Una sentenza che potrà di Maurizio Tiriticco ScuolaOggi 14.1.2012 Il Tar della Toscana ha recentemente annullato la bocciatura di uno studente agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione (non più di maturità!) del 2004 perché alla prova orale sarebbe stato “interrogato” soltanto su tre discipline di studio e non su tutte, come invece prevederebbe la norma. L'ordinanza ministeriale 35/03, che dettava anche le regole del colloquio – si badi bene, colloquio – stabilisce che la prova debba avere inizio con un argomento scelto dallo studente e proseguire su argomenti proposti al candidato "attinenti le diverse discipline, anche raggruppate per aree disciplinari". Occorre fare un passo indietro. Quando con la legge 425/97 liquidammo l’esame di maturità, lo sostituimmo con uno più rispondente ai tempi, che desse “trasparenza alle competenze… tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea”. E insistemmo anche sul fatto che erano necessarie prove che non riguardassero solo le singole discipline, ma anche e soprattutto le loro interazioni multidisciplinari. A tal fine stabilimmo che la prima prova riguardasse la “padronanza della lingua italiana” (quindi non più il tema della tradizione, ma altre tipologie di prove), che la seconda accertasse le conoscenze specifiche relative ad una delle materie caratterizzanti il corso di studio e che le altre due avessero, invece, un carattere fortemente multidisciplinare: di qui una terza prova scritta ed un colloquio! Si badi bene, un colloquio, non una interrogazione o una serie di interrogazioni! Nella legge scrivemmo testualmente: “Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso”. E nel regolamento scrivemmo: “Il colloquio tende ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari profili i diversi argomenti”. Queste affermazioni fanno testo e sono nella normativa primaria. Nell’ordinanza annuale viene poi specificato che il colloquio riguarda argomenti “attinenti le diverse discipline”, e non tutte le discipline! Ciò che è significativo e determinante nel colloquio non è la disciplina, ma l’argomento e non è affatto detto che un argomento debba e possa investire tutte le discipline del corso di studi. Il colloquio non è e non deve essere una somma di interrogazioni, ma un’altra cosa, un colloquio, appunto! Ciò che mi preoccupa è che, in seguito alla sentenza del Tar della Toscana, le commissioni si impuntino sulla interrogazione di tutte le materie di studio e che snaturino così quello che, invece, deve caratterizzare il non più “nuovo” esame di Stato. Ciò che mi stupisce è che il Ministero non abbia fatto sentire la sua voce a proposito della suddetta sentenza e che non abbia inteso difendere non solo lo spirito e la forma della normativa vigente, ma anche una commissione che, con molta probabilità, aveva operato correttamente! |