PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3396
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
espresso apprezzamento per le misure di contenimento della spesa
pubblica, purchè esse si inseriscano un circolo virtuoso di
riduzione degli sprechi e delle spese improduttive,
considerato che, fra le norme di carattere generale, impattano
comunque sui settori di competenza:
- l’articolo 1, che reca disposizioni dirette a ridurre la spesa
sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per l’acquisto di beni
e servizi, in particolare rafforzando il sistema degli acquisti
tramite CONSIP;
- l’articolo 2, che dispone la riduzione delle dotazioni
organiche delle pubbliche amministrazioni e norma la eventuale
conseguente soprannumerarietà di personale, prevedendo forme di
mobilità e pensionamento, includendo anche gli enti di ricerca,
l’Agenzia spaziale italiana (ASI), il Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), l’Ente autonomo esposizione
universale di Roma e gli enti lirici, facendo tuttavia (al comma
4) salva la disciplina di settore per il personale scolastico e
dell’alta formazione musicale, artistica e coreutica;
- l’articolo 3, recante razionalizzazione del patrimonio
pubblico e riduzione dei costi per localizzazioni passive;
- l’articolo 4, che contiene misure sulla messa in liquidazione
e privatizzazione di società in house che svolgono servizi nei
confronti della Pubblica amministrazione, norme circa la
composizione dei consigli di amministrazione di tali società,
una più ampia applicazione del principio della selezione
competitiva per l’individuazione di beni e servizi strumentali
all’attività della Pubblica amministrazione, limiti di
assunzioni nelle società pubbliche, nonché il divieto di
arbitrati nei contratti di servizio tra lo Stato e le società
statali;
- l’articolo 5, che reca disposizioni volte al contenimento di
alcune voci di spesa delle pubbliche amministrazioni;
- l’articolo 7, commi da 12 a 15, che prevede disposizioni
finalizzate alla riduzione delle spese delle amministrazioni
centrali dello Stato a decorrere dal 2013. In particolare per
quanto riguarda il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca le riduzioni di spesa da conseguire sono, in
termini di saldo netto da finanziare, pari a 182,9 milioni
nell’anno 2013, 172,7 milioni nell’anno 2014 e 225,5 milioni
nell’anno 2015; circa il Ministero per i beni e le attività
culturali tali riduzioni ammontano, per i tre anni suddetti,
rispettivamente a 55,6 milioni di euro, 51,4 milioni di euro e
63,5 milioni di euro;
- l’articolo 12, comma 19, chereca disposizioni procedimentali
in materia di riordino, trasformazione, soppressione o messa in
liquidazione di enti ed organismi pubblici statali, nonché
strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato;
- l’articolo 14, comma 9, secondo cui, ferme le vigenti
disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni, le
facoltà assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il
reclutamento, dall’esterno, di personale di livello non
dirigenziale munito di diploma di laurea;
- l’articolo 19, comma 1, che ridetermina le funzioni
fondamentali dei comuni, tra cui quelle relative all’edilizia
scolastica e all’organizzazione e gestione dei servizi
scolastici;
- l’articolo 23, comma 2, che estende all’esercizio finanziario
2013 la disciplina del 5 per mille dell’IRPEF;
tenuto conto delle norme specifiche inerenti gli ambiti di
competenza, quali:
- l’articolo 6, comma 20, che introduce due disposizioni: la
prima pone il tetto massimo di 2.000 agli ambiti territoriali
scolastici a decorrere dal 2013, con conseguente riduzione della
spesa per compensi ai revisori dei conti ed eventualmente di
altre spese di funzionamento (nell’anno scolastico 2010-2011 il
numero degli ambiti territoriali scolastici è stato pari a
2.928); la seconda affida ai revisori dei conti degli ambiti
territoriali scolastici anche lo svolgimento dei controlli
ispettivi di secondo livello per i fondi europei;
- l’articolo 7, comma 18, che riduce di 39 milioni di euro per
l’anno 2012 la dotazione del Fondo per il finanziamento di
interventi urgenti e indifferibili (cosiddetto “fondo Letta”),
di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5
del 2009, a suo tempo istituito al fine di assicurare il
finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli
interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Lo
stesso Fondo è peraltro incrementato, in virtù dell’articolo 23,
comma 8, di 700 milioni di euro per l’anno 2013;
- l’articolo 7, commi da 27 a 32, secondo cui, entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca predisporrà un Piano per la dematerializzazione delle
procedure amministrative e dei rapporti con le comunità dei
docenti, del personale, degli studenti e delle famiglie:
dall’anno scolastico 2012-2013, perciò, le iscrizioni alle
istituzioni scolastiche statali avverranno esclusivamente on
line, le pagelle saranno redatte in formato elettronico, saranno
adottati registri di classe on line e le comunicazioni alle
famiglie e agli alunni saranno inviate in formato elettronico;
- l’articolo 7, commi da 33 a 36, che assoggettano le scuole
statali al sistema di tesoreria unica di cui alla legge n. 720
del 1984, con il deposito delle disponibilità liquide presso la
tesoreria statale;
- l’articolo 7, comma 37, che dispone la confluenza nel “Fondo
per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato” e nel “Fondo per
il funzionamento delle istituzioni scolastiche” dei seguenti
stanziamenti: il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento
dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”; la
quota parte del “Fondo destinato all’attuazione del piano
programmatico di interventi finanziari della legge n. 53 del
2003″; l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma
634, della legge finanziaria 2007;
- l’articolo 7,comma 38,secondo cui il pagamento del personale
supplente breve nominato dai dirigenti scolastici sarà
effettuato con un meccanismo simile a quello utilizzato per il
pagamento del cedolino unico, in modo che tali spese non saranno
più pagate a carico dei bilanci delle scuole;
- l’articolo 7, commi 39 e 40, che stabilisce che le contabilità
speciali scolastiche non siano più alimentate dal 1° gennaio
2013 e siano soppresse dal 2016;
- l’articolo 7, comma 41, che specifica che il contributo dello
Stato agli enti locali per le spese sostenute in relazione al
servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante
dipendente dallo Stato o da altri enti (pari, a legislazione
vigente, a 62,7 milioni di euro) sia assegnato in proporzione al
numero delle classi che accedono al servizio;
- l’articolo 7, comma 42, secondo cui la contribuzione
universitaria degli studenti italiani e comunitari iscritti
entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di 1° e
2° livello non potrà eccedere il 20 per cento dell’importo dei
trasferimenti statali correnti attribuiti dal Ministero; gli
atenei che superassero tale limite dovranno destinare le
maggiori entrate al finanziamento di borse di studio a favore
degli studenti. Al riguardo, benché la Relazione tecnica affermi
che la nuova disposizione non determina automaticamente alcun
incremento di contribuzione a carico degli studenti, si registra
tuttavia un triplice aggravio: infatti, il 20 per cento sarà
sostenuto solo dagli studenti regolari, riguarderà non solo il
Fondo per il finanziamento ordinario ma tutti i finanziamenti
statali e ad esso si aggiungerà il contributo degli studenti
fuori corso (pari al 65 per cento circa degli iscritti) per i
quali non è previsto alcun massimale;
- l’articolo 8, che persegue invece riduzioni di spesa da parte
degli enti pubblici diversi da quelli territoriali fra cui
ricadono, per quanto riguarda il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, ASI, CNR, INFN, INAF, INGV,
INRIM e INVALSI. In complesso la riduzione per gli enti di
ricerca vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca è, per l’anno 2012, pari a 19,2 milioni di euro
(di cui 9,1 riguardanti INFN) e, a decorrere dal 2013, di 51,2
milioni di euro (di cui 24,4 a carico di INFN). In proposito, si
rimarca che la riduzione degli stanziamenti a carico degli enti
di ricerca per gli anni successivi al 2012 è piuttosto anomala,
in quanto non è ancora stata fissata l’entità del Fondo
ordinario per quegli anni e che il definanziamento non si
estende ad altri enti di ricerca, ricadenti nella sfera di
competenza di altri Ministeri;
- l’articolo 12, commi da 24 a 28, che riguardano invece la
liquidazione della Società ARCUS SpA con un vantaggio per il
bilancio dello Stato che la Relazione tecnica si riserva
tuttavia di valutare a consuntivo. Si prevede anzitutto la
nomina di un commissario liquidatore, con il compito di portare
a conclusione esclusivamente le attività in corso affidate alla
Società, per le quali siano sorti obblighi giuridicamente
vincolanti nei confronti di terzi, nonchè il trasferimento al
Ministero di tutti i beni residuanti dalla liquidazione di ARCUS;
- l’articolo 12, commi 29 e 30, che detta le modalità con cui
assegnare la quota parte (fino al 3 per cento) del Fondo
infrastrutture destinata ai beni e alle attività culturali fino
al 2016;
- l’articolo 12, commi da 31 a 38, che dispone la soppressione
della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e
l’istituzione del Centro sperimentale di cinematografia, quale
nuovo Istituto centrale afferente alla Direzione generale per il
cinema; contestualmente, è soppresso l’Istituto centrale per i
beni sonori e audiovisivi. Quanto alla Cineteca nazionale, le
sue funzioni e strutture sono trasferite alla Società Istituto
Luce di Cinecittà;
- l’articolo 14, commi 3 e 4, che dispone che le università (e
parallelamente gli enti di ricerca, come tutte le altre
amministrazioni centrali) potranno procedere al ricambio del
turn over nel triennio 2012-2014 nella misura di un contingente
corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella
relativa al personale cessato dal servizio nell’anno precedente.
Tale limite è elevato al 50 per cento per l’anno 2015 e al 100
per cento per l’anno 2016;
- l’articolo 14, comma 11, che reca due novelle al testo unico
sull’istruzione: la lettera a) comporta una riduzione di 30
unità (da 100 a 70) del contingente di personale scolastico sia
amministrativo che docente comandato presso gli uffici del
Ministero degli affari esteri a Roma; la lettera b) dispone una
riduzione di 776 unità (da 1.400 a 624) del limite massimo di
personale scolastico impegnato presso le scuole italiane
all’estero, nelle scuole europee e nelle istituzioni scolastiche
e universitarie estere;
- l’articolo 14, commi 13-15, che contiene disposizioni relative
al personale docente permanentemente inidoneo alla propria
funzione per motivi di salute, che transita entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto nei ruoli del
personale ATA con la qualifica di assistente amministrativo o
tecnico;
- l’articolo 14, comma 16, che stabilisce che per “aree
geografiche caratterizzate da specificità linguistica”, ai fini
dell’applicazione dei parametri per l’assegnazione dei dirigenti
scolastici, si intendono quelle nelle quali sono presenti
minoranze di lingua madre straniera;
- l’articolo 14, commi da 17 a 21, recante una disciplina a
regime riguardante l’utilizzo dei docenti che, al termine delle
operazioni di mobilità, risultano in esubero;
- l’articolo 14, comma 22, che introduce una norma
interpretativa in tema di mansioni superiori, stabilendo che la
delega ai docenti di compiti da parte del dirigente scolastico
non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni
vicarie;
- l’articolo 14, comma 27, secondo cui a partire dal 2012 il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
provvede a ripartire il fondo per il rimborso forfetario alle
Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medico-legali
sul personale scolastico ed educativo assente dal servizio per
malattia;
- l’articolo 23, comma 3, che autorizza per l’anno 2013 la spesa
di 10 milioni di euro per il sostegno alle università non
statali legalmente riconosciute;
- l’articolo 23, comma 4, che incrementa di 90 milioni di euro
la dotazione del Fondo di intervento integrativo per la
concessione dei prestiti di onore e l’erogazione delle borse di
studio da ripartire tra le regioni, di cui alla legge n. 147 del
1992;
- l’articolo 23, comma 5, che autorizza, a decorrere dall’anno
2013, la spesa di 103 milioni di euro affinché i comuni
provvedano a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri
di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, e in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso dei
requisiti richiesti;
rimarcato che tutte le misure di revisione della spesa, quanto
mai indifferibili, devono essere articolate in modo tale da non
comportare alcun pregiudizio in termini di fruizione dei servizi
da parte dei cittadini;
manifestata tuttavia preoccupazione per i tagli agli enti
locali, che rischiano di compromettere l’avvio del prossimo anno
scolastico, stanti le rilevanti competenze delle autorità locali
ad esempio in tema di edilizia scolastica;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a
condizione che:
1. all’articolo 7, comma 37, siano salvaguardate le specifiche
finalità dei Fondi, fra cui quello per l’offerta formativa, che
il decreto-legge fa confluire in due Fondi di carattere
generale;
2. all’articolo 8, comma 4, sia mantenuto più elevato possibile
il volume di investimenti sugli enti di ricerca;
3. all’articolo 12, comma 19, sia reintrodotto il parere
parlamentare sui regolamenti di riordino, trasformazione e
soppressione degli enti pubblici;
4. all’articolo 12, comma 26, al personale a tempo indeterminato
della soppressa Società ARCUS siano assicurate uniformi misure
di tutela rispetto a quello della Fondazione Centro sperimentale
di cinematografia, parimenti soppressa. Si lamenta infatti che i
rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (ad
eccezione delle qualifiche dirigenziali) della soppressa Società
ARCUS siano liquidati al più tardi entro il termine del periodo
di commissariamento, previsto per il 31 dicembre 2013, mentre
per gli analoghi rapporti in essere con la Fondazione Centro
sperimentale di cinematografia si dispone giustamente il
transito, previo espletamento di apposita procedura selettiva,
nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali;
5. gli interventi sulla spesa pubblica locale non pregiudichino
il doveroso svolgimento delle funzioni in materia scolastica.
La Commissione formula altresì le seguenti osservazioni:
a) in merito all’articolo 7, comma 42, in materia di limite
massimo delle tasse studentesche, a fini di maggiore chiarezza
si suggerisce di prevedere il calcolo del 20 per cento sul
complesso dei trasferimenti statali, anziché solo su quelli
correnti, stante l’ambiguità di quest’ultima definizione. Si
ritiene inoltre opportuno precisare che il superamento del
predetto 20 per cento non è di norma consentito; esso può
avvenire solo in via eccezionale. Si raccomanda infine di
mantenere espressamente la gradualità della tassazione rispetto
al reddito, anche per la contribuzione a carico degli studenti
stranieri e fuori corso;
b) in ordine all’articolo 12, comma 38, si raccomanda di evitare
la soppressione dell’Istituto centrale per i beni sonori e
audiovisivi, che svolge funzioni rilevanti di servizio pubblico
e tutela;
c) con riferimento all’articolo 14, commi 3 e 4, relativi al
blocco del turn over per università ed enti di ricerca, si
evidenzia che – per quanto riguarda le università – i limiti
alle assunzioni si riferiscono all’intero sistema statale,
mentre l’attribuzione a ciascuna università del contingente di
assunzioni è effettuata con decreto ministeriale, tenuto conto
di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 49
del 2012. Al riguardo, si coglie peraltro l’occasione per
suggerire di espungere dal suddetto articolo 7 il rinvio ad un
DPCM per la definizione dei parametri assunzionali. Tale
previsione, oltre ad eccedere rispetto ai principi e criteri
fissati dalla legge di delega n. 240 del 2010, risulta infatti
lesiva dell’autonomia universitaria, costituzionalmente
garantita, che può trovare un limite solo in norme poste a
livello legislativo. Si invita inoltre a riconsiderare il blocco
delle assunzioni quanto meno per i ricercatori a tempo
determinato, con riferimento all’anno 2012;
d) in merito all’articolo 14, commi 13-15, si manifestano
perplessità in ordine al passaggio del personale docente
inidoneo a mansioni inferiori e all’ipotesi che non vi sia
capienza di posti disponibili;
e) quanto all’articolo 14, comma 16, si prende atto della
disposizione, osservando peraltro che la legge n. 482 del 1999
sulle minoranze linguistiche non fa distinzione fra quelle di
lingua madre straniera e le altre;
f) circa l’articolo 23, comma 3, si lamenta che i contributi ivi
disposti in favore delle università non statali legalmente
riconosciute siano inferiori a quelli erogati negli ultimi anni
e si raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al
settore;
g) con riguardo all’articolo 23, comma 4, recante integrazione
del finanziamento per le borse di studio, si esprime rammarico
per la contrazione di risorse rispetto agli anni passati e si
raccomanda di reperire risorse aggiuntive da dedicare al
settore.