Scuola: ’pacchetto merito’? Una proposta irricevibile Merito, meritevole, meritocrazia, capacità, eccellenza, sistema meritocratico: sono queste le parole e gli stilemi che addetti ai lavori e non pronunciano indifferentemente quando affrontano la questione connessa al riconoscimento e alla valorizzazione delle qualità dei nostri studenti e delle nostre scuole. di Anna Angelucci Il Paese delle donne, 18.6.2012 Merito, meritevole, meritocrazia, capacità, eccellenza, sistema meritocratico: sono queste le parole e gli stilemi che addetti ai lavori e non pronunciano indifferentemente quando affrontano la questione connessa al riconoscimento e alla valorizzazione delle qualità dei nostri studenti e delle nostre scuole. Ed è in questi termini, del resto, che la questione appare impostata nel disegno di legge sul pacchetto ‘merito’, attualmente in discussione in Parlamento, che, al capo I, declina “Capacità e merito nell’istruzione”, relativamente agli studenti (artt. 1- 4) e alle istituzioni scolastiche (art. 5). Osserviamolo più da vicino: l’art. 1 stabilisce che merito ed eccellenza degli studenti e del sistema scolastico debbano essere collegati a un sistema premiante, focalizzato sull’ottimizzazione della performance; l’art. 2 istituisce master class estive di formazione, destinate agli studenti meglio classificati nelle Olimpiadi nazionali e internazionali di discipline scientifiche e umanistiche nonché in altre competizioni di livello equivalente; all’art. 3 compare lo studente dell’anno, individuato esclusivamente in base ai voti di profitto, che avrà come premio una riduzione delle tasse al I anno d’università, una borsa di studio e alcuni benefit aggiuntivi; l’art. 4 riesuma il vecchio portfolio delle competenze di morattiana memoria: esso racchiude i dati sul percorso scolastico registrato nell’anagrafe nazionale degli studenti, integrandoli con i titoli e le certificazioni extrascolastiche, e li offre, su richiesta, ai soggetti esterni accreditati, anche imprenditoriali; infine, l’art. 5 promuove l’ennesima sperimentazione del piano nazionale per la valutazione del sistema scolastico nazionale, che questa volta ha come premio l’associazione al baccellierato internazionale, tutta basata sull’analisi delle performance degli studenti (in relazione ai loro apprendimenti e alle scelte operate nella prosecuzione dei loro studi) e delle istituzioni scolastiche (in relazione all’ampliamento dell’offerta delle certificazioni linguistiche, alla prevenzione dell’abbandono e della dispersione scolastica, alla partecipazione alle competizioni internazionali, alla promozione dell’attività di genitori e studenti negli organi di autogoverno della scuola, alla collaborazione e agli scambi con istituzioni culturali ed economiche nazionali ed internazionali, alla capacità di partecipare con successo a processi comunitari). Diciamo subito che si tratta di una proposta complessivamente mediocre, in buona sostanza aleatoria, che tradisce un’assoluta debolezza dell’impianto concettuale, del tutto evidente nella sua disorganica articolazione e nel pressappochismo semantico della sua formulazione. Una proposta vaga e confusa, in cui c’è tutto e niente; in cui si coniugano, illogicamente, l’incremento della competizione individuale con la prevenzione dell’abbandono scolastico (art. 1); velleitariamente, l’ottimizzazione della performance di una singola scuola con dinamiche partecipative a livello europeo (art. 5); arbitrariamente, il voto col premio in denaro (art. 3), considerato oggi, evidentemente anche dal ministro Profumo, unico generatore simbolico di ogni possibile senso. Una proposta irricevibile, che ammicca ad una competitività individualistica di stampo anglosassone assolutamente estranea ai capisaldi e ai valori promossi dal nostro sistema d’istruzione, e che, pur sfiorando en passant questioni sostanziali come l’innalzamento dei livelli di apprendimento e la promozione delle pari opportunità nello sviluppo delle capacità individuali, non mette in campo nessuna risorsa e nessun percorso condivisibile per realizzare il mandato che la Costituzione assegna senza ambiguità alla scuola della Repubblica: impartire a tutti un’istruzione di base obbligatoria e gratuita; permettere ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34). Occorre chiarire un punto fondamentale: merito e meritevole non sono sinonimi di meritocratico e meritocrazia. Un sistema meritocratico, basato esclusivamente sul risultato di una performance giudicata ‘dall’alto’ o ‘dall’esterno’, può essere un sistema profondamente antidemocratico, poiché la valutazione ha sempre una sua dimensione pre-giudiziale, non neutrale, presupposta fin dall’individuazione dei suoi criteri, indicatori e strumenti, e quindi può essere, e spesso lo è, discrezionale e arbitraria. La meritocrazia, intesa come modello oligarchico di governance, può portare con sè iniquità morale e ingiustizia sociale: laddove è evidente una capacità innata e laddove qualunque evidenza è impossibile; laddove l’attitudine emerge in un contesto socioculturale che la riconosce e la coltiva precocemente e laddove il riconoscimento è tardivo; laddove il giudizio viene espresso all’interno di una cornice ideologica che ha già precedentemente gerarchizzato la quantificazione e la qualificazione delle competenze da misurare per la sua attribuzione. Il merito e il suo riconoscimento hanno molto più a che fare con l’analisi dei processi formativi osservati nel loro contesto reale, che non con il loro risultato finale considerato in termini assoluti. Relativismo e pluralismo devono essere assunti come principio e come metodo, per garantire il rispetto dei diritti di tutti proprio in virtù della disuguaglianza costitutiva dell’essere umano nella sua dimensione biologica e sociale, per offrire un percorso articolato di conoscenza critica e di saperi complessi che metta ciascuno in condizione di realizzare in modo autonomo e dinamico le proprie “capability”, ovvero quel ventaglio di occasioni che, coniugato con le capacità personali, rende possibili i funzionamenti significativi degli individui (1). Se osserviamo i dati dell’ultimo report internazionale, Education at glance 2011, che ci dicono che l’Italia spende l’1,3% del PIL in meno per l’istruzione rispetto al totale dei paesi OCSE, posizionandosi al 29° posto su 34; che abbiamo ancora l’11,5% di diplomati in meno rispetto alla media OCSE e che solo il 20,2% dei giovani raggiunge il livello di istruzione terziaria, contro il 37,1% dei paesi Ocse, come possiamo ragionevolmente credere che questo gravissimo gap culturale ed economico possa essere colmato individuando lo studente dell’anno e offrendogli risibili benefit? Questo è il momento di riflettere e di investire seriamente su scuola e università, sub specie aeternitatis. Governo e Parlamento devono restituire tutto il denaro sottratto al loro funzionamento negli ultimi anni, pagare i debiti dell’amministrazione centrale con le istituzioni scolastiche, rimettere gli enti locali in condizione di provvedere alla sicurezza degli edifici, e non, viceversa, imporre illegittimi accorpamenti (2) che riducono ulteriormente alle scuole risorse umane ed economiche. E, soprattutto, devono abbandonare definitivamente il progetto cannibale di privatizzazione e di aziendalizzazione di scuola e università, palesemente condiviso da troppi schieramenti affaristico-politici, che si nutre del cibo avariato dell’autonomia statutaria, di una meritocrazia senza etica, della negazione del valore legale del titolo di studio espresso anche attraverso un approccio per competenze sempre più flessibile e privo di garanzie, manipolabile, negoziabile e plasmabile a suo piacimento da un mercato-monstre, ormai definitivamente assurto a totem apocalittico della contemporaneità.
Note (1) Le capability secondo A. Sen e M. Nussbaum (I parte), da L. Colaianni (a cura di), Per un servizio sociale trasformativo, 2007, in rete (2) Gli accorpamenti imposti dalla legge 111/11 hanno determinato la diminuzione di circa il 10% delle scuole autonome, cioè di 943 istituti, ma la Corte Costituzionale, in seguito al ricorso presentato da alcune regioni con una sentenza del 7 giugno scorso, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 4, della legge 111/11 per violazione dell’articolo 117, terzo comma della Costituzione, essendo una norma di dettaglio dettata in un ambito di competenza concorrente”. Sulla questione, in dettaglio, si legga Marina Boscaino, La dimensione costituzionale della scuola, Micromega on line, 13/06/2012 |