Obbligo di andare a scuola,
non la sanzione

 La Tecnica della Scuola, 24.6.2012

Se si evade l'obbligo scolastico fino alla scuola media, è prevista un'ammenda per i genitori inadempienti. Oltre gli anni di scuola media, pur persistendo l'obbligo, non vi è ammenda.

Apprendiamo che la violazione dell’obbligo di istruzione scolastica dei minori è sanzionata sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado ovvero sino al compimento del quindicesimo anno di età, non rientrando nella fattispecie di cui all’art. 731 cod. pen. il nuovo obbligo scolastico introdotto dalla Riforma della scuola con il d.lgs. n. 76 del 15 aprile 2005.

Infatti il Giudice di pace di Palmi condannava i genitori di un ragazzo alla pena dell'ammenda per avere, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sui propri figli, omesso senza giustificato motivo di far loro impartire l'istruzione media superiore obbligatoria almeno fino al compimento degli anni 16. I genitori hanno presentato ricorso dinanzi alla Cassazione.

Essi, in sede difensiva, sostengono che l 'art. 731 cod. pen. integrato dall'art. 8 della legge n. 1859 del 1962 punisce i genitori che ingiustificatamente omettano di far impartire ai figli l'istruzione scolastica obbligatoria fino alla scuola media, mentre non è penalmente sanzionata l'inosservanza dell'obbligo di estendere l'istruzione obbligatoria per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria, come previsto dall'art. 2 della legge n. 53 del 2003 del 28 marzo.

la Cassazione penale , sez. III, sentenza 17.05.2012 n° 18927, ritiene Il ricorso fondato,dando le seguenti motivazioni.

L'art. 731 del codice penale, aggiunto alla legge n. 1859 del 1962, stabilisce che chiunque, investito di autorità o di potere di vigilanza sopra un minore, omette di impartirgli o di fargli impartire la istruzione sino al conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, è punito con l'ammenda fino a trenta euro.

In seguito, la L. 28 marzo 2003, n. 53 e il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, hanno ulteriormente esteso l'obbligo scolastico per almeno dodici anni a partire dalla iscrizione alla prima classe della scuola primaria (già scuola elementare) o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

Ma tali norme non hanno previsto l'applicazione delle sanzioni vigenti per l'inadempienza al nuovo obbligo scolastico.

Perciò, anche dopo la riforma scolastica del 2003, resta penalmente sanzionata solo l'inadempienza all'obbligo scolastico sino alla licenza di scuola media (o scuola secondaria di primo grado): “L'inosservanza dell'obbligo di frequentare la scuola media superiore non configura la contravvenzione di cui all'art. 731 cod. pen., in quanto all'estensione dell'obbligo scolastico oltre la scuola media, (L. 28 marzo 2003, n. 53) non è seguita l'introduzione di una sanzione penale in caso di sua violazione”.

La sentenza del Giudice di Pace, non si è attenuta ai sopraindicati principi, sicché deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.