La CM 48/2012 sugli esami di licenza media di Salvatore Nocera Educazione & Scuola 3.6.2012 Il MIUR ha emanato la circolare sugli esami di licenza media per il prossimo Giugno 2012. Interessante e fa discutere la norma che stabilisce nella pubblicazione dei quadri l’obbligo di scrivere, accanto al nome di alunni con disabilità che non conseguono il diploma ma il solo attestato, la dizione “esito positivo”, come già avviene da anni per lo stesso caso relativo però agli esami di scuola superiore, in luogo della precedente dizione “non licenziato”. Alla luce delle critiche mosse alla c m n. 48/12, sugli esami di licenza media, circa l’espressione “esito positivo” da porre, nei quadri pubblicati all’albo della scuola, accanto ai nomi degli alunni con disabilità che conseguono il semplice attestato coi crediti formativi maturati , debbo ammettere quanto segue. Debbo riconoscere che da sempre ho molto insistito con interventi orali e scritti sia in convegni che al MIUR (e me ne scuso) per l’adozione di una norma di tal genere, sulla base di due argomentazioni: 1 - Tutti gli alunni, compresi quelli con disabilità (cui il Consiglio di classe ritiene che possa essere rilasciato solo l’attestato) debbono essere ammessi agli esami, poiché l’attestato viene rilasciato esclusivamente dalla Commissione; Pertanto tali alunni con disabilità debbono avere un giudizio di ammissione necessariamente “positivo” non inferiore alla sufficienza; 2 - L’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01 stabilisce che l’attestato è titolo idoneo ai fini dell’iscrizione alle scuole superiori, sia pur al solo scopo del conseguimento di altro attestato; ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 215/87 sul diritto pieno ed incondizionato di tutti gli alunni con disabilità di frequentare anche le scuole superiori. Conseguentemente di fronte a norme simili sembrava incoerente far figurare sui quadri la dicitura “non licenziato”, o “esito negativo” mentre sembrava più logico il termine “esito positivo”. Però le critiche mosse a questa parte della cm n. 48/12 mi sembrano fondate con riguardo alla non comparabilità del valore dell’attestato rilasciato al termine della scuola superiore e quello rilasciato al termine della scuola media. Io stesso ho scritto già dall’entrata in vigore della L.n. 104/92 che il comma 2 dell’art 16 della stessa concernente esclusivamente gli esami di licenza media degli alunni con disabilità (riportato poi nell’art 9 del dpr n. 122/09) ha un valore ed un significato del tutto diversi da quelli dell’attestato rilasciato agli alunni con disabilità con pei differenziato, al termine degli esami conclusivi gli studi superiori. Infatti, mentre l’attestato rilasciato al termine degli esami di scuola superiore certifica l’esito positivo rispetto al PEI “differenziato” svolto dall’alunno (O M n. 90/01 art 15), l’attestato rilasciato al termine degli esami di licenza media è la presa d’atto eccezionale (stante l’ampia dizione dell’art 16, comma 2, Legge 104/92) di un esito negativo che però non preclude la frequenza delle scuole superiori in forza della sentenza della Corte citata. Infatti il comma 2 dell’art 16 della L.n. 104/92 stabilisce che Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, “………….. prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.” Conseguentemente sulla base del comma 2 dell’art 16 il mancato raggiungimento del diploma e quindi il rilascio dell’attestato deve essere un caso del tutto eccezionale. Per inciso, la parificazione degli alunni con DSA che, a causa dell’esonero dagli esami delle lingue straniere, conseguono solo un attestato, è una parificazione forse un po’ forzata alla normativa degli alunni con disabilità con peri differenziato, che però mantiene una sua logica e non rompe la coerenza interna del sistema. Per gli alunni con disabilità di scuola media che conseguono il semplice attestato, invece, c’è una contraddizione interna alla normativa che la nuova dizione della cm n. 48/12 purtroppo, vista alla luce delle critiche, non riesce a sanare. Infatti o in caso di valutazione inferiore ai sei decimi si evita di ammetterli agli esami di licenza media, ma allora non possono conseguire l’attestato che, in base all’art 11 comma 12 dell’O M n. 90/01, può essere rilasciato solo dalla Commissione d’esami; o si emana una norma che consente il rilascio dell’attestato da parte del Consiglio di classe, venendo così meno la necessità di ammissione agli esami solo quando l’esito della valutazione sia negativo. In questa seconda ipotesi diviene coerente col sistema l’apposizione dell’abbandono della dizione “esito positivo” e dell’accoglimento della dizione “esito negativo”, però privando tali alunni della possibilità di ammissione agli esami. In tal modo si eviterebbe anche l’altra incongruenza evidenziata dalle critiche e cioè che, tali alunni, avendo la dizione “esito positivo” dovrebbero avere accanto al proprio nome anche l’elenco dei voti; ora, se l’esito è positivo, tali voti debbono essere positivi, mentre il profitto di tali alunni ha avuto una valutazione negativa; se si scrivessero i voti , in versione positiva, questi non corrisponderebbero al vero; se si omettessero in quanto negativi, per evitare la contraddizione tra la dizione ed i risultati, si commetterebbe una violazione della tutela dei dati personali, in quanto si avrebbero solo i nomi di tali alunni con la dizione “esito positivo” non seguito dai voti positivi, come obbligatoriamente avviene per gli altri compagni promossi. Pertanto, scusandomi per le tesi fin oggi da me seguite, ritengo che il Comitato tecnico dell’Osservatorio ministeriale debba discutere i pro ed i contro di questa eventuale soluzione e l’Amministrazione possa modificare la normativa secondaria nel modo appena detto. Chissà se l’Amministrazione, dati i tempi strettissimi potrà procedere immediatamente a queste correzioni chiarificatrici già prima della pubblicazione dei risultati degli esami di quest’anno. |