Scuole medie e attestati agli alunni con disabilità: alcune
contraddizioni da sanare
Appaiono fondate le critiche successive alla
recente Circolare Ministeriale sugli esami di licenza media,
rispetto a quel passaggio in cui, nella pubblicazione dei quadri
finali, si stabilisce l'obbligo di scrivere - accanto al nome di
alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il solo
attestato, con i crediti formativi maturati - la dicitura "Esito
positivo", come già avviene da anni per lo stesso caso riguardante
però gli esami di scuola superiore, in luogo della precedente
dicitura "Non licenziato". Infatti, l'attestato rilasciato alla fine
della scuola media e quello rilasciato alla fine della scuola
superiore hanno un valore e un significato del tutto diversi
a cura di Salvatore Nocera*,
Superando
5.6.2012
È interessante e sta
facendo molto discutere la Circolare
48/12, emanata il 31 maggio scorso dal Ministero
dell'Istruzione, sugli esami di licenza media ormai
imminenti. In particolare ci si riferisce alla norma che stabilisce
nella pubblicazione dei quadri l'obbligo di scrivere - accanto al
nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma, ma il
solo attestato, con i crediti formativi maturati -
la dicitura Esito positivo, come già avviene da anni per lo
stesso caso riguardante però gli esami di scuola superiore, in luogo
della precedente dicitura Non licenziato.
Ebbene, alla luce delle
critiche mosse a quella parte della Circolare, devo innanzitutto
riconoscere che da sempre ho molto insistito, con interventi orali e
scritti, sia in convegni che presso il Ministero, per l'adozione di
una norma di tal genere - ciò di cui sento ora il dovere di scusarmi
- sulla base di due argomentazioni:
1. Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità
- cui il Consiglio di Classe ritiene che possa essere rilasciato
solo l'attestato - devono essere ammessi agli esami,
poiché l'attestato viene rilasciato esclusivamente dalla
Commissione. Pertanto gli alunni con disabilità devono avere un
giudizio di ammissione necessariamente "positivo", non inferiore
alla sufficienza.
2. L'articolo 11, comma 12 dell'Ordinanza
Ministeriale
90/01 stabilisce che l'attestato è titolo idoneo ai fini
dell'iscrizione alle scuole superiori, sia pure al solo scopo del
conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della Sentenza
della Corte Costituzionale
215/87 sul diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni
con disabilità di frequentare anche le scuole superiori.
Conseguentemente, di fronte a norme simili, sembrava
incoerente far figurare sui quadri la dicitura Non
licenziato o Esito negativo, mentre
sembravano più logiche le parole Esito positivo.
Ora, però, mi sembrano
fondate le attuali critiche mosse a quella parte
della Circolare 48/12, riguardanti la non comparabilità del
valore dell'attestato rilasciato al termine della scuola
superiore, con quello rilasciato invece al termine della scuola
media.
Io stesso - sin dall'entrata in vigore della Legge
104/92 - avevo scritto che il comma 2 dell'articolo 16 di essa -
concernente esclusivamente gli esami di licenza media
degli alunni con disabilità (e riportato poi nell'articolo
9 del DPR
122/09) - ha un valore e un significato del tutto
diversi da quelli dell'attestato rilasciato agli alunni con
PEI differenziato [il PEI è il Piano Educativo Individualizzato,
N.d.R.], al termine degli esami conclusivi degli studi
superiori. Infatti, mentre quest'ultimo certifica appunto l'esito
positivo rispetto al PEI differenziato svolto dall’alunno (articolo
15 della citata Ordinanza Ministeriale 90/01), l'attestato
rilasciato al termine degli esami di licenza media è la
presa d'atto eccezionale (stante l'ampia dizione
dell'articolo 16, comma 2 della Legge 104/92) di un esito negativo
che però non preclude la frequenza delle scuole
superiori, in forza della citata Sentenza della Corte
Costituzionale.
Nel dettaglio, il comma 2 dell'articolo 16 della Legge 104/92
stabilisce esattamente che nella scuola dell'obbligo siano
«predisposte [...] prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'alunno
in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento
iniziali». Conseguentemente, sulla base di quest'ultimo
provvedimento, il mancato raggiungimento del diploma e quindi il
rilascio dell'attestato dev'essere considerato come un caso
del tutto eccezionale.
Per inciso, la
parificazione degli alunni con DSA (disturbi specifici
dell'apprendimento) che, a causa dell'esonero dagli esami delle
lingue straniere, conseguono solo un attestato, appare forse come
una parificazione un po' forzata della normativa riguardante gli
alunni con disabilità e con PEI differenziato, ciò che però mantiene
una propria logica e non rompe la coerenza interna del sistema.
Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il
semplice attestato, invece, c'è una contraddizione interna
alla normativa che la nuova dicitura della recente
Circolare 48/12 non riesce purtroppo a sanare.
Infatti, o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita
di ammetterli agli esami di licenza media, non consentendo loro,
però, di conseguire l'attestato che, in base all'articolo 11, comma
12 dell'Ordinanza Ministeriale 90/01, può essere rilasciato solo
dalla Commissione d'Esami; oppure si emana una norma che consente il
rilascio dell'attestato da parte del Consiglio di Classe,
venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando
l'esito della valutazione sia negativo.
In questa seconda ipotesi diventa coerente con il sistema
l'abbandono della dicitura Esito positivo e l'accoglimento
della dicitura Esito negativo, privando però tali alunni
della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si
eviterebbe anche l'altra incongruenza evidenziata dalle
critiche e cioè che questi alunni - avendo la dicitura
Esito positivo - dovrebbero avere accanto al proprio nome anche
l'elenco dei voti. Ora, però, se l'esito è
positivo, tali voti devono essere positivi, mentre il profitto di
tali alunni ha avuto una valutazione negativa. Se si scrivessero
pertanto i voti in versione positiva, questi non
corrisponderebbero al vero, mentre se si omettessero, in
quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dicitura e i
risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei
dati personali, in quanto solo i nomi di quegli alunni
avrebbero la dicitura Esito positivo non seguita dai voti
positivi, come invece avviene obbligatoriamente per gli altri
compagni promossi.
Tornando dunque a
scusarmi per le tesi fino ad oggi da me seguite, ritengo che il
Comitato Tecnico dell'Osservatorio Ministeriale
sull'Integrazione Scolastica debba discutere i pro e i
contro di questa eventuale soluzione e che l'Amministrazione possa
modificare la normativa secondaria nel modo appena detto.
Chissà, per altro, se l'Amministrazione stessa - stanti i tempi
strettissimi - potrà procedere immediatamente a queste correzioni
chiarificatrici, già prima della pubblicazione dei risultati degli
esami di quest'anno.
*
Vicepresidente
nazionale della
FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap).