Gite scolastiche, i prof tenuti Tuttoscuola, 10.2.2012 I professori che accompagnano gli studenti in gita scolastica sono tenuti ad un "obbligo di diligenza preventivo" che impone loro di reperire strutture alberghiere il più possibile sicure. Non solo, sono tenuti anche ad effettuare "controlli preventivi" delle stanze dove alloggiano i ragazzi. Lo ha sancito la Cassazione nell'accogliere il ricorso di S. Q., ex studentessa di Udine, che, nel marzo 1998, si era seriamente ferita nell'albergo di Firenze scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza della struttura alberghiera. La giovane, ricostruisce la sentenza 1769, salita su un parapetto del balcone della stanza, aveva guadagnato la terrazza insieme al compagno M. T. e, scivolando, era precipitata nel vuoto per circa dodici metri, riportando gravissime lesioni e rimanendo invalida totalmente. Da qui la richiesta di risarcimento danni sia nei confronti del ministero della Pubblica istruzione, della scuola, dell'albergo e dei genitori del compagno di scuola - che poco prima dell'incidente aveva offerto uno spinello a S. -, lamentando "mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell'albergo". Sia il Tribunale (marzo 2005) che la Corte d'appello di Trieste - ottobre 2009 - avevano respinto la richiesta risarcitoria della giovane, rilevando, tra l'altro che gli studenti erano prossimi alla maggiore età per cui tutti erano "presumibilmente dotati di un senso del pericolo". I verdetti sono stati ribaltati oggi dalla Cassazione che ha accolto la tesi difensiva della ex studentessa rimasta invalida. Nel dettaglio, piazza Cavour chiama in causa la scuola e ricorda che "proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all'istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, nè al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni". La Cassazione spiega ancora che "incombe all'istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza". Nel caso in questione, dunque, il personale accompagnatore, spiega la Suprema Corte, "avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura per adottare poi misure idonee alle circostanze", quali anche "il rifiuto di alloggiare" in una stanza tanto insicura. Sarà ora la Corte d'appello di Trieste, cui la Cassazione ha rinviato la vicenda, a stabilire l'esatto risarcimento per la studentessa, tenendo anche delle responsabilità della scuola, del ministero della Pubblica istruzione, e della struttura alberghiera. Esclusa invece la responsabilità dei genitori dell'ex studente salito nella terrazza con la giovane.
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