Il testo
dell’articolo del Dl “semplificazioni”, approvato
dal Consiglio dei ministri dopo una riunione di
quasi sei ore., contiene, nella Sezione III, le
“Disposizioni per l’istruzione” con i seguenti 7
articoli:
Art. 54
– (Autonomia responsabile)
Art. 55 – (Potenziamento del sistema nazionale di
valutazione)
Art. 56 – (Reti territoriali di scuole)
Art. 57 – (Convitti nazionali)
Art. 58 – (Misure di semplificazione e promozione
dell’istruzione tecnico-professionalee degli
istituti tecnici superiori )
Art. 59 – (Budget dell’autonomia responsabile)
Art. 60 – (Modernizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico)
redazione@aetnanet.org
Il consiglio del vecchio prof è quello di stare
all’erta e conoscere le norme vigenti. Personalmete
ho dato la disponibilità, nella mia scuola, di far
parte dell’equipe “funzione strumentale” per i corsi
IDEI ed INVALSI e mi sembra di trovarmi in conflitto
di “disinteresse”.
I lettori di questo sito,
infatti, conoscono bene da tempo le mie tesi
contrarie circa la presunta obbligatorietà da parte
dei docenti per la somministrazione e partecipazione
a detti corsi e prove. Con questo post
occorre riaprire un dibattito mai concluso, in linea
coi
molti interventi
precedenti:
a)
L’illusione che le prove INVALSI forniscano una
analisi scientifica dello stato di salute della
cultura nella scuola italiana. 27 dicembre 2011
b)
Marina Boscaino modera un dibattito sul concorso
D.S. tra: GC, GI, MG, GI, CM, EP, MT. Assenti
ingiustificati il cento destra e l’amministrazione.
05 novembre 2011
c) Due
sono i compiti primari dei bravi docenti. Primo:
sapere spiegare ai discenti. Secondo: saperli
valutare. 30 ottobre 2011
d) Accà
nisciunu è fesso!... 28 ottobre 2011
e) La
lettera dell'Italia (o meglio di Berlusconi) all'Ue.
26 ottobre 2011
f) I
docenti non sono né affiliati né dipendenti
dell’Invalsi. Le prestazioni incentivate non sono
obbligatorie.21/4/ 2011
Il testo del Dl, nei suoi tre commi, recita
esattamente così:
Art. 55 – (Potenziamento del sistema nazionale
di valutazione)
1.
Nelle more della definizione di un sistema organico
e integrato di valutazione delle istituzioni
scolastiche, dell’università e della ricerca,
l’INVALSI assicura, oltre allo svolgimento dei
compiti di cui all’articolo 3, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, anche il
coordinamento funzionale del sistema nazionale di
valutazione di cui all’articolo 2, comma
4-undevicies, del decreto legge 29 dicembre 2010, n.
225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, avvalendosi anche della
prestazione professionale di esperti di comprovata e
specifica esperienza, nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite all’Istituto medesimo. A tal
fine, in via sperimentale, l’Invalsi si avvale
dell’Agenzia per la diffusione di tecnologie per
l’innovazione per il supporto nella definizione di
metodologie di valutazione condivise.
2. Le
attività dell’INVALSI di cui al comma 1, relative
alla missione istruzione, sono finanziate a valere
sui fondi di cui all’articolo 31, comma 1.
3. Le
istituzioni scolastiche partecipano, come attività
ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali
degli apprendimenti degli studenti, di cui
all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
settembre 2007, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.
Per la Gilda
degli insegnanti,
quello del governo è un tentativo
autoritario-burocratico
di risolvere il contenzioso sull’Invalsi.
Nel
decreto sulle semplificazioni le rilevazioni Invalsi
sono dichiarate (c.3)"attività ordinaria di
istituto" e così si intende attribuire alle scuole
tutta la gestione delle prove Invalsi. In barba al
CCNL ancora in vigore. La soluzione prospettata è
assolutamente impropria nell´ assegnare ai docenti
la responsabilità di gestire la valutazione esterna
che deve spettare - per essere seria e credibile -
ad un organismo esterno. Come è noto, i docenti
hanno la responsabilità della valutazione interna e
sovrapporre valutati e valutatori appare
assolutamente fuori luogo.
In una
lettera inviata agli organi istituzionali, il
Coordinatore nazionale Gilda, Rino Di Meglio chiede
quindi di rivedere la norma che pare rispondere ad
un´esigenza burocratica piuttosto che ad un
principio di serietà.
Nel sito di
Marco Barone
trovo il seguente articolo che desidero
condividere con i lettori.
Con un
colpo di penna, il Governo, norma le prove
dell'Invalsi, Ente di ricerca Pubblico, che può
agire su mandato dei privati ed essere finanziato
dai privati, per valutare il sistema scolastico e
tutto ciò che vi è correlato, come attività
ordinaria. Rende le prove dell'Invalsi come
ordinarie con lo strumento del Decreto Legge che è
in verità uno strumento straordinario. Poiché il
Decreto Legge dovrebbe essere utilizzato solo in
casi straordinari di necessità ed urgenza (Art. 77
Cost), chiedendosi però, a pena di inefficacia
ex tunc
dell'atto, la conversione in legge entro sessanta
giorni (decreti legge). I decreti-legge, se non
convertiti in legge entro 60 giorni, perdono
efficacia sin dall'inizio. La perdita di efficacia
del decreto-legge comporta la "decadenza" la quale
travolge tutti gli effetti prodotti dal
decreto-legge.
Ma come ci ha mal-abituati il precedente Governo,
l'abuso del decreto legge è divenuto strumento
autoritario e ordinario con cui, senza alcuna
preventiva discussione parlamentare, e confronto con
le parti sociali, si impongono le proprie volontà,
le proprie determinazioni. E visto che l'Invalsi era
richiamato nel programma informale di Governo, la
nota lettera della Bce, tal Governo bocconiano ha
colto l'attimo per sferrare un micidiale attacco al
sistema dell'istruzione pubblica.
Mai e poi mai avrei pensato di dover difendere la
Legge sull'autonomia scolastica.
La Legge 15 marzo 1997 n. 59 - Capo IV - Art. 21
comma 9 afferma che
"L'autonomia didattica è finalizzata al
perseguimento degli obiettivi generali del sistema
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà
di insegnamento, della libertà di scelta educativa
da parte delle famiglie e del diritto ad
apprendere". Essa si sostanzia nella scelta
libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare
nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia
espressione di libertà progettuale, compresa
l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali,
facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle
esigenze formative degli studenti.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, regolamento attuativo della Legge
sull'autonomia scolastica prevede al suo interno che
l'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia
di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale
e si sostanzia nella progettazione e nella
realizzazione di interventi di educazione,
formazione e istruzione mirati allo sviluppo della
persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla
domanda delle famiglie e alle caratteristiche
specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente
con le finalità e gli obiettivi generali del sistema
di istruzione e con l'esigenza di migliorare
l'efficacia del processo di insegnamento e di
apprendimento.
Come si conciliano
questi principi con il c.d. fenomeno dell'invalsione
della didattica?
Visto e
rilevato che i docenti, per far superare i quiz ai
propri studenti e non correre il rischio di essere
valutati negativamente, con i riflessi del caso,
dovranno modulare la loro attività didattica sui
quiz invalsi? Scuola nozionistica, scuola testificio,
scuola lavoro. Questa è la scuola dell'immediato
futuro?
In
termini di rapporti di fonti, il Decreto Legge dovrà
essere convertito in Legge perché possa essere
pienamente vincolante senza incorrere nella
decadenza ex tunc degli effetti come maturati, e
visto che le dette prove si svolgeranno a maggio
2012, il tempo per intervenire anche in sede
parlamentare esiste. Altrimenti prevarrà il criterio
cronologico, secondo il quale la legge successiva
abroga la legge precedente che risulti in contrasto.
E quindi, si rischierà certamente di compromettere
la battaglia No Invalsi.
Sembra
di essere tornati al tempo della Legge Casati. Una
legge che peccava di autoritarismo e con diversi
limiti legislativi, fra cui l'istruzione
obbligatoria solo per i primi due anni delle
elementari e una gratuità di fatto mai realizzata;
fu la legge fondamentale dell'ordinamento scolastico
italiano, solennemente battezzata come la “Magna
Charta” del sistema formativo, la quale con i suoi
379 articoli, delineava una fisionomia del governo
dell’istruzione pubblica caratterizzata da eccessivo
burocratismo e verticismo, così marcati da lasciare
poco spazio alle autonomie locali.
Carlo Cattaneo, federalista, la giudicò “indegna del
tempo e dell’Italia”. Però esiste uno strumento di
lotta efficace per contrastare queste prove.
Lo sciopero.
Visto e rilevato che le prove dell'Invalsi, salvo
per la classe III della scuola secondaria di primo
grado, non possono essere considerate come attività
riconducibili alle prestazioni indispensabili che la
scuola deve garantire in caso di sciopero come ad
esempio avviene per l'effettuazione degli scrutini e
delle valutazioni finali; l'effettuazione di esami
finali. (...)
A cura di Giovanni
Sicali
giovannisicali@gmail.com
P.S. Di che
sciopero parliamo? Fin quando i lavoratori della
conoscenza (LdC) non fermeranno l'Italia come i
benzinai e gli autotrasportatori, il loro eventuale
sciopero sarà solo un giorno di vacanza per gli
alunni, un piccolo disagio per le famiglie e un
sollievo per lo Stato che farà la trattenuta della
giornata sullo spitendio dei "suoi" dipendenti!