Scuole colpite dal sisma: l’ordinanza Il Miur ha emanato l’ordinanza recante disposizioni per il riconoscimento della validità dell’anno scolastico 2011/2012 e per l’effettuazione degli scrutini e degli esami nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici. da Notizie della scuola - Tecnodid, 11.6.2012 L’ordinanza 8 giugno 2012 n. 52 si applica alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie (compresi i Centri territoriali permanenti) dei comuni colpiti dagli eventi sismici delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in particolare delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Le scuole che si avvarranno delle deroghe stabilite nella presente ordinanza devono essere individuate puntualmente dai rispettivi Uffici scolastici regionali in appositi elenchi. Nelle aree interessate dal sisma e per le quali i sindaci abbiano disposto la chiusura degli edifici scolastici, l’anno scolastico 2011/2012 è comunque valido sulla base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata complessiva inferiore a 200 giorni. Nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, l’ammissione degli studenti alla classe successiva è disposta anche in deroga al conseguimento del limite minimo di frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. L’ammissione degli studenti all’esame di Stato dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado è deliberata dal Consiglio di classe, anche in mancanza degli atti relativi alla carriera scolastica degli studenti e in assenza di uno o più componenti per motivi strettamente dipendenti dal sisma (di cui dovrà darsi espressamente atto nei verbali). I candidati agli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e secondo grado sostengono esclusivamente le prove orali. Negli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nella prova orale e nel giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. Negli esami di Stato conclusivi della scuola secondaria di secondo grado, la commissione dispone di 75 punti per il colloquio. Al colloquio giudicato sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a 50 punti. Lo svolgimento degli esami di Stato per la scuola secondaria di primo e secondo grado può essere disposto in sessioni speciali in aggiunta alla sessione suppletiva e straordinaria. Sono effettuati con lo svolgimento del solo colloquio gli esami di idoneità per le classi successive alla prima classe della scuola primaria e per le classi della scuola secondaria di primo grado, gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato. |