TITOLO II
Disposizioni in
materia di sviluppo
Capo I
Norme in materia di agenda digitale e sviluppo dei settori
della innovazione,
ricerca e istruzione, turismo e infrastrutture energetiche
DISPOSIZIONI PER L’ISTRUZIONE
Art. 50.
(Attuazione dell’autonomia)
1. Allo scopo
di consolidare e sviluppare l’autonomia delle istituzioni
scolastiche, potenziandone l’autonomia gestionale secondo
criteri di flessibilità e valorizzando la responsabilità e
la professionalità del personale della scuola, con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, sono adottate,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei
principi e degli obiettivi di cui all’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, linee guida per conseguire le
seguenti finalità:
-
potenziamento dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, anche attraverso l’eventuale ridefinizione
degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse
alle medesime, previo avvio di apposito progetto
sperimentale da attuare nel rispetto della vigente
legislazione contabile;
-
definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un
organico dell’autonomia, funzionale all’ordinaria
attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e
ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze,
di recupero, di integrazione e sostegno ai diversamente
abili e di programmazione dei fabbisogni di personale
scolastico;
-
costituzione, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di reti territoriali tra istituzioni
scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale
delle risorse umane, strumentali e finanziarie;
-
definizione
di un organico di rete per le finalità di cui alla
lettera c) nonché per l’integrazione degli
alunni diversamente abili, la prevenzione dell’abbandono
e il contrasto dell’insuccesso scolastico e formativo,
specie per le aree di massima corrispondenza tra povertà
e dispersione scolastica;
-
costituzione degli organici di cui alle lettere b)
e d), nei limiti previsti dall’articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni e integrazioni, sulla base dei
posti corrispondenti a fabbisogni con carattere di
stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola,
sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche
per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne
determinano la rimodulazione annuale.
2. Gli organici
di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel
rispetto dell’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, fermo restando quanto previsto dall’articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi
l’accantonamento in presenza di esternalizzazione dei
servizi per i posti ATA.
3.
Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 51.
(Potenziamento del sistema nazionale di valutazione)
-
Nelle more
della definizione di un sistema organico e integrato di
valutazione delle istituzioni scolastiche,
dell’università, della ricerca e dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, l’INVALSI assicura,
oltre allo svolgimento dei compiti di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e
all’articolo 1, comma 613, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, il coordinamento funzionale del sistema
nazionale di valutazione di cui all’articolo 2, comma 4-
undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10. A tale fine, in via sperimentale,
l’Invalsi si avvale dell’Agenzia per la diffusione di
tecnologie per l’innovazione. Le Amministrazioni
provvedono all’attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
-
Le
istituzioni scolastiche partecipano, come attività
ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti degli studenti, di cui all’articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre
2007, n. 176.
Art. 52.
(Misure di semplificazione e promozione dell’istruzione
tecnico-professionale e degli istituti tecnici
superiori - ITS)
1. Con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai
sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i
seguenti obiettivi:
-
realizzare
un’offerta coordinata, a livello territoriale, tra i
percorsi degli istituti tecnici, degli istituti
professionali e di quelli di istruzione e formazione
professionale di competenza delle regioni;
-
favorire la
costituzione dei poli tecnico-professionali di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile
2007, n. 40;
-
promuovere
la realizzazione di percorsi in apprendistato, anche per
il rientro in formazione dei giovani.
2. Con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato d’intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida per:
-
realizzare
un’offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici
superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da
valorizzare la collaborazione multiregionale e
facilitare l’integrazione delle risorse disponibili con
la costituzione di non più di un istituto tecnico
superiore in ogni regione per la medesima area
tecnologica;
-
semplificare gli organi di indirizzo, gestione e
partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni
ITS.
3. Le
Amministrazioni provvedono all’attuazione del presente
articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 53.
(Modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e
riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli
usi finali di energia)
-
Al fine di
garantire su tutto il territorio nazionale
l’ammodernamento e la razionalizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico, anche in modo da conseguire una
riduzione strutturale delle spese correnti di
funzionamento, il CIPE, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva un Piano
nazionale di edilizia scolastica. La proposta di Piano è
trasmessa alla Conferenza unificata entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
il Piano è approvato entro i successivi 60 giorni.
-
Il Piano di
cui al comma 1 ha ad oggetto la realizzazione di
interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio
scolastico esistente, anche ai fini della messa in
sicurezza degli edifici, e di costruzione e
completamento di nuovi edifici scolastici, da
realizzare, in un’ottica di razionalizzazione e
contenimento delle spese correnti di funzionamento, nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il
coinvolgimento di capitali pubblici e privati anche
attraverso i seguenti interventi:
-
la
ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico,
costituito da aree ed edifici non più utilizzati, che
possano essere destinati alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo, sulla base di
accordi tra il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, l’Agenzia del demanio,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il
Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non
più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti
locali;
-
la
costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati
alla valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico ovvero alla promozione di
strumenti finanziari immobiliari innovativi, articolati
anche in un sistema integrato nazionale e locale, per
l’acquisizione e la realizzazione di immobili per
l’edilizia scolastica;
-
la messa a
disposizione di beni immobili di proprietà pubblica a
uso scolastico suscettibili di valorizzazione e
dismissione in favore di soggetti pubblici o privati,
mediante permuta, anche parziale, con immobili già
esistenti o da edificare e da destinare a nuove scuole;
-
le modalità
di compartecipazione facoltativa degli enti locali.
-
In coerenza
con le indicazioni contenute nel Piano, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare promuovono, congiuntamente la stipulazione di
appositi accordi di programma, approvati con decreto dei
medesimi Ministri, al fine di concentrare gli interventi
sulle esigenze dei singoli contesti territoriali e
sviluppare utili sinergie, promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati.
-
Nella
delibera CIPE di cui al comma 1 sono inoltre
disciplinate le modalità e i termini per la verifica
periodica delle fasi di realizzazione del Piano, in base
al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie,
potendosi conseguentemente disporre, in caso di
scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più
efficienti.
-
Nelle more
della definizione e approvazione del Piano, al fine di
assicurare il tempestivo avvio di interventi prioritari
e immediatamente realizzabili di edilizia scolastica
coerenti con gli obiettivi di cui ai commi 1 e 2:
-
il CIPE, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, approva un Piano di messa in sicurezza degli
edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi
edifici scolastici, anche favorendo interventi diretti
al risparmio energetico e all’eliminazione delle
locazioni a carattere oneroso, nell’ambito delle risorse
assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca dall’articolo 33, comma 8, della legge
12 novembre 2011, n. 183, pari a cento milioni di euro
per l’anno 2012.
-
le
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 626, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche nel
triennio 2012/2014, con estensione dell’ambito di
applicazione alle scuole primarie e dell’infanzia,
subordinatamente al rispetto dei saldi strutturali di
finanza pubblica.
9. Al fine di semplificare le procedure relative alle
operazioni di cui al presente articolo, il vincolo di
destinazione a uso scolastico è acquisito automaticamente
per i nuovi edifici con il collaudo dell’opera e cessa per
gli edifici scolastici oggetto di permuta con l’effettivo
trasferimento delle attività scolastiche presso la nuova
sede;
-
Al fine di
adeguare la normativa tecnica vigente agli standard
europei e alle più moderne concezioni di realizzazione e
impiego degli edifici scolastici, perseguendo altresì,
ove possibile, soluzioni protese al contenimento dei
costi, con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sono adottate le norme tecniche-quadro,
contenenti gli indici minimi e massimi di funzionalità
urbanistica, edilizia, anche con riferimento alle
tecnologie in materia di efficienza e risparmio
energetico e produzione da fonti energetiche
rinnovabili, e didattica indispensabili a garantire
indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei
sul territorio nazionale.
-
All’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo si provvede nei limiti delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
10. Gli enti
proprietari di edifici adibiti a istituzioni scolastiche, le
università e gli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottano
entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, misure di gestione, conduzione e manutenzione degli
immobili finalizzate al contenimento dei consumi di energia
e alla migliore efficienza degli usi finali della stessa,
anche attraverso il ricorso, in deroga all’articolo 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, ai contratti di servizio
energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, secondo le linee guida predisposte dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
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