Pensione di vecchiaia e sistema contributivo:
guida alla riforma delle pensioni

La recente riforma delle pensioni ha introdotto il sistema contributivo per tutti. Salvi i diritti pensionistici maturati al 31 dicembre 2011. Prima parte della miniguida dedicata alla riforma delle pensioni.

di Roberto F. InvestireOggi, 16.1.2012

Sono interessati alle disposizioni previdenziali emanate con la Manovra salva Italia (cosiddetta Riforma delle Pensioni), tutti i lavoratori, dipendenti, autonomi, pubblici o privati, gli iscritti alle forme sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, ad esempio i lavoratori dello spettacolo, gli iscritti ai fondi telefonici, elettrici, ecc., e gli iscritti alla gestione separata.

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO PER TUTTI

La quota di pensione maturata dal primo gennaio 2012 verrà calcolata con il metodo contributivo per tutti, cioè in base ai contributi versati durante la vita lavorativa.

A decorrere da tale data non saranno più erogate pensioni calcolate con il metodo esclusivamente retributivo, ma solo pensioni calcolate con il metodo misto (retributivo fino al 1995, oppure fino al 2011) o contributivo puro.

 

PENSIONI DIRITTI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2011 SALVAGUARDATI

La previgente normativa si applica, sia per quanto riguarda i requisiti contributivi, le finestre di uscita e le quote contributi + età, ai lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Gli interessati possono chiedere all’Istituto previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto. A tale proposito l’Inps, tra tutti, subissato di richieste dei contribuenti, si è affrettato ad affermare che la pratica di certificazione non è indispensabile, visto che la norma afferma chiaramente la salvaguardia dei diritti maturati al 31/12/2011. Rimane valida la previgente normativa anche per:

  • le donne che scelgono la pensione calcolata con il metodo contributivo (fino al 2015 in pensione con 35 anni di contributi e 57 anni di età);

  • nel limite numerico di pensioni richieste corrispondenti a stanziamenti annuali di risorse economiche:

a) i lavoratori in mobilità e mobilità lunga (con accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011, che maturano i requisiti durante la percezione della prestazione);

b) i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore, ed ai lavoratori per i quali gli accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre stabiliscono il diritto di accesso ai fondi di solidarietà. In quest’ultimo caso, i lavoratori devono restare a carico dei fondi fino al compimento del 59° anno di età anche se maturano i requisiti prima dell’entrata in vigore della legge;

c) i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari prima del 31 ottobre 2011;

d) i dipendenti pubblici in esonero (possono ottenere l’esonero dal servizio i dipendenti pubblici nel quinquennio precedente il compimento del 40° anno di contribuzione. Pur non lavorando, percepiscono il 50% della retribuzione. Per questi il datore di lavoro continuerà a pagare i contributi e la pensione verrà calcolata sulla maggiore anzianità oggi richiesta, 41 o 42 anni).

Ai lavoratori soggetti alla norma di salvaguardia, che maturano i requisiti dopo il 31.12.2011, si applicano comunque gli incrementi per l’aggancio all’aspettativa di vita (vedi più avanti). Con decreto interministeriale saranno emanate le necessarie disposizioni attuative.

 

PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal primo gennaio 2012 esistono solo la Pensione di vecchiaia e la Pensione anticipata. Ai requisiti di età sotto riportati si deve aggiungere l’incremento del termine previsto per l’aspettativa di vita (dal 2019 almeno 3 mesi ogni 2 anni).

 

PENSIONE DONNE SETTORE PRIVATO: COSA CAMBIA CON LA RIFORMA

Per le donne dipendenti del settore privato il requisito anagrafico per ottenere la pensione di vecchiaia dal 2012 passa da 60 a 62 anni, fino a raggiungere 66 anni nel 2018:

2012/2013 62 anni

2014/2015 63 anni e 6 mesi

2016/2017 65 anni

2018 66 anni

 

PENSIONE DONNE AUTONOME: COSA TENERE IN MENTE

Per le donne autonome e per le iscritte alla gestione separata:

2012/2013 63 anni e 6 mesi

2014/2015 64 anni e 6 mesi

2016/2017 65 anni e 6 mesi

dal 2018 66 anni


Per gli uomini dipendenti o autonomi, e per gli iscritti alla gestione separata, e per le donne dipendenti del settore pubblico, dal primo gennaio 2012 il requisito anagrafico passa da 65 a 66 anni.

Dal 2021, l’adeguamento all’aspettativa di vita dovrà raggiungere in ogni caso 12 mesi. Quindi, il requisito minimo di età nel 2021 sarà 67 anni.

Uniformato a 20 anni sia per i destinatari del sistema misto che per i destinatari del sistema contributivo (fino adesso 5 anni). La pensione a questi ultimi verrà erogata a condizione che l’importo superi del 50% (fino adesso il 20%) il valore dell’assegno

sociale. Si prescinde dall’importo minimo al raggiungimento del 70° anno di età (fino adesso 65 anni), quando la pensione verrà erogata a prescindere dell’importo, ma con almeno 5 anni di contributi.

 

ASSEGNO SOCIALE: DAL 2018 SOLO CON 66 ANNI DI ETA’

Dal 2018 l’età minima di 66 anni è necessaria anche per ottenere:

- l’assegno sociale

- la trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno mensile di assistenza per i sordomuti;

- la trasformazione in pensione di vecchiaia dell’assegno mensile e della pensione di inabilità per gli invalidi civili.