Il calendario scolastico travolto dalla neve/2.
Sulla validità dell’anno decidono le scuole

da TuttoscuolaNews, n. 524 20.2.2012

Per gli studenti di scuola secondaria di I e di II grado le norme di legge prevedono l’obbligo di frequenza delle lezioni per almeno tre quarti del monte ore annuo.

La disposizione, confermata anche nel regolamento sulla valutazione (dpr 122/2009), misura la presenza richiesta in ore di lezione, anziché in giorni, in base all’orario annuo previsto per le diverse tipologie di istituto.

L’anno scorso il Miur, con la circolare n. 120 del 3 marzo 2011, ha fornito criteri per una corretta applicazione della norma, precisando, tra l’altro, che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.

L’emergenza neve si può considerare caso eccezionale rientrante nella competenza nella definizione della deroga da parte dei singoli istituti?

Le assenze di cui si parlava inizialmente sembravano essere soltanto quelle dovute a motivi di salute, ma nella stessa circolare il Miur si precisava che “Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a… (segue un elenco non esaustivo).

Spetta, dunque, alle singoli istituzioni scolastiche definire i casi di deroga.

E le assenze per causa di forza maggiore, come quelle dovute alla neve, certamente possono essere incluse a pieno titolo nella deroga. È opportuno forse che, ad evitare complicazioni, i collegi dei docenti si pronuncino per integrare eventualmente precedenti deroghe circoscritte soltanto a motivi di salute.