poi si rassegnarono di fronte alla forza della legge.

Ora però la questione è tornata alla ribalta a seguito di una ordinanza della Corte d’Appello di Firenze, sez. lavoro, che ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 di quella legge.

“Il testo normativo dell'art. 53 l. 312/1980 esclude con assoluta chiarezza gli scatti biennali a favore del personale supplente. Quindi la Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 c. 3 della l. 312/1980 laddove esclude il personale della scuola non di ruolo supplente dal diritto alla maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale non di ruolo a tempo indeterminato, nonché nella parte in cui, con riferimento all'ultimo comma dello stesso articolo, prevede un diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una prestazione a tempo determinato”.

Sarà ora, dunque, la Consulta a decidere se i supplenti ordinari hanno diritto alla progressione di carriera secondo l’anzianità maturata, come avviene per gli IRC.