Assegnazioni e collocamenti
fuori ruolo a.s. 2012/13

Con la circolare 22 giugno 2012 n. 54 il Miur ha fornito le istruzioni in merito alle assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per l’a.s. 2012/2013. Le domande devono essere presentate entro il 15 luglio.

 di Giancarlo Cerini e Chiara Brescianini Notizie della scuola - Tecnodid, giugno 2012

Un’amministrazione che (non) cambia...

L’Amministrazione scolastica ha da sempre usufruito di personale proveniente dalla scuola per svolgere al meglio le proprie funzioni di gestione del sistema educativo (possiamo ricordare, ad esempio, il personale comandato per l’integrazione scolastica o per la promozione dell’educazione fisica e sportiva). È solo con l’affermarsi del principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche (legge 59/1997) che ci si interrogò sulla permanenza della struttura amministrativa precedente, in primis dei Provveditorati agli studi, e su un nuovo modo di essere dell’amministrazione, non più con compiti di mera gestione (appunto il “provvedere a”), ma con funzioni strategiche, di governance territoriale, nel senso di mettere in relazione i bisogni delle scuole (ormai autonome nelle loro determinazioni organizzative, didattiche e di innovazione), le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione centrale (in particolare organici e finanziamenti) e le nascenti prerogative di Regioni ed Enti locali, in materia di istruzione (sulla base del nuovo Titolo V della Costituzione, 2001, ma anche delle competenze richiamate nel D.lgs 112/1998).

A volte si è vagheggiata la scomparsa di ogni livello intermedio di carattere amministrativo-gestionale, in favore di una totale re-distribuzione di competenze amministrative alle singole scuole, magari associate in rete per meglio esplicare funzioni gestionali, attraverso economie di scala. C’è traccia di questa linea nel Regolamento dell’autonomia (DPR 275/1999), là ove si assegnano competenze di gestione amministrativa alle scuole e si attivano le reti di scuola (art. 7), che possono dar vita a laboratori/servizi territoriali per curare formazione in servizio, ricerca, orientamento, valutazione.

Questa prospettiva, però, non è mai effettivamente decollata: sul versante amministrativo, dopo le iniziali ipotesi di Centri Servizi Amministrativi come strutture di servizio alle scuole, ha ripreso quota la presenza dei tradizionali apparati ministeriali (Uffici scolastici regionali, come terminali del MIUR sul territorio regionale, a loro volta articolati in Uffici scolastici provinciali, in base al decreto Fioroni del 2006); sul versante tecnico, dopo i balbettii circa i CIS-Centri servizi, nulla è avvenuto se non la soppressione degli IRRE (che chiudono definitivamente i battenti al 31 agosto 2012, giusta la previsione della legge 111/2011 che “salva” solo Invalsi e Indire) e la cura dimagrante per gli Uffici a supporto dell’autonomia – uffici handicap, studi… - degli ex-provveditorati agli studi e degli uffici regionali, ridotti del 40% nei loro effettivi a seguito di una delle ricorrenti leggi di contenimento della spesa pubblica (Legge 183/2011).

 

Prove tecniche di federalismo scolastico

In questi ultimi mesi si è tornato a parlare di federalismo scolastico, anche a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale (n. 200 del 2009 e n.147 del 2012, entrambe per il casus belli del dimensionamento) che hanno rintuzzato le ricorrenti tentazioni centralistiche dello Stato, alle prese con la riduzione delle poste del bilancio pubblico. Le Regioni chiedono a gran voce di mettere mano all’accordo Stato-Regioni (fermo alle bozze del maggio 2009), per poter delineare compiutamente il nuovo assetto federale, che vedrebbe assegnate loro competenze legislative in materia di istruzione e prerogative amministrative in materia di assegnazione di organici e gestione del personale. Nel frattempo è stato rilanciato il tema della rete di scuole (art. 50, comma 1 della legge 35/2012, c.d. decreto “semplificazioni”), in vista di un nuovo modello di governance territoriale che veda ridimensionato il ruolo degli apparati amministrativi ed esaltata la capacità progettuale e operativa delle scuole in rete di dotarsi di servizi di supporto all’offerta formativa. C’è però da ricordare che il c.d. organico funzionale di rete (comma 1, lettere d. ed e. dell’art. 50 legge cit.), che avrebbe dato “gambe” a questa idea di iniziative di rete non è stato ancora definito nella sua consistenza, anzi la sua attuazione (come quella dell’organico funzionale di istituto) è fortemente subordinata all’attuale frangente negativo della finanza pubblica).

Anche il progetto di legge 953/2008 (c.d. “Aprea”), ampiamente rivisto in ottica bipartisan nella primavera 2012, oltre a ridefinire la governance interna agli istituti scolastici (autonomia statutaria, organi collegiali, forme di valutazione, ecc.) si proietta anche verso il territorio, delineando forme di rappresentanza delle scuole in rete a vari livelli (locali e nazionali).

Le ristrettezze finanziarie inducono a ripensare complessivamente le strutture ed il modo di essere della Pubblica Amministrazione, con l’ottica rigorosa della spending review: non sono più ammesse duplicazioni di funzioni, sprechi e sovradimensionamenti, aree di vero e proprio spreco. In questo quadro a soffrirne sono in primo luogo le strutture intermedie di tipo tecnico e amministrativo.

 

In attesa della grande riforma amministrativa

Si sono determinate, dunque, nuove aspettative di riforma del nostro sistema amministrativo (un sogno ricorrente per il nostro paese, tanto da avergli dedicato in passato un vero e proprio ministero per la riforma della pubblica amministrazione), oggi sotto l’incalzare delle compatibilità finanziari e dei tagli alla spesa. Molti nodi, però, si presentano contemporaneamente al pettine, ed è arduo pensare ad una loro rapida e coerente soluzione. Ricordiamoli, a futura memoria:

  • attuazione del titolo V in materia di istruzione, con contestuale passaggio di competenze alle regioni (in attesa di approvazione dello specifico Accordo Stato-Regioni);

  • revisione del sistema delle autonomie locali, con superamento o riforma di province e comuni;

  • semplificazione e riduzione degli apparati centrali e periferici dell’amministrazione, con superamento di duplicazioni (ad esempio funzioni di Uffici Scolastici Regionali e Uffici territoriali dovrebbero passare a Regioni ed Enti locali, e funzioni residue dello Stato nel territorio dovrebbero essere ricondotte ad una presenza unificata degli uffici, ad esempio nelle Prefetture, quali Uffici territoriali del governo;

  • riforma della gestione interna delle scuole (pdl 953/2008 in discussione in Parlamento) ed attuazione del principio della rete di scuole sul territorio (accordi e decreti previsti dalla legge 35/2012);

  • riforma delle strutture tecniche: l’INDIRE al posto dell’ANSAS, l’INVALSI come baricentro del sistema di valutazione, il Corpo ispettivo (organismi rinnovati attraverso i regolamenti di cui alla legge 10/2011).

Queste incertezze hanno determinato il ritardo nell’emanazione del Bando per il reclutamento del personale “comandato” presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione scolastica, a supporto dell’autonomia. Non solo perché è in atto una riduzione della consistenza dei posti da mettere a bando, ma anche per il ripensamento complessivo del rapporto tra autonomie scolastiche e apparati amministrativi (e delle relative funzioni), appunto in attesa della grande riforma. Dunque è un bando che presenta alcune novità, ma non ancora così radicali come potrebbero far pensare gli scenari che abbiamo prospettato.

 

Il “comando” ed il collocamento fuori ruolo

L’art. 26, comma 8 della Legge 23 dicembre n. 448, prevede che l’amministrazione scolastica centrale e periferica (Uffici Scolastici Regionali) possa avvalersi, per i compiti connessi con l’autonomia scolastica, di personale docente – ivi compreso il personale educativo- e dirigente scolastico, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali.

Il contingente è stato abbassato a n. 300 unità, ai sensi della Legge 183/2011 art. 4, comma 68, a modifica del numero di 500 inizialmente previsto dalle Legge n. 30 del 9 febbraio 1999. La revisione numerica sarà accompagnata anche da interventi in un quadro organico di azioni alla luce del piano programmatico previsto dall’art. 64 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – convertito in legge 133 del 6 agosto 2008. Si conferma la durata massima del collocamento fuori ruolo in due anni scolastici, salva motivata revoca dell’incarico da parte dell’amministrazione stessa. L’ufficio, per sopraggiunti motivi, può infatti revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all’interessato; analogamente il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all’assegnazione per sopraggiunti gravi motivi personali e familiari dandone comunicazione all’Ufficio che valuterà la richiesta. Sia la revoca da parte dell’ufficio, che la rinuncia da parte dell’interessato hanno effetto dall’inizio dell’anno scolastico successivo.

Il collocamento fuori ruolo implica l’aver già superato il periodo di prova, mentre il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido sia per i dirigenti scolastici che per i docenti come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Se il collocamento fuori ruolo (dall’a.s.2001/2002)

  • ha durata non superiore a un quinquennio i docenti, all’atto della cessazione della posizione di collocamento fuori ruolo, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari;

  • ha durata superiore a un quinquennio comporta la perdita della sede di titolarità

Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell’area della dirigenza scolastica. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo e in posizione di comando1 si sommano se fra gli stessi non vi sia stata soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità all’atto del rientro a scuola o della cessazione del comando hanno priorità di scelta fra le sedi disponibili, in riferimento alle modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

 

I compiti del personale utilizzato per il supporto all’autonomia

Dopo una certa attesa, da correlarsi alle incertezze della spending review ed a quanto indicato, è stata emanata la circolare ministeriale n. 54 del 22 giugno 2012 per la concreta individuazione del personale da assegnare a supporto dell’autonomia con riferimento alle aree indicate in tabella:

 

Sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione all’attuazione dell’autonomia: supporto alla pianificazione dell’offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto, iniziative di continuità fra i vari gradi di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto – dovere all’istruzione e all’istruzione e formazione professionale, etc…

Sostegno e supporto per l’attuazione dell’autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e valutativi dell’autonomia scolastica (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio, valutazione, etc…)

Sostegno alla partecipazione studentesca: all’educazione agli adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all’affettività), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità uomo-donna, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, consulte provinciali studentesche, orientamento scolastico, attività complementari ed integrative

Raccordi interistituzionali (alternanza scuola – lavoro, esperienze formative e stage) istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio;

Gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informativi (organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie …)

 

L’attività svolta dal personale comandato a seconda dell’effettiva collocazione (a livello regionale o provinciale) ha comunemente un’organizzazione oraria ascrivibile a quella del personale del comparto ministero, ossia di n. 36 ore settimanali. I compiti e le aree sopra assegnate spesso si intrecciano e si sovrappongono, a seconda delle declinazioni locali e delle effettive necessità territoriali, oggi a maggior ragione per la citata riduzione del personale utilizzato in riferimento alla Legge 183/2011.

L’organizzazione degli uffici regionali e per ambito territoriale (ex Provveditorati, ex Centri servizi amministrativi, ex Uffici Scolastici provinciali) è ad oggi improntata ad un funzionamento essenziale in termini di risorse ministeriali, per cui la collaborazione sinergica fra il personale dell’amministrazione e quello proveniente dalla scuola (comandato e distaccato per il personale amministrativo) costituisce elemento indispensabile per la realizzazione e lo sviluppo delle aree di propria competenza. Ciascun Ufficio regionale e di ambito territoriale ha infatti nel tempo declinato e adattato alle realtà periferiche il ruolo del personale a supporto dell’autonomia scolastica, che dovrà assumere una sempre maggiore flessibilità e disponibilità a ruoli multitasking all’interno del proprio contesto di lavoro.

 

I contingenti dei posti assegnati

Il contingente è assegnato all’Amministrazione Centrale per n. 77 unità2 e agli Uffici Scolastici Regionali per numero 223 unità per un totale di 300 come da allegato 1 C.M. 54 di seguito riportato.

Contingente assegnato

Uffici Amministrazione Centrale

77

Totale Assegnazione. Uffici Amministrazione Centrale.

77

Uffici Scolastici Regionali

Contingente assegnato

Abruzzo

8

Basilicata

5

Calabria

11

Campania

20

Emilia Romagna

15

Friuli

7

Lazio

20

Liguria

9

Lombardia

22

Marche

8

Molise

4

Piemonte

14

Puglia

17

Sardegna

9

Sicilia

20

Toscana

19

Umbria

4

Veneto

11

Totale USR

223

Totale complessivo

300

 

Si riporta nella tabella che segue una comparazione con l’ultima precedente ripartizione in riferimento alla C.M. 11/2011 del contingente di 500 unità storicamente assegnato.

 

contingente CM 54/12

contingente C.M.11/11

riduzione numerica

ipotesi proporzionale assegnazione sul contingente nazionale

Contingente ridefinito in percentuale

Amm. centrale

77

119

-42

71,4

65%

Abruzzo

8

14

-6

8,4

57%

Basilicata

5

9

-4

5,4

56%

Calabria

11

19

-8

11,4

58%

Campania

20

36

-16

21,6

56%

Emilia-Romagna

15

25

-10

15

60%

Friuli-Venezia Giulia

7

11

-4

6,6

64%

Lazio

20

34

-14

20,4

59%

Liguria

9

15

-6

9

60%

Lombardia

22

43

-21

25,8

51%

Marche

8

14

-6

8,4

57%

Molise

4

6

-2

3,6

67%

Piemonte

14

23

-9

13,8

61%

Puglia

17

27

-10

16,2

63%

Sardegna

9

13

-4

7,8

69%

Sicilia

20

35

-15

21

57%

Toscana

19

31

-12

18,6

61%

Umbria

4

7

-3

4,2

57%

Veneto

11

19

-8

11,4

58%

 

300

500

-200

300

60%

 

La tabella comparativa dimostra una sostanziale coerenza nella riduzione numerica proporzionale per ciascuna regione, che si attesta - sia a livello nazionale che nella declinazione regionale - sul 60% rispetto al totale dei posti disponibili.

Va sottolineato che le nuove procedure di reclutamento sono da attivare per tutto il personale interessato ad ottenere l’assegnazione, indipendentemente dalla data di scadenza del comando disposto ai sensi della precedente normativa. Per maggiore comprensione si rammenta che la scadenza dei precedenti comandi avveniva in modo alternato per alcuni posti di comando in un’annualità e per altri in quella seguente, comportando di fatto l’espletamento delle procedure da parte dell’amministrazione a scadenza sostanzialmente annuale.

Con l’anno scolastico 2012/2013 si azzerano le procedure con realizzazione delle procedure di reclutamento per tutto il personale.

 

Modalità di presentazione delle domande

Dopo la comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell’area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata, a cura dei Dipartimenti, delle Direzioni generali e degli Uffici Scolastici Regionali, l’avviso delle procedure di selezione viene affisso all’albo degli uffici entro il 30 giugno 2012. Di norma ciascun Ufficio regionale predispone apposito bando per il comando ove si declinano le aree e le sedi disponibili per il biennio oltreché gli aspetti organizzativi per la formulazione della domanda.

Le domande devono essere inviate all’ufficio centrale o regionale richiesto entro e non oltre il 15 luglio 2012, con le indicazioni di:

  1. nome, cognome, luogo e data di nascita

  2. qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento

  3. sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse

  4. data di immissione in ruolo

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale, ove vanno specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l’eventuale conoscenza delle lingue straniere.

È possibile presentare domanda ad un solo ufficio scolastico centrale o regionale, al riguardo è necessario rilasciare apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro Ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo di prova. Le domande prive di tali indicazioni ovvero genericamente indirizzate al MIUR non sono prese in considerazione.

 

Valutazione delle domande

La C.M. 54/2012, in continuità con quanto richiesto negli anni precedenti, esemplifica i requisiti da possedersi da parte del personale comandato per lo svolgimento dei compiti connessi con l’autonomia scolastica, che raggruppa in:

  • motivazione professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto;

  • approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici, con particolare riferimento all’autonomia e alle riforme ordinamentali (in verità si richiede adattabilità e flessibilità visto il mutamento continuo degli scenari istituzionali ed il processo di razionalizzazione della spesa, con forte necessità di saper sviluppare strategie innovative di risoluzione dei problemi anche con risorse limitate, ndA);

  • competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale (con particolare riferimento alle relazioni con gli enti intenzionalmente e non intenzionalmente formativi, Enti Locali, Associazionismo, Dirigenza Scolastica….-ndA);

  • capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità (con riferimento anche agli aspetti organizzativi e gestionali spesso molto ristretti in cui occorre lavorare con scadenze impellenti e necessità di confronto con le istituzioni scolastiche autonome con cui occorre strutturare relazioni continue e costanti, ndA).

I titoli sono da presentare aggregati in tre aree: titoli culturali, scientifici e professionali, dettagliatamente indicati in C.M. 54/2012.

La procedura di selezione è articolata in:

  1. analisi delle domande e valutazione dei relativi titoli valutabili da presentarsi a cura dei candidati;

  2. colloquio finalizzato all’accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche delle aree sopra indicate (Valutazione dei titoli e colloquio sono effettuati secondo i criteri determinati dalle singole strutture).

  3. predisposizione di graduatoria di merito

La delicatezza del ruolo del personale a supporto dell’autonomia scolastica, la funzione strategica di trait d’union fra amministrazione e scuole, oltre al carico di lavoro regionale/provinciale ed al monte ore settimanale di impegno comportano un’attenta riflessione da parte dei candidati aspiranti al comando sulle motivazioni effettive e sull’impegno da profondere in caso di collocazione utile in graduatoria e conseguente accettazione del provvedimento di comando.

 

Giancarlo Cerini e Chiara Brescianini*

 

Il Miur ha dedicato una sezione apposita del proprio sito internet a tutte le procedure di selezione per le assegnazioni di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica - a.s. 2012/2013.

 

1 Ai sensi art. 26 comma 10 legge 23 dicembre 1998 n. 448 e successive modifiche e integrazioni

2 Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per l’istruzione ripartirà il contingente dell’Amministrazione centrale fra Dipartimento per l’istruzione e Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, ai fini dell’assegnazione agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei due dipartimenti stessi.

* I paragrafi 1-2-3 sono stati curati da G. Cerini, i paragrafi 4-5-6-7-8 sono stati curati da C. Brescianini.