Sostegno: quella discutibile Non è la stessa cosa avere sei ore di sostegno svolte dallo stesso docente specializzato e averle svolte, invece, da due docenti non specializzati: sta in questo l'aspetto più discutibile di una recente decisione del Tribunale di Udine, che ha capovolto il precedente provvedimento del giudice monocratico, dando torto alla famiglia di un alunno con disabilità, che aveva proceduto rifacendosi alla Legge 67/06, quella cioè che tutela i disabili dalle discriminazioni. Da questa vicenda processuale, per altro, si possono certamente trarre alcuni utili insegnamenti a cura di Salvatore Nocera* Superando 30.1.2012
Una famiglia friulana
viene a sapere solo nel mese di febbraio del 2011 che le ore di
sostegno assegnate al figlio - frequentante la scuola primaria -
sono state ridotte a sedici, rispetto alle ventidue assegnate
nell'anno precedente e riconfermate nel PEI (Piano Educativo
Individualizzato) per l'anno in corso. Decide quindi di reagire
contro questa palese ingiustizia e scorrettezza di informazione,
promuovendo un ricorso al Tribunale Civile per discriminazione, ai
sensi della Legge 67/06 (Misure per la tutela giudiziaria delle
persone con disabilità vittime di discriminazioni). E tuttavia l'Amministrazione soccombente decide di proporre reclamo al Collegio il quale, con l'Ordinanza n. 1245/11 del 12 gennaio scorso, capovolge il precedente verdetto e dichiara la compensazione delle spese. In sostanza, a capovolgere la decisione è la testimonianza resa da due docenti, secondo i quali all'alunno cui erano state tolte le sei ore di docenza specializzata, ne erano state comunque assegnate altre sei (quattro più due) di due docenti non specializzati; di tale circostanza l'Amministrazione aveva solo fatto cenno durante la fase monocratica, senza però addurre alcuna prova.
Sulla base di ciò,
dunque, il Collegio ha ritenuto che mancasse la discriminazione,
poiché l'alunno aveva avuto comunque le sue sei ore di sostegno. Sia consentito osservare che tale decisione non sembra corretta, sempre sotto il profilo della discriminazione; infatti non è la stessa cosa avere sei ore di sostegno svolte dallo stesso docente specializzato e averle svolte, invece, da due docenti non specializzati.
Se il ricorso fosse
stato trattato avanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) -
come la quasi totalità delle azioni derivanti dalla riduzione di ore
di sostegno - tra i motivi del ricorso stesso sarebbe stato
prospettato quello di violazione di legge - nella fattispecie
l'articolo 14, comma 1 della Legge 104/92 e l'articolo 1, comma 75
della Legge 662/96 -, che assicurano il diritto alla continuità
didattica, nonché la violazione dell'articolo 13, comma 6 della
citata Legge 104/92, che stabilisce il diritto alla priorità di
ottenere un docente specializzato rispetto a quelli non
specializzati.
Dalla medesima vicenda
si trae poi un altro insegnamento, già definito dal Consiglio di
Stato, con la Sentenza n. 1134/05 e cioè che non si possono
sottrarre ore di sostegno assegnate ad un alunno con disabilità per
darle a un altro alunno con disabilità che ha vinto un ricorso [se
ne legga anche nel nostro sito cliccando qui, N.d.R.], perché il
ricorso si vince contro l'Amministrazione, che deve quindi
aggiungere ore di sostegno e non contro l'altro alunno - il quale
non è nemmeno parte del procedimento - cui verrebbero sottratte.
Ma questo oggi ancora
non è e quindi le famiglie sono costrette a rivolgersi alla
Magistratura, per ottenere forzosamente ciò che la scuola dovrebbe
spontaneamente fornire, conformemente alla sua natura pedagogica. Ma
siamo sicuri che tale natura pedagogica non sia ormai inficiata da
ragioni diverse, come quelle di riduzione - a tutti i costi umani -
della spesa per la scuola pubblica? * Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap). Responsabile del Settore Legale dell'Osservatorio Scolastico dell'AIPD (Associazione Italiana Persone Down). Il presente testo riadatta una scheda già pubblicata nel sito dell'AIPD, per gentile concessione. |