Lavoratori precari a poche ore dal colpo di spugna. Scadrà il 29 febbraio 2012
il termine per impugnare i contratti

di Vincenzo Brancatisano, 26.2.2012

Lavoro precario, manca pochissimo al clamoroso colpo di spugna. E mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. Altro che art. 18 e riforma del mercato del lavoro. Ancora poche ore e i diritti di centinaia di migliaia se non di milioni di lavoratori saranno spazzati via definitivamente da un colossale colpo di spugna nella più totale assenza di informazione da parte dei sindacati, fatta salva qualche apprezzabile eccezione. Annibale stavolta riveste i panni della Legge Collegato Lavoro del 2011 che ha fissato al sessantesimo giorno successivo al 31 gennaio 2011 (secondo la Cassazione al 29 febbraio 2012) la data di decadenza per l’impugnativa contro atti ritenuti illegittimi quali gli avvenuti licenziamenti e l’illiceità del termine apposto al contratto di lavoro scaduto. Per i contratti in corso i 60 giorni decorreranno dal sessantesimo giorno dal licenziamento. Sono interessati soprattutto milioni di lavoratori a termine, che poi avranno altri 270 giorni per far causa. Il settore più coinvolto è la scuola, dove un esercito impressionante di insegnanti, bidelli, tecnici e amministrativi, viene assunto per decenni con contratti a termine, ma altri settori pubblici e privati saranno investiti da una colossale sanatoria introdotta in favore dei datori di lavoro dal precedente governo. L’avvocatessa Maria Grazia Pinardi, giuslavorista e civilista del Foro di Bologna, è il legale dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna e sta assistendo molti precari, tra cui docenti e giornalisti. Nelle scuole e nelle redazioni è molto diffusa e ritenuta odiosa la violazione delle norme in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro e di tutela del principio di uguaglianza tra lavoratori. Sullo sfondo, la violata normativa comunitaria contenuta nella Direttiva 99/70 CE sulla prevenzione degli abusi dei contratti a termine e la giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee di Lussemburgo che, come abbiamo ampiamente documentato nel nostro libro “Una vita da supplente” e come sanno i tanti lettori che l’hanno utilizzato per iniziare e sicuramente vincere la vertenza su scatti di anzianità e risarcimento dei danni in favore dei precari, sanziona lo sfruttamento dei precari e impone ai giudici nazionali di considerare la Direttiva come immediatamente operativa nei Paesi membri.

Avvocato, cosa succederà il 29 febbraio prossimo?

“Scadrà il termine decadenziale originariamente fissato per il 23 gennaio 2011, dall’art. 32 del collegato lavoro e poi prorogato dalla Legge 10/2011che ha convertito il Decreto Legge 225/2010 (mille proroghe) appunto al 29 febbraio 2012. In buona sostanza, entro la suddetta data, i lavoratori che vogliono impugnare la risoluzione dei loro contratti a termine intervenuta entro il 31 dicembre 2011 (ed anche negli anni precedenti, salva la prescrizione quinquennale o decennale da valutarsi caso per caso) dovranno indirizzare al datore di lavoro un atto scritto (una raccomandata a/r) con il quale rendono nota la loro volontà di contestare ed impugnare il recesso”.

Quali sono le categorie di lavoratori interessati alla prescrizione e per quali diritti?

“Il nuovo termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnativa si applicherà, d’ora in avanti, a tutte le ipotesi di invalidità del licenziamento, ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche nella modalità a progetto, al trasferimento di cui all’art. 2103 del codice civile, all’azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro ex artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001, ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli artt. 1,2 e 4 del D. Lgs. 368/2001 in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 183/2010, ai contratti di lavoro a termine già conclusi stipulati secondo la normativa previgente al D. Lgs. 368/2001, alla cessione di contratto di lavoro avvenuto ai sensi dell’art. 2112 del codice civile e in ogni altro caso in cui si chieda al giudice la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto”.

Cosa bisogna scrivere nella lettera di impugnazione e a chi bisogna inviarla?

“La lettera raccomandata A/R, come detto, andrà indirizzata al proprio datore di lavoro, dovrà essere spedita entro il 29 febbraio (come affermato dalla Cassazione) e, senza ricorrere ad alcuna formula specifica o sacramentale, dovrà contenere la chiara indicazione della volontà del lavoratore di contestare l’intervenuta risoluzione per i motivi che potranno essere indicati anche genericamente. Per esempio, nullità e/o illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro determinato; inesistenza dell’indicazione del progetto, adibizione del lavoratore a compiti diversi rispetto a quelli indicati in progetto e così via”.

Poi occorre fare causa, necessariamente?

“L’impugnativa diviene inefficace, e quindi il lavoratore sarà decaduto definitivamente dalla possibilità di far valere i suoi diritti, se, nell’ulteriore termine di 270 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, non sarà comunicata al datore la richiesta di conciliazione od arbitrato ovvero non sarà depositato il ricorso in tribunale”.

Cosa si può ottenere facendo causa?

“Il giudizio che dovesse concludersi con un accertamento favorevole al lavoratore, per esempio con il riconoscimento della illegittima apposizione del termine al contratto, potrà condurre, oltre alla conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato a far data dalla sua originaria costituzione, anche alla liquidazione di una indennità risarcitoria, ulteriore rispetto alle retribuzioni dovute, da 2,5 a 12 mensilità”.

Chi lo ha deciso?

“La normativa è stata introdotta dal Governo Berlusconi, nel novembre 2010”.

Prima della normativa in questione come funzionava l’azione giudiziaria a difesa dei diritti dei lavoratori?

“La novella legislativa introdotta dal Collegato lavoro ha sostituito i primi due commi dell’art. 6 della legge 604/1966 con due sostanziali differenze rispetto al precedente assetto”

La prima.

“Prima di tutto il contingentamento e la riduzione dei tempi fissati per valutare, davanti al giudice la legittimità del licenziamento (ora complessivamente non più di 330 giorni sommando i termini per l’impugnativa e quelli per promuovere il giudizio) e delle altre ipotesi regolamentate. Prima, invece, dopo l’impugnativa nei 60 giorni , il giudizio poteva essere radicato entro i termini prescrizionali ovvero nei cinque anni successivi”

Qual è l’altra differenza?

“L’ampliamento del campo di applicazione della decadenza, applicabile a tutte le ipotesi di licenziamento invalido – ossia nullità ed annullabilità – e non solo, come precedentemente, al solo caso del licenziamento ingiustificato ed a quello nullo per violazione del procedimento previsto dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori. Il termine di decadenza per l’impugnazione viene anche previsto, come detto, per l’ipotesi che si debba accertare anche la sussistenza stessa del rapporto di lavoro subordinato, ovvero quando non vi è contratto ed è stato esteso a ricomprendere l’area dei contratti a tempo determinato, dei rapporti parasubordinati, dei trasferimenti dei dipendenti del passaggio a nuovo datore di lavoro per effetto della cessione d’azienda”.

 

 (www.vincenzobrancatisano.it)