Dubbi costituzionali sul diniego
retributivo delle ferie non godute

di L.F. La Tecnica della Scuola, 16.7.2012

Il divieto di monetizzare le ferie non godute dal personale della scuola, previsto dal decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, è una norma discutibile sotto il profilo della legittimità Costituzionale.

Ancora una volta si registra un’invasione di campo dei patti contrattuali, che attraverso una legge odiosa, come quella della “spendin review”, vengono messi in discussione. In particolare la norma impone che ferie, riposi e permessi “sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti” dimenticando che essi sono regolati invece dai contratti di lavoro e non da disposizioni legislative o amministrative.

L’invasione di campo è completata dalla cessazione dell’applicazione di disposizioni normative e contrattuali più favorevoli, in continuità con le scelte degli ultimi anni. Nella scuola le ferie vengono pagate esclusivamente ai supplenti saltuari o con contratto che scade al 30 giugno. La natura di queste contratti serve a coprire esigenze di carattere temporaneo per cui è materialmente impossibile che questo personale possa usufruire delle ferie; negare loro anche il pagamento significherebbe violare un principio costituzionale.

Pertanto la Flc Cgil propone che, in sede di conversione in legge del suddetto decreto, venga specificato che la norma non venga applicata al personale supplente saltuario o con contratto fino al termine delle attività didattiche.

E’ importante ricordare che per questo anno scolastico 2011-2012 le ferie maturate al 30 giugno 2012 se non godute vanno assolutamente pagate. Su quest’ultimo punto abbiamo già fatto delle verifiche con il MIUR che è del nostro stesso avviso.