Privacy: addio al Documento
programmatico per la sicurezza

di L.L. La Tecnica della Scuola, 24.2.2012

L'art. 46 del Decreto semplificazioni ha eliminato le norme che facevano riferimento all'obbligo di adozione del Dps dall'art. 34 del Codice privacy riguardante le misure minime di sicurezza per i trattamenti elettronici e dal relativo all'allegato B del Codice.

Entro il 31 marzo di ogni anno, tutti i datori di lavoro, comprese le istituzioni scolastiche, avevano l’obbligo previsto dal D.L. n. 196/2003 di redigere o aggiornare il Documento Programmatico per la Sicurezza (Dps), quel documento contenente tutte le informazioni relative alle misure adottate in materia di trattamento dei dati personali, anche sensibili, con strumenti elettronici.

Ora quest’obbligo – salvo cambiamenti di rotta in sede di conversione in legge – non sussiste più, perché il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha modificato alcune disposizioni del Codice in materia di protezione di dati personali, sopprimendo in particolare dagli adempimenti in materia di misure minime di sicurezza proprio il Dps.

In particolare, l'art. 46 del cd. Decreto semplificazioni ha eliminato le norme che facevano riferimento all'obbligo di adozione del Documento programmatico sulla sicurezza dall'art. 34 del Codice privacy riguardante le misure minime di sicurezza per i trattamenti elettronici e dal relativo all'allegato B del Codice.

Ora il decreto è all’esame del Parlamento per la conversione in legge e potrebbe subire delle modifiche. Se quanto disposto dall’art. 46 dovesse essere confermato, verrebbe meno dunque l’obbligo di redazione e aggiornamento del Dps. Ma in caso di depennamento dell’articolo in questione, e quindi della reintroduzione dell’obbligo, i datori di lavoro potrebbero trovarsi di fronte all’impossibilità di adottare il Dps in tempo per la scadenza del 31 marzo.