Docenti.

Le prove Invalsi sono obbligatorie per decreto? Rischiamo l’Invalsione della scuola italiana.

di Giovanni Sicali AetnaNet 28.1.2012

Il testo dell’articolo del Dl “semplificazioni”, approvato dal Consiglio dei ministri dopo una riunione di quasi sei ore., contiene, nella Sezione III, le “Disposizioni per l’istruzione” con i seguenti 7 articoli:

Art. 54 – (Autonomia responsabile)
Art. 55 – (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)
Art. 56 – (Reti territoriali di scuole)
Art. 57 – (Convitti nazionali)
Art. 58 – (Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione tecnico-professionalee degli istituti tecnici superiori )
Art. 59 – (Budget dell’autonomia responsabile)
Art. 60 – (Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico)


redazione@aetnanet.org

Il consiglio del vecchio prof è quello di stare all’erta e conoscere le norme vigenti. Personalmete ho dato la disponibilità, nella mia scuola, di far parte dell’equipe “funzione strumentale” per i corsi IDEI ed INVALSI e mi sembra di trovarmi in conflitto di “disinteresse”. I lettori di questo sito, infatti, conoscono bene da tempo le mie tesi contrarie circa la presunta obbligatorietà da parte dei docenti per la somministrazione e partecipazione a detti corsi e prove. Con questo post occorre riaprire un dibattito mai concluso, in linea coi molti interventi precedenti:

a) L’illusione che le prove INVALSI forniscano una analisi scientifica dello stato di salute della cultura nella scuola italiana. 27 dicembre 2011

b) Marina Boscaino modera un dibattito sul concorso D.S. tra: GC, GI, MG, GI, CM, EP, MT. Assenti ingiustificati il cento destra e l’amministrazione. 05 novembre 2011

c) Due sono i compiti primari dei bravi docenti. Primo: sapere spiegare ai discenti. Secondo: saperli valutare. 30 ottobre 2011

d) Accà nisciunu è fesso!... 28 ottobre 2011

e) La lettera dell'Italia (o meglio di Berlusconi) all'Ue. 26 ottobre 2011

f) I docenti non sono né affiliati né dipendenti dell’Invalsi. Le prestazioni incentivate non sono obbligatorie.21/4/ 2011
 

Il testo del Dl, nei suoi tre commi, recita esattamente così:
Art. 55 – (Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)

1. Nelle more della definizione di un sistema organico e integrato di valutazione delle istituzioni scolastiche, dell’università e della ricerca, l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 3, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, anche il coordinamento funzionale del sistema nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-undevicies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi anche della prestazione professionale di esperti di comprovata e specifica esperienza, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite all’Istituto medesimo. A tal fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per l’innovazione per il supporto nella definizione di metodologie di valutazione condivise.

2. Le attività dell’INVALSI di cui al comma 1, relative alla missione istruzione, sono finanziate a valere sui fondi di cui all’articolo 31, comma 1.

3. Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
 

Per la Gilda degli insegnanti,
quello del governo è un tentativo autoritario-burocratico
di risolvere il contenzioso sull’Invalsi.

Nel decreto sulle semplificazioni le rilevazioni Invalsi sono dichiarate (c.3)"attività ordinaria di istituto" e così si intende attribuire alle scuole tutta la gestione delle prove Invalsi. In barba al CCNL ancora in vigore. La soluzione prospettata è assolutamente impropria nell´ assegnare ai docenti la responsabilità di gestire la valutazione esterna che deve spettare - per essere seria e credibile - ad un organismo esterno. Come è noto, i docenti hanno la responsabilità della valutazione interna e sovrapporre valutati e valutatori appare assolutamente fuori luogo.

In una lettera inviata agli organi istituzionali, il Coordinatore nazionale Gilda, Rino Di Meglio chiede quindi di rivedere la norma che pare rispondere ad un´esigenza burocratica piuttosto che ad un principio di serietà.
 

Nel sito di Marco Barone
trovo il seguente articolo che desidero condividere con i lettori.

Con un colpo di penna, il Governo, norma le prove dell'Invalsi, Ente di ricerca Pubblico, che può agire su mandato dei privati ed essere finanziato dai privati, per valutare il sistema scolastico e tutto ciò che vi è correlato, come attività ordinaria. Rende le prove dell'Invalsi come ordinarie con lo strumento del Decreto Legge che è in verità uno strumento straordinario. Poiché il Decreto Legge dovrebbe essere utilizzato solo in casi straordinari di necessità ed urgenza (Art. 77 Cost), chiedendosi però, a pena di inefficacia ex tunc dell'atto, la conversione in legge entro sessanta giorni (decreti legge). I decreti-legge, se non convertiti in legge entro 60 giorni, perdono efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia del decreto-legge comporta la "decadenza" la quale travolge tutti gli effetti prodotti dal decreto-legge.
Ma come ci ha mal-abituati il precedente Governo, l'abuso del decreto legge è divenuto strumento autoritario e ordinario con cui, senza alcuna preventiva discussione parlamentare, e confronto con le parti sociali, si impongono le proprie volontà, le proprie determinazioni. E visto che l'Invalsi era richiamato nel programma informale di Governo, la nota lettera della Bce, tal Governo bocconiano ha colto l'attimo per sferrare un micidiale attacco al sistema dell'istruzione pubblica.
Mai e poi mai avrei pensato di dover difendere la Legge sull'autonomia scolastica.
La Legge 15 marzo 1997 n. 59 - Capo IV - Art. 21 comma 9 afferma che "L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere". Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento attuativo della Legge sull'autonomia scolastica prevede al suo interno che l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento.


Come si conciliano questi principi con il c.d. fenomeno dell'invalsione della didattica?

Visto e rilevato che i docenti, per far superare i quiz ai propri studenti e non correre il rischio di essere valutati negativamente, con i riflessi del caso, dovranno modulare la loro attività didattica sui quiz invalsi? Scuola nozionistica, scuola testificio, scuola lavoro. Questa è la scuola dell'immediato futuro?

In termini di rapporti di fonti, il Decreto Legge dovrà essere convertito in Legge perché possa essere pienamente vincolante senza incorrere nella decadenza ex tunc degli effetti come maturati, e visto che le dette prove si svolgeranno a maggio 2012, il tempo per intervenire anche in sede parlamentare esiste. Altrimenti prevarrà il criterio cronologico, secondo il quale la legge successiva abroga la legge precedente che risulti in contrasto. E quindi, si rischierà certamente di compromettere la battaglia No Invalsi.

Sembra di essere tornati al tempo della Legge Casati. Una legge che peccava di autoritarismo e con diversi limiti legislativi, fra cui l'istruzione obbligatoria solo per i primi due anni delle elementari e una gratuità di fatto mai realizzata; fu la legge fondamentale dell'ordinamento scolastico italiano, solennemente battezzata come la “Magna Charta” del sistema formativo, la quale con i suoi 379 articoli, delineava una fisionomia del governo dell’istruzione pubblica caratterizzata da eccessivo burocratismo e verticismo, così marcati da lasciare poco spazio alle autonomie locali.
Carlo Cattaneo, federalista, la giudicò “indegna del tempo e dell’Italia”. Però esiste uno strumento di lotta efficace per contrastare queste prove. Lo sciopero.
Visto e rilevato che le prove dell'Invalsi, salvo per la classe III della scuola secondaria di primo grado, non possono essere considerate come attività riconducibili alle prestazioni indispensabili che la scuola deve garantire in caso di sciopero come ad esempio avviene per l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali; l'effettuazione di esami finali. (...)

A cura di Giovanni Sicali
giovannisicali@gmail.com

P.S. Di che sciopero parliamo? Fin quando i lavoratori della conoscenza (LdC) non fermeranno l'Italia come i benzinai e gli autotrasportatori, il loro eventuale sciopero sarà solo un giorno di vacanza per gli alunni, un piccolo disagio per le famiglie e un sollievo per lo Stato che farà la trattenuta della giornata sullo spitendio dei "suoi" dipendenti!