Dalla prima domanda: QUANDO andare in pensione?
alla successiva: CON QUANTA pensione
andare via dopo una vita di lavoro?

di Giovanni Sicali AetnaNet 15.1.2012

(1). Metodo contributivo. Tanto si è versato, tanto si riceverà.
Al termini del lavoro il montante maturato corrispondente ai contributi versati e rivalutati (sulla base della media quinquennale del PIL) viene convertito in assegno pensionistico utilizzando una serie di coefficienti, stabiliti per legge, che dipendono dall’età di pensionamento e che nella sostanza sono collegati alla sopravvivenza media futura dei pensionati. Ciò dovrebbe garantire la massima “equità” del calcolo. La prestazione finale risulta equivalente ai contributi versati. Tanto si è versato, quindi, tanto si riavrà.
redazione@aetnanet.org

 

(2). La pensione? Posticipare conviene.
Il sistema contributivo incentiva i lavoaratori a posticipare il pensionamento. La copertura pensionistica tende ad incrementarsi significativamente per tutti coloro che decidono di interrompere l’attività lavorativa in età più avanzata, perché i contributi sono versati (e rivalutati) per un periodo più prolungato. Il coefficiente di conversione del montante maturato in rendita invece, al crescere dell’età di pensionamento, risulta più contenuto. La pensione mediamente verrà erogata per un periodo inferiore. (ndr. Tali coefficienti dovranno essere aggiornati per rispecchiare i nuovi requisiti pensionistici richiesti dalla Riforma Monti. In particolare servono i coefficienti dai 66 anni in su). Nel metodo contributivo gli adeguamenti dei coefficienti di conversione del montante maturato in pensione producono un impatto immediato sulla prestazione relativa a tutta la storia lavorativa maturata dal lavoratore. Il metodo contributivo garantisce sicuramente che ci sia equità nel trattamento pensionistico, e poi che i lavoratori siano portati a ritardare il momento del pensionamento e che le pensioni siano mediamente più basse rispetto al passato, e così via…
A questo punto entra in gioco la data in cui si va in pensione sulla base dei coefficienti di trasformazione. Immaginando che il signor Bianchi avrà più di 65 anni quando farà richiesta di pensionamento, il montante pari a 180 mila euro sarà moltiplicato per 5.62% determinando in questo modo l'importo della pensione annuale: 10.116 euro (180 mila x 5,62 / 100). Dividendo tale valore per 13 mensilità si può dunque conoscere l'importo mensile (778 euro). Come si può intuire prima si esce dal lavoro più bassi saranno i coefficienti moltiplicatore e più basso sarà dunque l'importo della pensione.
 

(3). L’applicazione del metodo contributivo produce (almeno dovrebbe) un effetto positivo sul numero dei pensionati, che dovrebbe ridursi a seguito della cessazione ritardata dal servizio decisa dai lavoratori.
 

(4) Con i “riscatti” la pensione è più ricca e più vicina. L’art. 24, c.2, della legge 214/2011 dispone che la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 2012 sia calcolata secondo il sistema contributivo. Ne deriv erà anche un cambiamento nel calcolo dei riscatti. Dal momento che la riforma ha elevati gli anni dell’anzianità contributiva per la pensione “anticipata”, il riscatto della laurea (p.es.) comporterà un aumento del montante contributivo e quindi sarà più facile raggiungere l’importo minimo previsto dalla riforma delle pensioni. Lenuove norme guardano al domani giocando tutto sul sistema contributivo: più versamente significheranno una pensione più alta.

(da Claudio Pinna e Fabio Venanzi, esperti del Sole 24 Ore)
 

Conclusioni
(alcune amare)

a) Il decreto Monti prevede che si possa proseguire l’attività lavorativa a 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita. Ciò avviene nel rispetto dei limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza. Vanno ricalcolati, natuaralemente i coefficienti di trasformazione.

b) Il riscato della laurea potrebbe risultare ancora conveniente in quanto aumenta l’anzianità contributiva e risulta essere valido, ad oggi, sia per il diritto sia per la misura della pensione. Stabilire i vantaggi in termini di importo della pensione è impossibile ora. In ogni caso, se uno decidi di interrompere i versamenti, lo può fare in qualsiasi momento e non perderebbe quelli effettuati.

c) La pensione ormai (per i contributi dal 1°/1(2012) verrà liquidata con il contributivo. I coefficienti di traformazione dovranno comunque essere aggiornati e sono determinati in funzione della speranza di vita e dell’età di pensionamento. Ocorre l’aggiornamento perché le tabelle oggi esistenti, tengono conto di chi accede alla pensione al massimo a 65 anni.

d) Se dopo quest’anno si va in pensione con la forma “anticipata” : 42 anni e 1 mese di versamenti (41 e 1 mese per le donne), il calcolo della pensione sarà effettuato con il sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011 e con il contributivo dal 1° gennaio 2012 in poi.

e) L’articolo 24,c.14 della manovra Monti ha lasciato in vita l’art. 1°,c.9, della legge 243/2004 e quindi fino al 2015 le lavoratrici dipendenti (avendo almeno 35 anni di contributi) potranno andare in pensione con la vecchia regola di 57 anni di età (58 le autonome) ma con l’opzione obbligatoria per il calcolo della pensione in base al sistema contributivo. (Si perde almeno il 25.30% del valaore della pensione!

f) Monti ha cancellato le finestre “berlusconiane” ma sulla ricongiunzione dei contributi non ha voluto fare marcia indietro. Perciò ricongiungere i contributi resta a pagamento, cioè a titolo oneroso per l’interessato (legge di manovra “tremontiana” 122/2010).


a cura di G. Sicali
giovannisiali@gmail.com