Esami di qualifica professionale: di Aldo Domenico Ficara La Tecnica della Scuola, 9.6.2012 Le commissioni d’esame devono stare particolarmente attente, per quanto riguarda i candidati esterni, ai loro programmi, presentati per disciplina. In questi giorni si stanno svolgendo, nelle terze classi degli istituti professionali, gli ultimi esami di qualifica del vecchio ordinamento di studi, quello recentemente cambiato dalla riforma Gelmini. Le commissioni d’esame devono stare particolarmente attente, per quanto riguarda i candidati esterni, ai loro programmi, presentati per disciplina. Infatti, Il comma n. 6 dell’art. 19 dell’O.M. n. 90 del 2001 dice: “All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati [privatisti]; la sufficienza di tali programmi č condizione indispensabile per l’ammissione agli esami”. In altre parole se la commissione ritiene non adeguati i programmi disciplinari presentati da un privatista, ha il dovere di non ammetterlo alle prove di esame.
La non adeguatezza di un programma č un dato da confrontare con il
livello quantitativo e qualitativo dei programmi svolti durante
l’anno scolastico dagli studenti interni all’istituto sede d’esame.
Quindi deve essere cura del candidato esterno confrontare i propri
programmi con quelli svolti dai docenti titolari delle discipline
trattate all’esame, calibrando nella giusta maniera lo studio
disciplinare. Inoltre č bene ricordare i commi 4 e 5 dell’art 21
dell’O.M. n. 90 del 2001 che dicono rispettivamente: (comma 4) “la
valutazione della rispondenza dell'attivitā di lavoro (dei candidati
esterni) ai requisiti indicati, ai fini dell'ammissione agli esami
di cui ai precedenti commi, č rimessa alla responsabilitā della
commissione, che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima
dell’inizio delle prove. |